Art. 7 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le  eventuali
osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite
le seguenti: (( «anche da parte degli enti locali interessati nel cui
territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata» )); 
  (( a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Il
piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentito il Ministro della salute, entro  quindici  giorni
dalla proposta e comunque entro il  28  febbraio  2014.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della
formulazione della proposta di cui al periodo precedente,  acquisisce
sulla proposta del comitato di esperti di  cui  al  comma  5,  ultimo
periodo, il parere  del  Commissario  straordinario  e  quello  della
regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta,
decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere formulata  anche
senza i pareri richiesti. La proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e'  formulata  entro  quindici
giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque
giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di  cui
al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6  e'  approvato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  formulata  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione del piano medesimo» )); 
  b) al comma 7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5  conclude
i procedimenti  di  riesame  previsti  dall'autorizzazione  integrata
ambientale, costituisce  integrazione  alla  medesima  autorizzazione
integrata ambientale, e i suoi contenuti  possono  essere  modificati
con i procedimenti di cui agli articoli  29-octies  e  29-nonies  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni.»; 
  c)  al  comma  8,  le  parole:  «Fino  all'approvazione  del  piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
all'adozione del decreto di approvazione del  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»; 
  d) al comma 8, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo  precedente,
si  interpreta  nel  senso  che  la  stessa  e'  rispettata   qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata  sulla  base  dei  parametri  misurati  dalle
apposite centraline di  monitoraggio  gestite  dall'A.R.P.A.  risulti
conforme alle  prescrizioni  delle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali  in  materia,  e   comunque   non   abbia   registrato   un
peggioramento  rispetto  alla   data   di   inizio   della   gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del  piano,  siano  stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno (( l'80  ))
per cento del numero complessivo delle prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni  integrate   ambientali,   ferma   restando   la   non
applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
analiticamente i suddetti interventi.»; 
  e) al comma 9, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «In
applicazione    del    generale    principio    di    semplificazione
procedimentale,  al  fine  dell'acquisizione  delle   autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti  gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e  i
lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,  dal  piano
(( delle misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria,
)) dal piano industriale di conformazione delle attivita' produttive,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il  termine  di  sessanta
giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si  esprime  dopo
avere acquisito, se dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime  sulla  valutazione
di impatto ambientale del progetto entro (( sessanta )) giorni  dalla
sua  presentazione,  o  sulla  verifica  di  assoggettabilita'   alla
procedura medesima entro (( trenta )) giorni. I predetti termini sono
comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato  al
fine di esprimere osservazioni sugli elaborati  progettuali  messi  a
disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta fino  ad  un  massimo  di  ((  trenta
giorni )). La determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi
e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita' (( preposte
alla tutela ambientale, sanitaria, culturale )) o  paesaggistica,  il
Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con
la regione o provincia autonoma interessata,  entro  i  venti  giorni
successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi
trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici  di
copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»; 
  f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis.  Durante  la  gestione   commissariale,   qualora   vengano
rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e  6,  nonche'
le previsioni di cui al  comma  8,  non  si  applicano,  per  atti  o
comportamenti imputabili alla  gestione  commissariale,  le  sanzioni
previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n.  231.  Dette  sanzioni,  ove  riferite  a  atti  o   comportamenti
imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non  possono
essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la  durata
del commissariamento e sono irrogate al titolare  dell'impresa  o  al
socio di maggioranza  che  abbiano  posto  in  essere  detti  atti  o
comportamenti.»; 
  (( g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: 
  «11-bis. Al  commissario  straordinario,  previa  approvazione  del
piano industriale, e' attribuito il potere, al fine di finanziare gli
investimenti  ivi  previsti  per   l'attuazione   dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria: 
    a) nel caso  di  impresa  esercitata  in  forma  individuale,  di
richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai  fini  del
risanamento ambientale; 
    b) nel  caso  di  impresa  esercitata  in  forma  societaria,  di
aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria  ai
fini del risanamento ambientale, in una o piu'  volte,  con  o  senza
sovrapprezzo a seconda dei casi:  offrendo  le  azioni  emittende  in
opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute,  con
le modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma,  del  codice
civile e nel rispetto del diritto di prelazione di  cui  al  medesimo
articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel  caso  in  cui
non siano stati esercitati,  in  tutto  o  in  parte,  i  diritti  di
opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero  anche
con  esclusione  o  limitazione  del  diritto  di   opzione,   previa
predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto
comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da  parte  del
collegio  sindacale,  del  parere  sulla  congruita'  del  prezzo  di
emissione delle azioni  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
della predetta relazione allo stesso e al soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla  presente
lettera,  le  azioni  di  nuova  emissione  possono  essere  liberate
esclusivamente mediante conferimenti in denaro. 
