Art. 4 
 
 
    Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti  di
cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che
sara' previsto con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle  entrate,
formulata secondo lo schema approvato con  lo  stesso  provvedimento.
Nell'istanza i soggetti  richiedenti  indicano  l'importo  dei  costi
agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno  precedente,
nonche' l'importo di quelli  non  indicati  nelle  eventuali  istanze
presentate in precedenza. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo  67-octies
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  e  l'ammontare  del  credito
d'imposta  complessivamente  richiesto,  determina   annualmente   la
percentuale  massima  del  credito  d'imposta  spettante  a   ciascun
soggetto. 
  3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata  annualmente  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere   dalla   data   indicata   nel
provvedimento di cui al comma 3. 
  5.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono stanziati
su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento  sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di
bilancio". 
  6. L'importo dei costi per  i  quali  e'  riconosciuto  il  credito
d'imposta e' determinato secondo i criteri e  le  modalita'  previsti
per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.