Art. 4 
 
 
                  Verifica dei requisiti e gestione 
                  di eventuali richieste di riesame 
 
  1. All'art. 3 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  h),  il  punto  i)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «i. inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla
lettera  a),  la  graduatoria  dei  nuclei   familiari   richiedenti,
corredata  della  indicazione  dei  titolari  e  delle   informazioni
necessarie al fine della verifica dei requisiti di  cui  all'art.  4,
comma 3, ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nonche' la  graduatoria  definitiva  in  esito
alla gestione di eventuali richieste di riesame ai sensi dell'art. 8,
comma 1.»; 
    b) al comma 1, lettera h), punto ii), le  parole  «l'esito  delle
verifiche e quindi» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'esito  delle
verifiche, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate
rispetto   a   quanto   dichiarato   dal   richiedente,   e   quindi,
successivamente all'invio della graduatoria definitiva,». 
  2. All'art. 4, comma 4, del decreto 10 gennaio 2013,  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  le  parole   «sulla   base   delle
graduatorie inviate  dai  Comuni,  effettuate  le  verifiche  di  cui
all'art. 8, comma 1,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sulla  base
delle  graduatorie  definitive  inviate  dai  Comuni,  effettuate  le
verifiche ed in esito all'eventuale riesame di cui all'art. 8,  comma
1,». 
  3. All'art. 8, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013,  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  il  periodo  «Successivamente  alle
verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e  comunica  per
via  telematica  al  Gestore  del  servizio  la   disponibilita'   da
accreditare su  ciascuna  carta,  in  applicazione  dell'art.  5»  e'
sostituito dal seguente: «Successivamente alle verifiche, comunica ai
Comuni la graduatoria aggiornata dei Nuclei Familiari richiedenti  il
beneficio, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, ai fini della  gestione
da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame,  corredate  da
idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente. I Comuni, in
esito  all'eventuale  riesame,  approvano  e  inviano   al   Soggetto
Attuatore la graduatoria definitiva. Il Soggetto attuatore identifica
i Nuclei Familiari Beneficiari  e  comunica  per  via  telematica  al
Gestore del servizio la disponibilita'  da  accreditare  su  ciascuna
carta, in applicazione dell'art. 5».