Art. 2 
 
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
  stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
  riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto  di
  condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope  di
  lieve entita'. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: 
      «5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i
mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da
euro 3.000 a euro 26.000.»; 
    b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato. 
  (( 1-bis. All'articolo 380, comma 2,  lettera  h),  del  codice  di
procedura penale,  le  parole:  «salvo  che  ricorra  la  circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «salvo che per i delitti di cui al  comma  5  del  medesimo
articolo». 
  1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle  disposizioni  sul  processo
penale a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «,  salvo  che  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 73 e 94 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.): 
              "Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di
          sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
          17, coltiva, produce,  fabbrica,  estrae,  raffina,  vende,
          offre o mette in vendita,  cede,  distribuisce,  commercia,
          trasporta, procura ad altri, invia,  passa  o  spedisce  in
          transito,   consegna   per   qualunque    scopo    sostanze
          stupefacenti o psicotrope di cui alla  tabella  I  prevista
          dall'articolo 14, e' punito con  la  reclusione  da  sei  a
          venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 
              1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
          chiunque, senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,
          importa, esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o
          comunque illecitamente detiene: 
              a)  sostanze  stupefacenti   o   psicotrope   che   per
          quantita', in particolare se superiore  ai  limiti  massimi
          indicati con decreto del Ministro della salute  emanato  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  sentita   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento
          nazionale per le politiche antidroga, ovvero per  modalita'
          di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
          o  al  confezionamento   frazionato,   ovvero   per   altre
          circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un  uso  non
          esclusivamente personale; 
              b)  medicinali  contenenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  elencate  nella  tabella  II,  sezione  A,  che
          eccedono  il  quantitativo  prescritto.  In  questa  ultima
          ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un  terzo  alla
          meta'. 
              2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di  cui
          all'articolo 17, illecitamente cede, mette  o  procura  che
          altri metta in commercio  le  sostanze  o  le  preparazioni
          indicate nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14,  e'
          punito con la reclusione da sei a ventidue anni  e  con  la
          multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
              2-bis. 
              3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,
          produce  o  fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
          diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 
              4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i
          medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B,  C  e
          D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis)  della
          lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le
          condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
          stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 
              5. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque commette  uno  dei  fatti  previsti  dal  presente
          articolo che, per i mezzi, la modalita'  o  le  circostanze
          dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e  quantita'  delle
          sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene  della
          reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000
          a euro 26.000. 
              5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
          reati di cui  al  presente  articolo  commessi  da  persona
          tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
          psicotrope, il giudice, con la sentenza di  condanna  o  di
          applicazione della pena su richiesta delle  parti  a  norma
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  su
          richiesta dell'imputato e sentito  il  pubblico  ministero,
          qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
          condizionale della pena, puo' applicare, anziche'  le  pene
          detentive e  pecuniarie,  quella  del  lavoro  di  pubblica
          utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  28
          agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
          la  sentenza  il  giudice  incarica  l'Ufficio  locale   di
          esecuzione  penale  esterna   di   verificare   l'effettivo
          svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'.  L'Ufficio
          riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto
          disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
          2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una  durata
          corrispondente a quella della sanzione detentiva  irrogata.
          Esso puo' essere disposto  anche  nelle  strutture  private
          autorizzate ai sensi  dell'articolo  116,  previo  consenso
          delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
          allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto  legislativo
          28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
          o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
          dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo  666
          del codice di procedura penale, tenuto  conto  dell'entita'
          dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
          revoca della pena  con  conseguente  ripristino  di  quella
          sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
          ricorso per cassazione, che non ha effetto  sospensivo.  Il
          lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
          piu' di due volte. 
              5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
          anche nell'ipotesi di reato diverso da  quelli  di  cui  al
          comma  5,  commesso,  per  una  sola  volta,   da   persona
          tossicodipendente  o  da  assuntore  abituale  di  sostanze
          stupefacenti o  psicotrope  e  in  relazione  alla  propria
          condizione di dipendenza o di assuntore  abituale,  per  il
          quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
          di detenzione,  salvo  che  si  tratti  di  reato  previsto
          dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
          procedura penale o di reato contro la persona. 
