Art. 4 Principi di valutazione delle poste 1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono: a. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura immateriale e dalla mancanza di tangibilita', che manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di piu' esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilita' di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, deve essere iscritta a tale minor valore e di cio' deve essere data adeguata motivazione in Nota Integrativa. Il minore valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Nel caso di diritti di brevetto industriale e utilizzazione di opere dell'ingegno, in via prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Comunque, posta la titolarita' del diritto di utilizzo da parte dell'ateneo, e valutata l'utilita' futura di tali diritti, si puo' procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Integrativa. I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalita'). Diversamente, essi sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza. b. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprieta' dell'ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attivita'. Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti d'Ordine. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; puo' comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene puo' essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all'esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui e' connesso un potenziamento della capacita' produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilita' di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, deve essere iscritta a tale minor valore e di cio' deve essere data adeguata motivazione nella Nota Integrativa. Questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per la valutazione del patrimonio librario bisogna distinguere tra: le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate; nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi: «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni. Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilita' finanziaria a quella economico-patrimoniale, deve essere riportata in Nota integrativa. iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione; iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale. In ogni caso, l'adozione di un approccio in luogo dell'altro deve essere debitamente evidenziato e giustificato nella Nota Integrativa. Le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perche' tendono a non perdere valore nel corso del tempo. Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalita', le universita' valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base del valore indicato nell'atto di donazione o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene: se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto; se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni. c. Immobilizzazioni finanziarie. Nello specifico contesto degli atenei rientrano in questa categoria le partecipazioni destinate ad investimento durevole. Nella valutazione si considera il costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in aziende, societa' o altri enti controllati e collegati sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile. d. Rimanenze La valutazione delle rimanenze, se rilevante nel contesto specifico dell'ateneo, avviene al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Il costo dei beni fungibili va calcolato con il metodo della media ponderata. Tra le rimanenze si includono i beni che concorrono all'attivita' tipica dell'ateneo e quelli destinati alla cessione o vendita. Ad esempio: i beni destinati ad attivita' didattica, di ricerca, o di supporto ad esse; i beni destinati alla vendita all'interno dell'attivita' commerciale eventualmente svolta dall'universita'; i beni dell'attivita' di assistenza sanitaria. e. Crediti I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell'ente finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento ufficiale. Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l'origine, la natura del debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico e' opportuno indicare separatamente i crediti gia' maturati verso studenti, i crediti verso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri soggetti. I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. In particolar modo, si deve porre attenzione a: contributi da Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e privati: vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale.; crediti verso studenti per tasse e contributi: per crediti verso studenti per corsi di studio si intendono i pagamenti dovuti da parte degli studenti per le tasse universitarie. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilita' che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresi', essere sufficiente per coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilita' gia' manifestatasi, sia quelle temute o latenti. f. Disponibilita' liquide Per disponibilita' liquide si fa riferimento ai depositi bancari anche nel sistema di Tesoreria Unica, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. Tali poste sono valutate al valore nominale. Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio di fine esercizio. g. Ratei e Risconti Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti rispettivamente i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti rispettivamente i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo. I ratei ed i risconti trovano applicazione negli atenei, tra l'altro, nella valutazione per competenza dei proventi su commessa, per la gestione dei contributi in conto capitale, nell'imputazione della quota di competenza della contribuzione studentesca, nella gestione dei proventi per il finanziamento di borse e i contratti pluriennali (ad esempio, borse di dottorato, assegni di ricerca, ecc). I ratei e i risconti devono essere valutati secondo il principio della competenza economica. Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tali progetti o ricerche possono essere pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l'ente finanziatore e al tipo di attivita' che si sta realizzando. Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori. Nella Nota Integrativa sono fornite indicazioni sul metodo utilizzato. Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo. I proventi relativi ai progetti sono registrati come ricavi e non come anticipi. Nel caso in cui nell'anno i costi registrati siano maggiori dei proventi, e' quindi necessario valorizzare i proventi di competenza e iscrivere il rateo attivo a Stato Patrimoniale, nel caso opposto, quando i proventi sono maggiori dei costi, e' necessario rinviare parte dei primi agli esercizi successivi con lo strumento contabile del risconto passivo. h. Il Patrimonio Netto Il Patrimonio Netto degli atenei si articola in: fondo di dotazione: vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie; patrimonio vincolato: composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati per scelte operate da terzi donatori; patrimonio non vincolato: riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati, e pertanto si compone: dei risultati gestionali relativi all'esercizio e degli esercizi precedenti, nonche' delle riserve statutarie. i. Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o rischi aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. I fondi non possono essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo oppure per attuare politiche di bilancio tramite la costituzione di fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica. Non sono dettati criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Nella valutazione degli stessi occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza economica e della prudenza. 2. Le voci di Conto Economico ed i relativi principi di valutazione sono: a. Proventi per la didattica I proventi per la didattica si iscrivono a Conto Economico in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza. b. Contributi I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per realizzare attivita' non classificabili tra gli investimenti. I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti come voci di proventi nel Conto Economico. Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni durevoli; per cui l'ateneo non ha facolta' di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei, iscrivono i contributi in conto capitale nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore. c. Le operazioni e partite in moneta estera I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione e' avvenuta (ordine/entrata merce). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), non vanno pertanto in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all'acquisizione del bene. Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, e' necessario valutare e iscrivere a Conto Economico eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non utilizzabile fino all'effettivo realizzo.