Art. 4 Modalita' di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno precedente, nonche' l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina annualmente la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. 3. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di cui al comma 3. 5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". 6. L'importo dei costi per i quali e' riconosciuto il credito d'imposta e' determinato secondo i criteri e le modalita' previsti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.