  11-ter. Il soggetto o i soggetti  che  intendono  sottoscrivere  le
azioni offerte in opzione e quelli individuati  per  il  collocamento
dell'aumento di capitale presso terzi devono,  prima  di  dare  corso
all'operazione, impegnarsi, nei  confronti  dell'impresa  soggetta  a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
far  si'  che  le  risorse  finanziarie  rivenienti  dall'aumento  di
capitale  siano  messe  a  disposizione   dell'impresa   soggetta   a
commissariamento ai fini dell'attuazione del  piano  delle  misure  e
delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
industriale. 
  11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare
dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate  in  sede  di
confisca  delle  somme  sequestrate,  anche  ai  sensi  del   decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. 
  11-quinquies. Qualora con le modalita' di cui al comma  11-bis  non
sia possibile reperire le risorse  necessarie  per  l'attuazione  del
piano industriale in tempi compatibili con le  esigenze  dell'impresa
soggetta a commissariamento, e comunque non  oltre  l'anno  2014,  al
commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme
sottoposte a sequestro  penale,  nei  limiti  di  quanto  costituisce
oggetto di  sequestro,  anche  in  relazione  a  procedimenti  penali
diversi da quelli per  reati  ambientali  o  connessi  all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento.   In   caso   di   proscioglimento   del   titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo  precedente  da  tali
reati, le predette somme, per la parte  in  cui  sono  impiegate  per
l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e  delle  altre
misure previste nel piano delle misure e delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per  la  parte  eccedente,
non sono comunque  ripetibili.  In  caso  di  condanna  del  titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i  suddetti
reati, resta fermo l'eventuale credito  dello  Stato  e  degli  altri
eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla  sentenza  di
condanna. Alla data  della  cessazione  del  commissariamento,  sulle
somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti  a  tutela
          dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio  di
          imprese  di  interesse  strategico  nazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  giugno  2013,  n.  129,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Commissariamento  straordinario).  -  1.  Il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio,    puo'    deliberare    il     commissariamento
          straordinario dell'impresa, esercitata anche  in  forma  di
          societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati,
          compresi quelli  ammessi  al  trattamento  di  integrazione
          guadagni, non inferiore a mille e che gestisca  almeno  uno
          stabilimento industriale di interesse strategico  nazionale
          ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
          n. 207,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          dicembre 2012, n. 231, la cui  attivita'  produttiva  abbia
          comportato  e  comporti  oggettivamente  pericoli  gravi  e
          rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della  salute  a
          causa della inosservanza  reiterata  ,  dell'autorizzazione
          integrata  ambientale,  di  seguito  anche   "a.i.a.".   Il
          commissario e' nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri entro sette  giorni  dalla  delibera
          del  Consiglio  dei  Ministri  e  si  avvale  di   un   sub
          commissario nominato dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare.   Con   gli   stessi
          procedimenti  si  provvede  all'eventuale  sostituzione   o
          revoca  del  commissario  e   del   sub   commissario.   Al
          commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per
          i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          commissariamento di cui al  comma  1  e'  disposto,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,   nei
          confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di  idonee
          garanzie patrimoniali o finanziarie,  nei  confronti  dello
          specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma  1,
          previo accertamento  dell'inosservanza  delle  prescrizioni
          contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore  per
          la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  con  il
          supporto delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
          protezione dell'ambiente  (ARPA),  in  contraddittorio  con
          l'impresa interessata. 
              1-ter. Il commissariamento di cui  al  comma  1,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  costituisce
          deroga  all'articolo  29-decies,  comma  9,  del   medesimo
          decreto, qualora siano compiuti  gli  adempimenti  previsti
          dal comma 9 del presente articolo. 
