Art. 4 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. 2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonche' i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio. 4. Le modalita' telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. 5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.