Art. 2 
 
 
        Modalita' di erogazione dei contributi e monitoraggio 
 
  1. Le risorse finanziarie relative agli interventi di cui  all'art.
1 del presente decreto  che  rientrano  nell'ambito  della  legge  n.
443/2001, nei limiti degli stanziamenti  previsti,  sono  erogate  ai
soggetti  beneficiari  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti - Direzione generale per lo  sviluppo  del  territorio,  la
programmazione ed i progetti internazionali. Le erogazioni  avvengono
sulla base della verifica dello stato di realizzazione dei  lavori  e
dei  relativi  crediti  maturati   dai   soggetti   beneficiari   del
finanziamento nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e a  seguito
del rilascio del nulla osta al pagamento. 
  2. Le risorse finanziarie relative agli interventi di competenza di
Anas e RFI, nei limiti degli stanziamenti previsti, sono  erogate  ai
soggetti beneficiari dalle Direzioni generali competenti, sulla  base
della verifica dello stato di realizzazione dei lavori e dei relativi
crediti maturati  dai  soggetti  beneficiari  del  finanziamento  nel
rispetto del cronoprogramma dei lavori e a seguito del  rilascio  del
nulla osta al pagamento. 
  3. Il monitoraggio delle opere finanziate  e'  effettuato,  per  le
opere di cui alla  legge  n.  443/2001  dalla  Struttura  Tecnica  di
Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  gli
interventi di Anas e di RFI dalle competenti Direzioni  Generali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Delle risultanze del monitoraggio  sull'avanzamento  dei  lavori
operato dalla Struttura Tecnica di Missione in ordine agli interventi
di cui alla legge n. 443/2001 e' data apposita evidenza in  occasione
della redazione dell'Allegato Infrastrutture. 
  5. Nelle  more  dell'attuazione  del  decreto  legislativo  del  29
dicembre 2011, n. 229 le risultanze delle verifiche effettuate  dalle
competenti Direzioni generali del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  unitamente  alle  risultanze  dei  monitoraggi  della
Struttura tecnica di missione, sono trasmesse con cadenza trimestrale
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  6. Ai sensi dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 69/2013 le
risorse di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per spese  di
contenzioso.