Art. 3 
 
  1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del  presente  decreto,
sono  individuate  le  tipologie  colturali  delle  specie   vegetali
indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 
  2.  La  copertura  assicurativa  dovra'  comprendere   almeno   tre
avversita' atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui  si  potranno
aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti
1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio. 
  3. Le polizze multirischio sulle rese per  la  stabilizzazione  del
ricavo  aziendale  a  seguito  di  avversita'  atmosferiche   coprono
l'insieme delle avversita' elencate all'art.  1,  punto  1.2  Con  le
stesse polizze che  assicurano  le  avversita'  atmosferiche  possono
essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi  parassitari  sulle
stesse  colture,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,   del   decreto
legislativo  n.  102/04  e   successive   modifiche.   La   copertura
assicurativa  ha  una  durata  massima  di  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto. 
  4. Nuovi  schemi  di  polizza  di  cui  al  punto  precedente,  che
differiscono dalle tipologie gia' ammesse  all'agevolazione  pubblica
nell'anno precedente, devono  essere  preventivamente  assentiti  dal
Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza
alcuna comunicazione  da  parte  dell'amministrazione,  si  intendono
autorizzati; detto termine puo' essere sospeso  per  acquisizione  di
valutazioni tecniche o supplementi  istruttori  fino  al  ricevimento
della documentazione. 
  5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con  polizze
pluririschio in  cui  sono  comprese  tutte  le  avversita'  elencate
all'art. 1, punto 1.4. Le polizze  possono  coprire  facoltativamente
anche: le piogge alluvionali, i  danni  alle  produzioni  sottostanti
causate dal crollo delle strutture di protezione. 
  6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare  tutte
le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non
risarciti da  altri  interventi  comunitari  o  nazionali  e  possono
comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 
  7. Le produzioni zootecniche per la  copertura  mancato  reddito  e
abbattimento  forzoso  sono  assicurabili  unicamente   con   polizze
pluririschio in cui sono comprese tutte  le  avversita'  obbligatorie
per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o
in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di  cui
all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7. 
  8. Le produzioni zootecniche assicurate  per  la  garanzia  mancato
reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi  coperte  anche
per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le
aree perifocali. 
  9. Le garanzie a copertura  della  riduzione  delle  produzioni  di
latte bovino e del  costo  di  macellazione  in  azienda  dei  grandi
quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale. 
  10.  La  copertura  assicurativa  e'  riferita  all'anno  solare  o
all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 
  11. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio  di  cui  ai
punti  2  e   3   (avversita'   atmosferiche,   fitopatie,   attacchi
parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilita' di utilizzare
lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la  stipula  di
piu' polizze ovvero di piu' certificati relativi  a  diverse  polizze
per la medesima tipologia colturale  o  allevamento  ricadente  nello
stesso territorio comunale; 
  12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali  devono  essere
contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai  sensi
del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione,  del  16  dicembre
2006, art. 11, comma 2, lettera b).  A  tal  fine  le  regioni  e  le
Province autonome di  Trento  e  Bolzano  individuano  le  produzioni
unitarie  medie  annuali   per   prodotto/tipologia   colturale   che
rappresentano le quantita' unitarie massime assicurabili. 
  Per lo stesso  scopo  le  singole  imprese  possono  utilizzare  la
propria produzione media unitaria  triennale  per  prodotto/tipologia
colturale  se  sono  in  grado  di  attestarla   con   la   opportuna
documentazione contabile aziendale.