Art. 2 Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo 1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Campania, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, e' riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Per ciascuna Zona franca urbana, nella tabella di cui all'allegato n. 1 al presente decreto sono altresi' riportate le «riserve finanziarie di scopo» di cui all'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 e la corrispondente percentuale di risorse riservata rispetto allo stanziamento della Zona franca. 3. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana e tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2. 4. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria e' determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui al comma 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2014 Il direttore generale: Sappino