Art. 8 
 
Disposizioni di proroga per  l'adozione  dei  decreti  relativi  alle
  agevolazioni e agli sgravi  per  l'anno  2013  da  riconoscersi  ai
  datori di lavoro in favore di detenuti ed internati. 
 
  1. E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per
l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti
dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come
successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai
fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per
l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi
al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al
lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari. 
  2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta  mensili  concessi  a
norma  dell'articolo  3  della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  e
successive modificazioni,  deve  intendersi  esteso  all'intero  anno
2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 22
          giugno  2000,  n.  193  (Norme  per  favorire   l'attivita'
          lavorativa dei detenuti.): 
              "Art. 3. 
              1. Alle imprese che assumono, per un periodo  di  tempo
          non inferiore  ai  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti  o
          internati, anche quelli ammessi al  lavoro  all'esterno  ai
          sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
          e successive modificazioni, o che  svolgono  effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  di  imposta  mensile  nella  misura   massima   di
          settecento euro per ogni lavoratore assunto. 
              2. Alle imprese che assumono, per un periodo  di  tempo
          non  inferiore  ai  trenta  giorni,   detenuti   semiliberi
          provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  d'imposta  mensile   nella   misura   massima   di
          trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 
              3. I crediti d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e successive modificazioni,  e  si  applicano  per  un
          periodo di diciotto mesi successivo alla  cessazione  dello
          stato di detenzione per i detenuti ed internati  che  hanno
          beneficiato di misure alternative  alla  detenzione  o  del
          lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26
          luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di
          ventiquattro mesi per i detenuti ed internati  che  non  ne
          hanno beneficiato. 
              Art. 4. 
              1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni  e  degli
          sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate  annualmente,
          nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6,
          con  apposito  decreto  del  Ministro  della  giustizia  da
          emanare, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  con  il  Ministro  del  tesoro,   del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno.  Lo  schema
          di decreto e' trasmesso alle Camere per  l'espressione  del
          parere    da    parte    delle    competenti    Commissioni
          parlamentari.". 
              Si riporta il testo dell'  articolo  4  della  legge  8
          novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
          sociali.). 
              "Art. 4. Persone svantaggiate. 
              1. Nelle cooperative che svolgono le attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone
          svantaggiate gli invalidi fisici,  psichici  e  sensoriali,
          gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
          i    soggetti    in     trattamento     psichiatrico,     i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla  detenzione  e  al   lavoro   all'esterno   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Si  considerano  inoltre  persone
          svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e  con
          il Ministro per gli affari sociali, sentita la  commissione
          centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18  del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
              2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono
          costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori  della
          cooperativa  e,   compatibilmente   con   il   loro   stato
          soggettivo,  essere  socie  della  cooperativa  stessa.  La
          condizione  di  persona  svantaggiata  deve  risultare   da
          documentazione proveniente dalla pubblica  amministrazione,
          fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
              3. Le  aliquote  complessive  della  contribuzione  per
          l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
          dovute  dalle  cooperative  sociali,   relativamente   alla
          retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate  di  cui
          al presente articolo, con l'eccezione delle persone di  cui
          al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 
              3-bis. Le aliquote di cui  al  comma  3,  dovute  dalle
          cooperative   sociali   relativamente   alle   retribuzioni
          corrisposte  alle  persone  detenute  o   internate   negli
          istituti  penitenziari,  agli  ex   degenti   di   ospedali
          psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
          internate ammesse al lavoro esterno ai sensi  dell'articolo
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni,  sono  ridotte  nella   misura   percentuale
          individuata ogni due anni con decreto  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
          contributivi di cui al presente comma si applicano  per  un
          periodo  successivo  alla   cessazione   dello   stato   di
          detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
          hanno beneficiato di misure alternative alla  detenzione  o
          del lavoro all'esterno  ai  sensi  dell'articolo  21  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
          hanno beneficiato.". 
              Il  testo  della  legge  24  dicembre   2012   n.   228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.