Art. 3. Entro centottanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il fondo di previdenza dei dipendenti statali, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'Istituto post-telegrafonici verseranno allo Istituto nazionale della previdenza sociale l'ammontare delle riserve matematiche calcolate secondo le modalita' previste nel precedente art. 2 e relative agli assegni vitalizi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto delle rate erogate dagli enti stessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1975. Le somme cosi' determinate saranno versate in una unica soluzione. In mancanza del versamento in unica soluzione potranno essere versate in sei semestralita' costanti posticipate calcolate al tasso del 5,50% annuo. Le riserve matematiche di assegni vitalizi eventualmente trasferiti all'I.N.P.S. in data successiva al termine di cui al primo comma saranno versate in unica soluzione all'atto del trasferimento. Roma, addi' 26 gennaio 1982 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DI GIESI p. Il Ministro del tesoro TIRABOSCHI