Art. 9 
 
 
Misure  per  le  imprese  di  interesse   strategico   nazionale   in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, e' inserito il seguente: 
  «Art.  65-bis  (Misure  per  la  salvaguardia   della   continuita'
aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65,  comma
2,  sono  prorogati  i  termini  di  durata  del  programma  di   cui
all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di  azienda,  sentito  il   comitato   di   sorveglianza   e   previa
autorizzazione  ministeriale,  modalita'   di   gestione   idonee   a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei  livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del  decreto  che
definisce il giudizio.». 
  2. Le previsioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza,  a  norma  dell'articolo  1
          della L. 30  luglio  1998,  n.  274)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185. 
              - Il decreto legge 23 dicembre  2003,  n.  347  (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese  in   stato   di   insolvenza),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  dicembre  2003,  n.
          298.