IL DIRETTORE GENERALE per la Motorizzazione Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 13, comma 12, che introduce, dopo il comma 2 dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2-bis; Visto il comma 2-bis dell'art. 114 del Nuovo codice della strada che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; Visto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985; Decreta: Art. 1 1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.