Art. 3 
 
 
                         Schemi di bilancio 
 
  1. L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, riporta gli
schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario
che compongono, insieme alla  Nota  Integrativa,  il  bilancio  unico
d'ateneo d'esercizio. 
  2. Le voci obbligatorie possono essere articolate al  loro  interno
in relazione ad eventuali specificita' del singolo ateneo. 
  3. In calce  allo  Stato  Patrimoniale  devono  essere  esposte  le
garanzie  prestate   direttamente   o   indirettamente,   l'ammontare
complessivo degli impegni assunti  con  soggetti  terzi,  non  ancora
tradotti in scritture contabili, ed ogni altra  posta  classificabile
tra i Conti d'Ordine,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  principio
contabile n. 22 emanato dall'OIC. 
  4.  La  Nota  Integrativa  contiene  le  informazioni   di   natura
tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione  dell'ateneo
in tutti i suoi settori, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo
la chiusura dell'esercizio ed ogni informazione (anche non contabile)
e  schema  utile  ad  una  migliore  comprensione  della   situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico  dell'esercizio;
essa illustra i principi  di  valutazione,  fornisce  ogni  dettaglio
delle  voci  di  bilancio  e  costituisce  un  elemento   informativo
fondamentale  di  supporto  all'unitaria  comprensione  del  bilancio
d'esercizio. Nella Nota Integrativa viene  riportato  l'elenco  delle
societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. 
  5. Per le universita' non considerate amministrazioni pubbliche  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  la
struttura obbligatoria per lo Stato Patrimoniale si limita alle  voci
precedute  da  lettere  maiuscole  e  numeri  romani,  per  il  Conto
Economico si limita alle voci precedute da lettere maiuscole e numeri
romani. 
  6. Gli schemi di budget economico e budget  degli  investimenti  di
cui all'art. 1, comma 2, lettere a)  e  b),  decreto  legislativo  27
gennaio 2012, n. 18, sono definiti, entro tre  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto,  con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Conferenza  dei
Rettori delle Universita' italiane (CRUI).