              2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha  durata  di
          12 mesi eventualmente prorogabili di 12  mesi  fino  ad  un
          massimo di 36. La  prosecuzione  dell'attivita'  produttiva
          durante   il   commissariamento    e'    funzionale    alla
          conservazione   della   continuita'   aziendale   ed   alla
          destinazione  prioritaria  delle  risorse  aziendali   alla
          copertura  dei   costi   necessari   per   gli   interventi
          conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. 
              3. Per la durata del commissariamento  sono  attribuiti
          al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata del  commissariamento.  Al  commissario  e'
          attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di
          esercizio e, laddove applicabile, il  bilancio  consolidato
          dell'impresa  soggetta  a  commissariamento.  Le  linee  di
          credito  ed  i  relativi  rapporti  debitori,   concernenti
          l'attivita'  dell'azienda,  oggetto  di   commissariamento,
          anche in  carico  a  societa'  del  medesimo  gruppo,  sono
          trasferite al commissario ai sensi degli  articoli  1339  e
          2558 del codice civile. 
              4. E' garantita al  titolare  dell'impresa,  ovvero  al
          socio di  maggioranza,  nonche'  al  rappresentante  legale
          all'atto  del  commissariamento  o   ad   altro   soggetto,
          appositamente   designato    dall'Assemblea    dei    soci,
          l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure
          di  cui  al  comma  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a  due
          terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante
          terzo e' nominato dagli azionisti  di  minoranza.  Tutti  i
          componenti  restano   in   carica   per   la   durata   del
          commissariamento. 
              5.  Contestualmente   alla   nomina   del   commissario
          straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, sentiti i Ministri  della  salute  e
          dello  sviluppo  economico,  nomina  un  comitato  di   tre
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e  di  ingegneria  impiantistica,  che,  sentito  il
          commissario  straordinario,   predispone   e   propone   al
          Ministro,  entro   sessanta   giorni   dalla   nomina,   in
          conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
          nonche' alle leggi nazionali e regionali,  il  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire  il
          rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e  dell'a.i.a.  Lo
          schema di piano  e'  reso  pubblico,  anche  attraverso  la
          pubblicazione nei siti web dei  Ministeri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          nonche' attraverso link nei siti web della regione e  degli
          enti   locali   interessati,   a   cura   del   commissario
          straordinario, che acquisisce  le  eventuali  osservazioni,
          che possono essere proposte nei successivi trenta giorni  e
          sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della   definitiva
          proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
          del medesimo comitato. 
              6. Entro il termine di trenta  giorni  dal  decreto  di
          approvazione del piano di cui al comma  5,  il  commissario
          straordinario, comunicato il piano industriale al  titolare
          dell'impresa, ovvero al socio di  maggioranza,  nonche'  al
          rappresentante legale all'atto del  commissariamento  o  ad
          altro soggetto, appositamente designato dall'assemblea  dei
          soci, e acquisite  e  valutate  le  eventuali  osservazioni
          pervenute entro i successivi dieci giorni  anche  da  parte
          degli enti locali interessati nel cui territorio  insistono
          gli impianti dell'impresa commissariata predispone il piano
          industriale di conformazione  delle  attivita'  produttive,
          che consente la continuazione dell'attivita' produttiva nel
          rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria
          e di sicurezza di cui al comma 5. 
              7. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  delibera
          del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito il Ministro della  salute,  entro  quindici  giorni
          dalla proposta e comunque entro il  28  febbraio  2014.  Il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, al fine della formulazione della proposta di  cui  al
          periodo precedente, acquisisce sulla proposta del  comitato
          di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del
          Commissario   straordinario   e   quello   della    regione
          competente,  che  sono  resi  entro  dieci   giorni   dalla
          richiesta, decorsi i quali la proposta  del  Ministro  puo'
          essere  formulata  anche  senza  i  pareri  richiesti.   La
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' formulata  entro  quindici  giorni
          dalla  richiesta  dei   pareri   e   comunque   non   oltre
          quarantacinque giorni dalla richiesta di ricevimento  della
          proposta del comitato di esperti di cui al comma 5,  ultimo
          periodo. Il piano di  cui  al  comma  6  e'  approvato  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici
          giorni  dalla  presentazione   del   piano   medesimo.   Il
          rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre
          osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci  giorni
          dalla  sua  pubblicazione;  le  stesse  sono  valutate  dal
          comitato  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del   comma   5.