              6. Se il fatto e' commesso da tre  o  piu'  persone  in
          concorso tra loro, la pena e' aumentata. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare  che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
          l'autorita'  giudiziaria  nella  sottrazione   di   risorse
          rilevanti per la commissione dei delitti." 
              "Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari. 
              1. Se  la  pena  detentiva  deve  essere  eseguita  nei
          confronti di persona tossicodipendente  o  alcooldipendente
          che abbia in corso un programma di recupero o che  ad  esso
          intenda sottoporsi, l'interessato  puo'  chiedere  in  ogni
          momento di essere affidato in prova al servizio sociale per
          proseguire o intraprendere  l'attivita'  terapeutica  sulla
          base di un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda
          unita'  sanitaria  locale  o  con  una  struttura   privata
          autorizzata ai sensi dell'articolo  116.  L'affidamento  in
          prova in casi particolari puo' essere concesso solo  quando
          deve essere espiata una pena  detentiva,  anche  residua  e
          congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od  a
          quattro anni se relativa a  titolo  esecutivo  comprendente
          reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
          n.  354,  e  successive  modificazioni.  Alla  domanda   e'
          allegata,  a  pena  di   inammissibilita',   certificazione
          rilasciata da una struttura sanitaria  pubblica  o  da  una
          struttura privata accreditata per l'attivita'  di  diagnosi
          prevista  dal  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo   116
          attestante   lo   stato   di   tossicodipendenza    o    di
          alcooldipendenza,  la  procedura  con  la  quale  e'  stato
          accertato  l'uso   abituale   di   sostanze   stupefacenti,
          psicotrope   o   alcoliche,   l'andamento   del   programma
          concordato eventualmente in corso e la  sua  idoneita',  ai
          fini del recupero del condannato. Affinche' il  trattamento
          sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,  la
          struttura   interessata    deve    essere    in    possesso
          dell'accreditamento  istituzionale  di   cui   all'articolo
          8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, ed aver stipulato  gli  accordi
          contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del  citato
          decreto legislativo. 
              2. Se l'ordine di carcerazione e'  stato  eseguito,  la
          domanda e' presentata  al  magistrato  di  sorveglianza  il
          quale,  se  l'istanza  e'  ammissibile,  se  sono   offerte
          concrete  indicazioni  in  ordine  alla   sussistenza   dei
          presupposti per l'accoglimento della domanda  ed  al  grave
          pregiudizio derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di
          detenzione, qualora non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre
          l'applicazione provvisoria  della  misura  alternativa.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
          il magistrato di sorveglianza  e'  competente  all'adozione
          degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge  26  luglio
          1975, n. 354, e successive modificazioni. 
              3.  Ai  fini   della   decisione,   il   tribunale   di
          sorveglianza puo' anche  acquisire  copia  degli  atti  del
          procedimento  e  disporre  gli  opportuni  accertamenti  in
          ordine al programma terapeutico concordato;  deve  altresi'
          accertare   che   lo   stato   di    tossicodipendenza    o
          alcooldipendenza o l'esecuzione del programma  di  recupero
          non siano preordinati al conseguimento  del  beneficio.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e
          3. 
              4. Il tribunale accoglie l'istanza se  ritiene  che  il
          programma  di   recupero,   anche   attraverso   le   altre
          prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5,  della  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  contribuisce  al  recupero  del
          condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli
          commetta altri  reati.  Se  il  tribunale  di  sorveglianza
          dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono
          essere comprese quelle  che  determinano  le  modalita'  di
          esecuzione  del  programma.  Sono  altresi'  stabilite   le
          prescrizioni e le forme di controllo per accertare  che  il
          tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente
          o prosegua il programma  di  recupero.  L'esecuzione  della
          pena si  considera  iniziata  dalla  data  del  verbale  di
          affidamento, tuttavia qualora il programma  terapeutico  al
          momento  della  decisione  risulti  gia'  positivamente  in
          corso,  il  tribunale,  tenuto  conto  della  durata  delle
          limitazioni alle quali l'interessato si  e'  spontaneamente
          sottoposto e del suo comportamento,  puo'  determinare  una
          diversa,    piu'    favorevole    data    di     decorrenza
          dell'esecuzione. 
