Art. 3. 
 
Entro centottanta giorni dalla data della pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  fondo
di previdenza dei dipendenti statali, l'Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali, l'Istituto post-telegrafonici verseranno allo
Istituto nazionale della previdenza sociale l'ammontare delle riserve
matematiche calcolate secondo le modalita'  previste  nel  precedente
art. 2 e relative agli assegni vitalizi gia' corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente decreto al netto  delle  rate  erogate
dagli enti stessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1975. 
Le somme cosi' determinate saranno versate in una unica soluzione. In
mancanza del versamento in unica soluzione potranno essere versate in
sei semestralita' costanti posticipate calcolate al tasso  del  5,50%
annuo. 
Le riserve matematiche di assegni vitalizi  eventualmente  trasferiti
all'I.N.P.S. in data successiva al termine  di  cui  al  primo  comma
saranno versate in unica soluzione all'atto del trasferimento. 
Roma, addi' 26 gennaio 1982 
 
                                            Il Ministro 
                              del lavoro e della previdenza sociale 
                                              DI GIESI 
 
p. Il Ministro del tesoro 
        TIRABOSCHI