Art. 3 1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate. 2. La copertura assicurativa dovra' comprendere almeno tre avversita' atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio. 3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2 Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie gia' ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine puo' essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione. 5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'art. 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche: le piogge alluvionali, i danni alle produzioni sottostanti causate dal crollo delle strutture di protezione. 6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause. 7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7. 8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 9. Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale. 10. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento. 11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai punti 2 e 3 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati relativi a diverse polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento ricadente nello stesso territorio comunale; 12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantita' unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.