Art. 2 
 
 
         Risorse finanziarie disponibili e riserve di scopo 
 
  1.  Il  riparto  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  gli
interventi  nelle  Zone  franche  urbane  della   Regione   Campania,
effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6,  comma  1,  del
decreto interministeriale 10  aprile  2013  richiamato  in  premessa,
sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse  disponibili
utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, e' riportato nell'allegato
n. 1 al presente decreto. 
  2.  Per  ciascuna  Zona  franca  urbana,  nella  tabella   di   cui
all'allegato n. 1 al presente  decreto  sono  altresi'  riportate  le
«riserve finanziarie di scopo»  di  cui  all'art.  8,  comma  4,  del
decreto  interministeriale  10  aprile  2013  e   la   corrispondente
percentuale di risorse riservata  rispetto  allo  stanziamento  della
Zona franca. 
  3. Le agevolazioni  sono  concesse  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per
singola Zona franca urbana e tenendo conto delle riserve  finanziarie
di scopo di cui al comma 2. 
  4. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana,  nel  caso  in  cui
l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese
ammesse  sia  superiore  all'ammontare  delle  risorse   disponibili,
l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria
e' determinato dal Ministero dello sviluppo  economico  moltiplicando
l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola  impresa  per  il
rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la
Zfu  e   l'ammontare   del   risparmio   d'imposta   e   contributivo
complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu  ammesse  ai
benefici, tenendo conto delle riserve finanziarie di scopo di cui  al
comma 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino