IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la Motorizzazione 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo  Codice
della Strada - e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  145  del  23  dicembre  2013  ed   in
particolare l'art. 13, comma 12,  che  introduce,  dopo  il  comma  2
dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2-bis; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 114 del Nuovo  codice  della  strada
che demanda al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per
l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per
brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; 
  Visto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 - Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  Nuovo  codice
della strada - e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera  c)  del  decreto
legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  elevatori,  trasportatori  o
trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione  in
quanto  destinati   ad   operare   prevalentemente   all'interno   di
stabilimenti, magazzini, depositi ed  aree  aeroportuali,  per  poter
collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per  poter  provvedere  ad
operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi  e
saltuari spostamenti  a  vuoto  o  a  pieno  carico  alle  condizioni
stabilite nei successivi articoli.