              5. 
              6. Si applica, per quanto non  diversamente  stabilito,
          la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.  354,
          come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. 
              6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento  disposto  ai
          sensi   del   presente   articolo    l'interessato    abbia
          positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
          il  magistrato  di  sorveglianza,  previa  rideterminazione
          delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione  ai  fini
          del reinserimento sociale anche  qualora  la  pena  residua
          superi quella prevista per l'affidamento ordinario  di  cui
          all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              6-ter. Il responsabile della struttura  presso  cui  si
          svolge   il   programma   terapeutico   di    recupero    e
          socio-riabilitativo e'  tenuto  a  segnalare  all'autorita'
          giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta
          al programma. Qualora tali violazioni integrino  un  reato,
          in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da'
          comunicazione alle autorita' competenti per la  sospensione
          o revoca dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  116  e
          dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando
          l'adozione di  misure  idonee  a  tutelare  i  soggetti  in
          trattamento presso la struttura.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  380  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza. 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
              a) delitti contro la personalita' dello Stato  previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
              b)  delitto  di  devastazione  e  saccheggio   previsto
          dall'articolo 419 del codice penale; 
              c) delitti contro l'incolumita' pubblica  previsti  nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
              d)  delitto  di  riduzione   in   schiavitu'   previsto
          dall'articolo  600,  delitto  di   prostituzione   minorile
          previsto dall'articolo 600-bis,  primo  comma,  delitto  di
          pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,  commi
          primo  e  secondo,   anche   se   relativo   al   materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
          iniziative  turistiche  volte   allo   sfruttamento   della
          prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
          del codice penale; 
              d-bis)   delitto   di   violenza   sessuale    previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
              d-ter) delitto di atti sessuali con  minorenne  di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
              e) delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
              f) delitto di rapina  previsto  dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
              f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
          di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo,  del
          codice penale; 
              g)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
              h)  delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          il caso  dei  delitti  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
          articolo; 
              i) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
              l) delitti di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.  17  [della
          associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'articolo 1  della  legge  17  aprile
          1956, n. 561,  delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei
          gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
          1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
          o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  L.  13  ottobre
          1975, n. 654; 
              l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
          e  organizzazione  della  associazione  di   tipo   mafioso
          prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
              l-ter) delitti di  maltrattamenti  contro  familiari  e
          conviventi e di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo
          572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; 
              m) delitti di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.". 
              Si riporta il testo dell' articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448
          (Approvazione delle  disposizioni  sul  processo  penale  a
          carico  di  imputati  minorenni),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              " Art. 19. Misure cautelari per i minorenni. 
              1. Nei confronti dell'imputato  minorenne  non  possono
          essere applicate  misure  cautelari  personali  diverse  da
          quelle previste nel presente capo. 
              2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre
          che dei criteri indicati nell'articolo 275  del  codice  di
          procedura  penale,  dell'esigenza  di  non  interrompere  i
          processi educativi in atto. Non si applica la  disposizione
          dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice  di
          procedura penale. 
              3. Quando e' disposta una misura cautelare, il  giudice
          affida l'imputato ai servizi minorili  dell'amministrazione
          della giustizia, i quali svolgono attivita' di  sostegno  e
          controllo in collaborazione con  i  servizi  di  assistenza
          istituiti dagli enti locali. 
              4. Le misure diverse dalla custodia  cautelare  possono
          essere applicate solo quando si procede per delitti  per  i
          quali la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
              5. Nella determinazione della pena agli  effetti  della
          applicazione delle misure cautelari si tiene  conto,  oltre
          che  dei  criteri   indicati   nell'articolo   278,   della
          diminuente della minore eta', salvo che per  i  delitti  di
          cui all'articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni.".