Art. 2 Modalita' di erogazione dei contributi e monitoraggio 1. Le risorse finanziarie relative agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto che rientrano nell'ambito della legge n. 443/2001, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali. Le erogazioni avvengono sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dai soggetti beneficiari del finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento. 2. Le risorse finanziarie relative agli interventi di competenza di Anas e RFI, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono erogate ai soggetti beneficiari dalle Direzioni generali competenti, sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi crediti maturati dai soggetti beneficiari del finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del rilascio del nulla osta al pagamento. 3. Il monitoraggio delle opere finanziate e' effettuato, per le opere di cui alla legge n. 443/2001 dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi di Anas e di RFI dalle competenti Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Delle risultanze del monitoraggio sull'avanzamento dei lavori operato dalla Struttura Tecnica di Missione in ordine agli interventi di cui alla legge n. 443/2001 e' data apposita evidenza in occasione della redazione dell'Allegato Infrastrutture. 5. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 le risultanze delle verifiche effettuate dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei monitoraggi della Struttura tecnica di missione, sono trasmesse con cadenza trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 6. Ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013 le risorse di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per spese di contenzioso.