Art. 5 1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata. 3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, sara' contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo' essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006. 4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) Polizze con soglia di danno: Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con tre avversita': fino al 65% della spesa ammessa; Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con almeno quattro avversita': fino al 70% della spesa ammessa; Colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamita' naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa; Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversita' o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%); Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa; Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%); b) Polizze senza soglia di danno: Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa; Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa; Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa; Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa; Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa; Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa; Allevamenti/necessita' di macellazione con inidoneita' al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.