IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in  particolare,
l'articolo 67-octies con il quale e' stato riconosciuto  ai  soggetti
che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e
svolgevano attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni
interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che  per  effetto
del  sisma  hanno  subito  la   distruzione   ovvero   l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero  la  distruzione  di
attrezzature o  di  macchinari  utilizzati  per  la  loro  attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,  un
contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto,
entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il  ripristino  ovvero
la sostituzione dei suddetti beni; 
  Visto  il  comma  1-bis  dell'articolo   67-octies   del   medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 che consente di fruire  del  credito  di
imposta anche alle imprese ubicate nei territori di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1  agosto  2012,  n.  122,  che,  pur  non
beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno,  sono
tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la  realizzazione  dei
medesimi interventi; 
  Visto il comma 3 dell'articolo 67-octies dello stesso decreto-legge
n. 83 del 2012  che  riconosce  il  credito  di  imposta  di  cui  al
precedente comma 1 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; 
  Visto, inoltre, il comma 4  dell'articolo  67-octies  del  medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 che demanda ad un decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  l'individuazione  delle   modalita'
applicative delle disposizioni dello stesso articolo  67-octies,  ivi
incluse quelle relative ai controlli  e  alla  revoca  del  beneficio
conseguente la sua indebita fruizione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2012,
recante i criteri per la ripartizione tra le regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia  e  Veneto  della  somma  di  euro  100  milioni   di   cui
all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  nonche'  i
criteri generali e le modalita' per la concessione dei contributi  in
conto interessi alle imprese aventi sede  o  unita'  locali  o  fondi
ubicati nei  territori  della  Regione  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 11, del  citato  decreto
10 agosto 2012 con il quale e' stato stabilito che con  provvedimenti
dei Presidenti delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,
Commissari delegati, sono disciplinate le modalita' operative per  la
presentazione delle domande e per la concessione, la  liquidazione  e
la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite  idonee
modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo  sull'utilizzo
delle risorse di cui al presente articolo,  anche  attraverso  idonee
procedure informatiche, condivise con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico,  anche  al
fine di evitare sovracompensazioni dei danni  di  cui  al  precedente
comma 5 per cumuli  con  altri  aiuti  concessi  ai  sensi  di  altre
disposizioni normative; 
  Visto, inoltre,  il  comma  373  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, in base al quale, ai fini del monitoraggio del
finanziamento di cui al comma 367  dell'articolo  1  della  legge  n.
228/2012, i Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, in qualita' di commissari delegati  verificano  l'assenza  di
sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi  sismici
del  2012,   tenendo   conto   anche   degli   eventuali   indennizzi
assicurativi, istituiscono e curano, a tal fine,  un  registro  degli
aiuti concessi a ciascun soggetto che  eserciti  attivita'  economica
per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma; 
  Ritenuta  necessaria  anche  per  il  credito  d'imposta   di   cui
all'articolo 67-octies l'introduzione di un'attivita' di monitoraggio
volta  a  verificare  in  concreto  l'assenza  di  sovracompensazioni
rispetto al limite del 100% dei danni subiti; 
  Visto che tali attivita' di monitoraggio sono demandate dalle altre
disposizioni   teste'   esaminate   ai   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di   commissari
delegati ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
agosto 2012, n. 122; 
  Viste le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853  final  e
C(2012)  9471  final  del  19  dicembre  2012   avente   ad   oggetto
rispettivamente gli Aiuti destinati a  compensare  i  danni  arrecati
dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto (per tutti  i  settori  tranne  l'agricoltura,  la
pesca e l'acquacoltura) e  gli  Interventi  urgenti  a  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che
hanno interessato il territorio delle Province di  Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo; 
  Visti i commi 421,  422  e  423  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311,  recanti  disposizioni  per  il  recupero  dei
crediti di imposta illegittimamente fruiti; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e,  in
particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia'  attribuite  al
Ministero delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del medesimo decreto  legislativo  n.  300  del
1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  67-octies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua le modalita' applicative
del credito di imposta in favore di soggetti  danneggiati  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012.