Art. 3 
 
 
            I progetti personalizzati di presa in carico 
 
  1. All'art. 6 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «finalizzato al  superamento  della
condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e  all'inclusione
sociale.» sono inserite le seguenti: «Il progetto  e'  predisposto  e
sottoscritto  per  adesione  dai  componenti  del  Nucleo   Familiare
Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione  dell'avvenuto
accreditamento del 1° bimestre.»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole   «entro   novanta   giorni   dalla
comunicazione dell'avvenuto  accreditamento  del  1°  bimestre»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «entro   sessanta    giorni    dalla
sottoscrizione  da  parte  dei  componenti   del   Nucleo   Familiare
Beneficiario e comunque prima dell'accreditamento del 4° bimestre»; 
    c) al comma 3,  le  parole  «In  riferimento  all'attuazione  del
progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avvenuto  accreditamento  del  4°  bimestre»
sono sostituite dalle  seguenti:  «In  riferimento  alla  conclusione
della Sperimentazione, le informazioni devono  essere  inviate  entro
sessanta giorni dal termine della Sperimentazione.»; 
    d) il comma 4 e' soppresso; 
    e) al comma 5, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2».