Art. 5 
 
  1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante dal confronto tra la spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri contributivi calcolati dall'ISMEA,  secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa
premi risultante dal certificato di polizza. 
  2. Nell'allegato n.  3  al  presente  decreto,  sono  stabilite  le
definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla
copertura assicurativa agevolata. 
  3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo  e,  tenuto
conto delle disponibilita' di bilancio, sara'  contenuta  nei  limiti
contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole
polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.
102, l'art. 11 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007 e successive modifiche.  L'aiuto  per  le  polizze  di  cui
all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo'  essere  integrato  con
fondi  nazionali  fino  alla  concorrenza  del  limite   contributivo
previsto dall'art. 12, comma 2, punto a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. 
  4. Le percentuali contributive massime sui premi  assicurativi,  da
applicare  secondo  quanto  previsto  nell'allegato  2  del  presente
decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio  nazionale  e
comunitario  sono,  per  ogni  combinazione  coltura,   struttura   o
allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: 
    a) Polizze con soglia di danno: 
      Colture  (compresa  l'uva  da   vino)/eventi   assimilabili   a
calamita' naturali/pluririschio con tre avversita': fino al 65% della
spesa ammessa; 
      Colture  (compresa  l'uva  da   vino)/eventi   assimilabili   a
calamita' naturali/pluririschio con almeno quattro  avversita':  fino
al 70% della spesa ammessa; 
      Colture  (compresa  l'uva  da   vino)/eventi   assimilabili   a
calamita' naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa; 
      Colture  (esclusa  uva  da   vino)/fitopatie   e   infestazioni
parassitarie/pluririschio con almeno tre avversita'  o  multirischio:
fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale
fino al 50%); 
      Strutture    aziendali/eventi    assimilabili    a    calamita'
naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa; 
      Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e  abbattimento  forzoso:
fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale
fino al 50%); 
    b) Polizze senza soglia di danno: 
      Colture  (compresa  uva  da   vino)/altri   eventi   climatici,
fitopatie e infestazioni  parassitarie/pluririschio  o  multirischio:
fino al 50% della spesa ammessa; 
      Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici:  fino  al  50%
della spesa ammessa; 
      Strutture    aziendali/eventi    assimilabili    a    calamita'
naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa; 
      Allevamenti/animali  morti  per   qualunque   causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa; 
      Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e  abbattimento  forzoso:
fino al 50% della spesa ammessa; 
      Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni  di
latte: fino al 50% della spesa ammessa; 
      Allevamenti/necessita'  di  macellazione  con  inidoneita'   al
trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50%  della  spesa
ammessa.