Art. 5 
 
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori  a
                            diciotto mesi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,  modificata
dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole:  «Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  straordinario
penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina  delle
misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2013,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  26
          novembre 2010, n.199 (Disposizioni relative  all'esecuzione
          presso il domicilio delle pene detentive  non  superiori  a
          diciotto mesi.): 
              "Art. 1. Esecuzione  presso  il  domicilio  delle  pene
          detentive non superiori a diciotto mesi. 
              1. La pena detentiva non  superiore  a  diciotto  mesi,
          anche se costituente parte  residua  di  maggior  pena,  e'
          eseguita presso l'abitazione del condannato o  altro  luogo
          pubblico o privato di cura, assistenza  e  accoglienza,  di
          seguito   denominato   «domicilio».   Il   magistrato    di
          sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia'
          dispone delle informazioni occorrenti. 
              2.  La  detenzione   presso   il   domicilio   non   e'
          applicabile: 
              a)  ai  soggetti  condannati  per  taluno  dei  delitti
          indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
          354, e successive modificazioni; 
              b)  ai  delinquenti  abituali,  professionali   o   per
          tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
          penale; 
              c)  ai  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di
          sorveglianza particolare,  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato
          accolto il  reclamo  previsto  dall'articolo  14-ter  della
          medesima legge; 
              d)  quando  vi  e'  la  concreta  possibilita'  che  il
          condannato  possa  darsi  alla   fuga   ovvero   sussistono
          specifiche  e  motivate  ragioni  per   ritenere   che   il
          condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
          sussista l'idoneita' e l'effettivita' del  domicilio  anche
          in funzione delle esigenze di tutela delle  persone  offese
          dal reato. 
              3. Nei casi di  cui  all'articolo  656,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  la  pena  detentiva  da
          eseguire non e' superiore  a  diciotto  mesi,  il  pubblico
          ministero,  salvo  che  debba  emettere   il   decreto   di
          sospensione di cui al comma 5 del citato articolo  656  del
          codice di procedura penale e salvo  che  ricorrano  i  casi
          previsti nel comma 9, lettera a),  del  medesimo  articolo,
          sospende  l'esecuzione  dell'ordine   di   carcerazione   e
          trasmette  gli  atti  senza  ritardo   al   magistrato   di
          sorveglianza affinche' disponga che la pena venga  eseguita
          presso il  domicilio.  La  richiesta  e'  corredata  di  un
          verbale  di  accertamento  dell'idoneita'  del   domicilio,
          nonche', se il condannato e' sottoposto a un  programma  di
          recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
          di cui all'articolo 94, comma  1,  del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
          non superiore a diciotto mesi, anche se  costituente  parte
          residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di  cui  al
          comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
          b), del codice di procedura penale, non  e'  consentita  la
          sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e  il   pubblico
          ministero  o  le   altre   parti   fanno   richiesta,   per
          l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
          secondo  il  disposto  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo.  In  ogni  caso,   la   direzione   dell'istituto
          penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto  o
          del suo difensore, trasmette al magistrato di  sorveglianza
          una relazione sulla condotta tenuta durante la  detenzione.
          La relazione e' corredata di  un  verbale  di  accertamento
          dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato  e'
          sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
          ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Il magistrato  di  sorveglianza  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
          il termine di cui al  comma  2  del  predetto  articolo  e'
          ridotto a cinque giorni. 
              6. Copia del  provvedimento  che  dispone  l'esecuzione
          della pena presso il domicilio e' trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero   nonche'   all'ufficio    locale
          dell'esecuzione  penale  esterna  per  gli  interventi   di
          sostegno  e  controllo.  L'ufficio  locale  dell'esecuzione
          penale    esterna    segnala    ogni    evento    rilevante
          sull'esecuzione   della   pena   e   trasmette    relazione
          trimestrale e conclusiva. 
              7.  Nel  caso   di   condannato   tossicodipendente   o
          alcoldipendente sottoposto ad un programma  di  recupero  o
          che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al  comma  1
          puo'  essere  eseguita  presso  una   struttura   sanitaria
          pubblica o una struttura privata accreditata ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309.  In  ogni  caso,  il
          magistrato di sorveglianza puo' imporre le  prescrizioni  e
          le forme di  controllo  necessarie  per  accertare  che  il
          tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi  immediatamente
          o  prosegua  il  programma  terapeutico.  Con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
          limiti del livello di  risorse  ordinario  presso  ciascuna
          regione finalizzato a tale tipologia di spesa,  sulla  base
          degli accrediti gia' in essere con  il  Servizio  sanitario
          nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8,  9
          e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater,  ad  eccezione  del  comma
          7-bis, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, nonche'  le  relative  norme  di  esecuzione
          contenute nel regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi  previsti
          dagli articoli 47-ter, commi 4  e  4-bis,  e  51-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e'
          adottato dal magistrato di sorveglianza.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  22
          dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il  contrasto
          della tensione detentiva determinata  dal  sovraffollamento
          delle carceri.): 
              "Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199. 
              1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) nel titolo della legge, le parole: «ad un anno» sono
          sostituite dalle seguenti: «a diciotto mesi»; 
              b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e  4,
          la parola: «dodici», ovunque ricorra, e'  sostituita  dalla
          seguente: «diciotto» e, nel comma 1, e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente  periodo:  «Il  magistrato   di   sorveglianza
          provvede senza ritardo  sulla  richiesta  se  gia'  dispone
          delle informazioni occorrenti»; 
              c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «condannati
          in esecuzione penale esterna», sono inserite  le  seguenti:
          «e in merito al numero dei detenuti e  alla  tipologia  dei
          reati  a  cui  si  applica  il  beneficio   dell'esecuzione
          domiciliare della pena detentiva» .". 
              La legge 17 febbraio 2012, n. 9 reca:  "Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  22  dicembre
          2011, n. 211, recante interventi urgenti per  il  contrasto
          della tensione detentiva determinata  dal  sovraffollamento
          delle carceri.".