Art. 2 
 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1.  Il  riparto  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  gli
interventi  nelle  Zone  franche  urbane  della   Regione   Calabria,
effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo  6,  comma  1,
del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in  premessa,
sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse  disponibili
utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, e' riportato nell'allegato
n. 1 al presente decreto. 
  2. Le agevolazioni  sono  concesse  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per
singola Zona franca urbana. 
  3. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana,  nel  caso  in  cui
l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese
ammesse  sia  superiore  all'ammontare  delle  risorse   disponibili,
l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria
e' determinato dal Ministero dello sviluppo  economico  moltiplicando
l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola  impresa  per  il
rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la
Zfu  e   l'ammontare   del   risparmio   d'imposta   e   contributivo
complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu  ammesse  ai
benefici. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino