Art. 3 I progetti personalizzati di presa in carico 1. All'art. 6 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.» sono inserite le seguenti: «Il progetto e' predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre.»; b) al comma 2, le parole «entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla sottoscrizione da parte dei componenti del Nucleo Familiare Beneficiario e comunque prima dell'accreditamento del 4° bimestre»; c) al comma 3, le parole «In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione.»; d) il comma 4 e' soppresso; e) al comma 5, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».