Art. 4 Verifica dei requisiti e gestione di eventuali richieste di riesame 1. All'art. 3 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera h), il punto i) e' sostituito dal seguente: «i. inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' la graduatoria definitiva in esito alla gestione di eventuali richieste di riesame ai sensi dell'art. 8, comma 1.»; b) al comma 1, lettera h), punto ii), le parole «l'esito delle verifiche e quindi» sono sostituite dalle seguenti: «l'esito delle verifiche, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, e quindi, successivamente all'invio della graduatoria definitiva,». 2. All'art. 4, comma 4, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle graduatorie definitive inviate dai Comuni, effettuate le verifiche ed in esito all'eventuale riesame di cui all'art. 8, comma 1,». 3. All'art. 8, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo «Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5» e' sostituito dal seguente: «Successivamente alle verifiche, comunica ai Comuni la graduatoria aggiornata dei Nuclei Familiari richiedenti il beneficio, nonche' le eventuali omissioni e/o difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, ai fini della gestione da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame, corredate da idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente. I Comuni, in esito all'eventuale riesame, approvano e inviano al Soggetto Attuatore la graduatoria definitiva. Il Soggetto attuatore identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5».