          L'approvazione del piano di  cui  al  comma  5  equivale  a
          modifica dell'a.i.a,  limitatamente  alla  modulazione  dei
          tempi  di  attuazione  delle  relative  prescrizioni,   che
          consenta  il  completamento  degli   adempimenti   previsti
          nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          In  attuazione  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3
          dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti  di  valutazione
          del danno sanitario si conformano ai  criteri  metodologici
          stabiliti dal decreto interministeriale di cui al  comma  2
          del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del
          danno sanitario  non  puo'  unilateralmente  modificare  le
          prescrizioni  dell'a.i.a.  in  corso   di   validita',   ma
          legittima la regione competente a chiedere  il  riesame  ai
          sensi  dell'articolo  29-octies,  comma  4,   del   decreto
          legislativo  3   aprile   2006,   n.   152.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del  piano
          di cui al  comma  5  conclude  i  procedimenti  di  riesame
          previsti    dall'autorizzazione    integrata    ambientale,
          costituisce  integrazione  alla   medesima   autorizzazione
          integrata ambientale, e i  suoi  contenuti  possono  essere
          modificati  con  i  procedimenti  di  cui   agli   articoli
          29-octies e 29-nonies  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni. 
              8. Fino all'adozione del decreto  di  approvazione  del
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria di cui al comma 7, il  commissario  straordinario
          garantisce comunque la progressiva  adozione  delle  misure
          previste dall'autorizzazione integrata ambientale  e  dalle
          altre autorizzazioni e prescrizioni in  materia  di  tutela
          ambientale e sanitaria, curando  altresi'  la  prosecuzione
          dell'attivita' di impresa nel rispetto  delle  disposizioni
          del presente comma. La progressiva adozione  delle  misure,
          prevista dal periodo precedente, si  interpreta  nel  senso
          che la stessa e' rispettata  qualora  sussistano  tutte  le
          seguenti condizioni: a) la qualita'  dell'aria  nella  zona
          esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile  alle
          sue emissioni, valutata sulla base dei  parametri  misurati
          dalle   apposite   centraline   di   monitoraggio   gestite
          dall'A.R.P.A.  risulti  conforme  alle  prescrizioni  delle
          vigenti disposizioni europee  e  nazionali  in  materia,  e
          comunque non abbia  registrato  un  peggioramento  rispetto
          alla data di inizio della gestione commissariale;  b)  alla
          data di approvazione del piano,  siano  stati  avviati  gli
          interventi necessari ad  ottemperare  ad  almeno  l'80  per
          cento del numero complessivo delle  prescrizioni  contenute
          nelle autorizzazioni integrate ambientali,  ferma  restando
          la non applicazione dei  termini  previsti  dalle  predette
          autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta
          giorni dall'approvazione del  piano  di  cui  al  comma  5,
          trasmette all'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale una relazione che indica  analiticamente
          i suddetti interventi. 
              9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5  e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione  degli  stessi  piani,  il   rispetto   delle
          previsioni di cui al comma 8,  equivalgono  e  producono  i
          medesimi   effetti,   ai    fini    dell'accertamento    di
          responsabilita' per il commissario, il  sub  commissario  e
          gli  esperti  del  comitato,  derivanti  dal  rispetto  dei
          modelli  di  organizzazione  dell'ente  in  relazione  alla
          responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
          di rilievo penale o amministrativo di  cui  all'articolo  6
          del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231,  per  gli
          illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e
          delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
          applicazione  del  generale  principio  di  semplificazione
          procedimentale,    al    fine    dell'acquisizione    delle
          autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,  nulla  osta  e
          assensi comunque denominati degli enti  locali,  regionali,
          dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti  comunque
          coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   dal
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, dal piano  industriale  di  conformazione  delle
          attivita' produttive, il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   proposta   del
          commissario  straordinario,  convoca  una  conferenza   dei
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  che  si  deve  pronunciare  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   convocazione.   La
          conferenza di servizi si esprime dopo avere  acquisito,  se
          dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  si  esprime  sulla
          valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto   entro
          sessanta giorni dalla sua presentazione, o  sulla  verifica
          di assoggettabilita' alla procedura medesima  entro  trenta
          giorni. I predetti termini sono  comprensivi  dei  quindici
          giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
          esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi  a
          disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di
          VIA, il termine di conclusione della conferenza di  servizi
          e' sospeso per un massimo di novanta giorni.  Decorso  tale
          termine, i pareri non espressi si intendono resi  in  senso
          favorevole.  Solo  nel  caso  di  motivata   richiesta   di
          approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
          una sola volta fino ad un  massimo  di  trenta  giorni.  La
          determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  e'
          adottata con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e costituisce variante  ai
          piani territoriali ed urbanistici,  per  la  quale  non  e'
          necessaria la valutazione ambientale strategica.  Nel  caso
          di motivato dissenso delle autorita' preposte  alla  tutela
          ambientale,  sanitaria,  culturale  o   paesaggistica,   il
          Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta,  previa
          intesa con la regione  o  provincia  autonoma  interessata,
          entro i venti giorni  successivi  all'intesa.  L'intesa  si
          intende comunque  acquisita  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. Le cubature degli edifici di  copertura
          di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e   impianti,
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale  o  da
          altre prescrizioni  ambientali,  sono  considerate  "volumi
          tecnici". 
              9-bis.  Durante  la  gestione  commissariale,   qualora
          vengano rispettate le prescrizioni  dei  piani  di  cui  ai
          commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al comma  8,  non
          si applicano, per  atti  o  comportamenti  imputabili  alla
          gestione commissariale, le sanzioni previste  dall'articolo
          1, comma 3, del decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n.  231.  Dette  sanzioni,  ove  riferite  a  atti  o
          comportamenti  imputabili  alla  gestione   precedente   al
          commissariamento,  non  possono  essere  poste   a   carico
          dell'impresa  commissariata  per  tutta   la   durata   del
          commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o
          al socio di maggioranza che abbiano posto in  essere  detti
          atti o comportamenti. 
              10. L'attivita' di gestione  dell'impresa  eseguita  in
          presenza  dei  presupposti   di   cui   al   comma   8   e,
          successivamente, nel rispetto dei piani, e' considerata  di
          pubblica utilita' ad ogni effetto  ed  il  commissario  non
          risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai sensi
          dell'articolo 2236 del  codice  civile,  tranne  che  abbia
          agito con dolo o colpa grave. 
              11. Il giudice competente provvede allo svincolo  delle
          somme per le quali in sede penale  sia  stato  disposto  il
          sequestro, anche ai sensi del decreto  legislativo  n.  231
          del  2001,  in  danno  dei  soggetti  nei   cui   confronti
          l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto   l'esecuzione
          degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a.
          e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale,
          nonche'  degli  enti   o   dei   soggetti   controllati   o
          controllanti, in relazione a reati comunque  connessi  allo
          svolgimento dell'attivita' di impresa.  Le  predette  somme
          sono messe a disposizione del commissario e vincolate  alle
          finalita' indicate al periodo precedente. Le somme  di  cui
          al presente comma, messe a disposizione del  commissario  e
          utilizzate    per    l'adempimento    delle    prescrizioni
          dell'a.i.a.,  non  sono  mai  ripetibili,  attesa  la  loro
          destinazione per finalita' aziendali e di salute pubblica. 
              11-bis.   Al    commissario    straordinario,    previa
          approvazione  del  piano  industriale,  e'  attribuito   il
          potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti
          per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e
          per l'adozione delle altre misure previste nel piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria: 
              a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale,
          di richiedere al titolare dell'impresa le somme  necessarie
          ai fini del risanamento ambientale; 
              b) nel caso di impresa esercitata in forma  societaria,
          di aumentare il capitale sociale a pagamento  nella  misura
          necessaria ai fini del risanamento  ambientale,  in  una  o
          piu' volte, con o senza sovrapprezzo a  seconda  dei  casi:
          offrendo  le  azioni  emittende  in  opzione  ai  soci   in
          proporzione  al  numero  delle  azioni  possedute,  con  le
          modalita' previste dall'articolo 2441, secondo  comma,  del
          codice civile e nel rispetto del diritto di  prelazione  di
          cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo  periodo,
          ovvero, nel caso in cui  non  siano  stati  esercitati,  in
          tutto  o  in  parte,  i  diritti  di  opzione,   collocando
          l'aumento  di  capitale  presso  terzi;  ovvero  anche  con
          esclusione o limitazione del  diritto  di  opzione,  previa
          predisposizione della relazione di cui al  citato  articolo
          2441, sesto comma,  primo  periodo,  e  rilascio,  in  tale
          ultimo caso, da parte del collegio  sindacale,  del  parere
          sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni entro
          quindici  giorni   dalla   comunicazione   della   predetta
          relazione  allo  stesso  e  al  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla
          presente lettera, le  azioni  di  nuova  emissione  possono
          essere liberate  esclusivamente  mediante  conferimenti  in
          denaro. 
              11-ter.  Il  soggetto  o  i  soggetti   che   intendono
          sottoscrivere  le  azioni  offerte  in  opzione  e   quelli
          individuati per il collocamento  dell'aumento  di  capitale
          presso terzi devono, prima di  dare  corso  all'operazione,
          impegnarsi,   nei   confronti   dell'impresa   soggetta   a
          commissariamento  nonche'  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare, a far si' che le risorse finanziarie
          rivenienti  dall'aumento  di   capitale   siano   messe   a
          disposizione dell'impresa soggetta  a  commissariamento  ai
          fini  dell'attuazione  del  piano  delle  misure  e   delle
          attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
          industriale. 
              11-quater. Le somme eventualmente messe a  disposizione
          dal titolare dell'impresa o dal socio di  maggioranza  sono
          scomputate in sede di  confisca  delle  somme  sequestrate,
          anche ai sensi del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231,  per  reati  ambientali  o   connessi   all'attuazione
          dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              11-quinquies. Qualora con le modalita' di cui al  comma
          11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per
          l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con
          le esigenze dell'impresa  soggetta  a  commissariamento,  e
          comunque   non   oltre   l'anno   2014,   al    commissario
          straordinario sono trasferite, su sua richiesta,  le  somme
          sottoposte  a  sequestro  penale,  nei  limiti  di   quanto
          costituisce oggetto di  sequestro,  anche  in  relazione  a
          procedimenti penali diversi da quelli per reati  ambientali
          o  connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero,  in
          caso di impresa esercitata in forma  societaria,  a  carico
          dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi
          soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita'  di
          direzione e coordinamento sull'impresa commissariata  prima
          del  commissariamento.  In  caso  di  proscioglimento   del
          titolare dell'impresa o dei soggetti  indicati  al  periodo
          precedente da tali reati, le predette somme, per  la  parte
          in cui sono impiegate per l'attuazione  dell'autorizzazione
          integrata ambientale e  delle  altre  misure  previste  nel
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, e salvo conguaglio per la parte  eccedente,  non
          sono comunque ripetibili. In caso di condanna del  titolare
          dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i
          suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato
          e degli  altri  eventuali  soggetti  offesi,  nella  misura
          accertata dalla  sentenza  di  condanna.  Alla  data  della
          cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite  al
          commissario straordinario che derivano da sequestri penali,
          ove non ancora spese o impegnate dal commissario  medesimo,
          rivive il vincolo di sequestro penale. 
              12. I proventi  derivanti  dall'attivita'  dell'impresa
          commissariata restano nella disponibilita' del  commissario
          nella misura necessaria all'attuazione dell'a.i.a. ed  alla
          gestione dell'impresa nel  rispetto  delle  previsioni  del
          presente   decreto   e   altresi',   nei    limiti    delle
          disponibilita' residue, a interventi di bonifica  dell'area
          dello   stabilimento   secondo   le   modalita'    previste
          dall'ordinamento vigente. 
              13.  Il  compenso   omnicomprensivo   del   commissario
          straordinario e' determinato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, nel rispetto  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 23-bis,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti  pubblici,
          dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge  n.
          201  del  2011.  Il  compenso  del   sub   commissario   e'
          determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata
          per il commissario. Se dipendenti pubblici, il  commissario
          e il sub commissario sono collocati  in  aspettativa  senza
          assegni.  Il  compenso  dei  componenti  del  comitato   e'
          determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata
          per il commissario. Tutti i trattamenti  economici  nonche'
          gli  eventuali  ulteriori  oneri  di  funzionamento   della
          struttura  commissariale   sono   per   intero   a   carico
          dell'impresa. 
              13-bis.  Al  fine   di   consentire   il   monitoraggio
          sull'attivita'  di  ispezione  e  di  accertamento   svolta
          dall'ISPRA e dalle ARPA in  relazione  alle  autorizzazioni
          integrate ambientali rilasciate  alle  imprese  di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e  del  mare  presenta  semestralmente  alle
          Camere una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali
          che da' conto anche dell'adeguatezza delle attivita' svolte
          dall'ISPRA e dalle ARPA.».