Art. 4 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 15 del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
il comma 3-quinquies e' sostituito  dal  seguente:  «3-quinquies.  Al
fine di garantire e tutelare la sicurezza  e  la  salvaguardia  della
vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il ((  30
giugno 2014 )), del regolamento recante la disciplina  dei  corsi  di
formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da  adottare  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione
e  concessione  brevetti  per  lo   svolgimento   dell'attivita'   di
salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.». 
  2. All'articolo 21-bis, comma  1,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto  legge  31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  le  parole:  «31
dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: ((  «31  maggio  2014»
)). 
  3. L'entrata in vigore  dell'articolo  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  limitatamente  all'articolo  10,
comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3,  comma
1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h),  i),
n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  le
parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre
2014». 
  (( 4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014». )) 
  5. All'articolo 189, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo  357,  comma
27, del decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.
207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un
periodo ((  non  superiore  a  dodici  mesi,  compresi  gli  impianti
inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto  )),  previa  verifica  da  parte  degli  organi  di
controllo della idoneita' al funzionamento e  della  sicurezza  degli
impianti. 
  8. E' prorogato al (( 31  dicembre  2014  ))  il  termine  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.  199.
((  Ai  fini   della   determinazione   della   misura   dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015
non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2,  comma
1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9  )).  Agli  oneri  del  presente
comma, pari a (( 3,4 milioni di euro )) per l'anno 2015, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  (( 8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». )) 
  ((  8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  26,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  come  da  ultimo
prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire
la prosecuzione delle  attivita'  preordinate  al  completamento  del
programma di cui all'articolo 2, comma 99, della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244.  A  tal  fine  le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge  n.  244  del  2007
sono incrementate rispettivamente per l'importo  di  0,2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. )) 
  (( 8-quater. Le autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'articolo  2,
commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  particolare
riferimento alle funzioni  di  prevenzione  e  lotta  operativa  agli
inquinamenti del mare  nonche'  di  sorveglianza  sulle  aree  marine
protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli  importi
di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di  800.000  euro  per  l'anno
2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2020. )) 
  (( 8-quinquies. All'onere derivante dal comma  8-ter  si  provvede,
quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2016   al   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  All'onere  derivante  dal   comma
8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e  a
800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2020,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge  n.  216  del  2011,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  15.   Proroga   di   termini   in   materia   di
          amministrazione dell'interno 
              1.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma  6,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          prorogato sino al 30 giugno  2012,  fermo  restando  quanto
          disposto dalla  stessa  norma.  Agli  oneri  derivanti  dal
          presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno  2012,
          si provvede mediante riduzione del fondo  di  cui  all'art.
          33, comma 8, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  nella
          quota parte destinata al Ministero dell'interno. 
              2. All'art. 1, comma 6-septies,  del  decreto-legge  28
          dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2007, n.  17,  le  parole:  «Fino  al  31
          dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al  31
          dicembre 2012». 
              2-bis. E' prorogato al  31  dicembre  2013  il  termine
          della validita' della graduatoria  adottata  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 526, secondo  periodo,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              3. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.   1,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2004,  n.  314,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
              3-bis All'art. 5-bis, comma  4,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010»
          sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012». 
              3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a  250.000
          euro per l'anno 2012, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3-quinquies.  Al  fine  di  garantire  e  tutelare   la
          sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
          all'emanazione, entro e non oltre il 30  giugno  2014,  del
          regolamento recante la disciplina dei corsi  di  formazione
          per gli addetti al salvamento acquatico,  da  adottare  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono prorogate le autorizzazioni  all'esercizio  di
          attivita' di  formazione  e  concessione  brevetti  per  lo
          svolgimento   dell'attivita'   di   salvamento    acquatico
          rilasciate entro il 31 dicembre 2011. 
              4. Il termine di cui all'art.  3,  secondo  comma,  del
          testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          e successive modificazioni, relativo all'apposizione  delle
          impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al
          31 dicembre 2012. 
              5. Il termine di cui all'art. 7, comma 31-sexies, primo
          periodo,  del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e' ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              6. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012». 
              7. Il termine  indicato  nell'art.  23,  comma  9,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  come  da
          ultimo prorogato dal decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 25 marzo 2011, recante  ulteriore  proroga  di
          termini  relativa  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31
          marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni  per  le
          strutture   ricettive   turistico-alberghiere   con   oltre
          venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata  in
          vigore del decreto del Ministro dell'interno del  9  aprile
          1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  116  del  20
          maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento  alle
          disposizioni di prevenzione  incendi  e  siano  ammesse,  a
          domanda, al piano  straordinario  biennale  di  adeguamento
          antincendio,   approvato   con   decreto    del    Ministro
          dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              8. In caso di  omessa  presentazione  dell'istanza,  di
          mancata ammissione al piano straordinario ovvero  nel  caso
          in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti  ancora
          completato  l'adeguamento   antincendio   delle   strutture
          ricettive di cui al comma 7, si applicano  le  sanzioni  di
          cui all'art. 4  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,   comma
          16-quater, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.». 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  21-bis  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in materia  finanziaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21-bis. Diritti aeroportuali 
              1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  10
          dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come  da
          ultimo sostituito  dal  comma  1  dell'art.  11-nonies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  da
          adottare entro il 31 maggio 2014, il Ministro dei trasporti
          provvede,  con  proprio  decreto,  all'aggiornamento  della
          misura dei diritti  aeroportuali  al  tasso  di  inflazione
          programmato.  L'aggiornamento  della  misura  dei   diritti
          decade qualora  i  concessionari  non  presentino  completa
          istanza di stipula del  contratto  di  programma  entro  il
          medesimo termine del 31 maggio 2014.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  28
          del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59  (Attuazione
          delle direttive 2006/126/CE e  2009/113/CE  concernenti  la
          patente di guida): 
              «Art. 28. Disposizioni di attuazione 
              1. Le disposizioni del presente decreto legislativo  si
          applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione  di
          quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1,  e
          23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti
          per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  10
          del citato decreto legislativo n. 59 del 2011: 
              «Art. 10.  Modifiche  all'art.  123  del  Codice  della
          strada, in materia autoscuole 
              1. All'art. 123, comma 7, secondo periodo,  del  Codice
          della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS,
          BE, C, D, CE e DE e dei  documenti  di  abilitazione  e  di
          qualificazione   professionale»   sono   sostituite   dalle
          seguenti:  «di  tutte  le  categorie  di   patenti,   anche
          speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e  dei
          documenti   di    abilitazione    e    di    qualificazione
          professionale». 
              Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3 dell'art. 3
          del citato decreto legislativo n. 59 del 2011: 
              «Art.  3.  Modifiche  all'art.  116  del  Codice  della
          strada,  in  materia   di   patente   e   di   abilitazione
          professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 
              1. L'art. 116 del Codice della strada e' sostituito dal
          seguente: 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'art. 118-bis. 
              2.(Omissis). 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
              a) AM: 
              1)  ciclomotori  a  due  ruote  (categoria   L1e)   con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              2) veicoli a  tre  ruote  (categoria  L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
              3)  quadricicli  leggeri  la  cui  massa  a  vuoto   e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              b) A1: 
              1) motocicli di  cilindrata  massima  di  125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
              2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
              c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35  kW  con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
              d) A: 
              1)  motocicli,  ossia  veicoli  a  due   ruote,   senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
              2)  tricicli  di  potenza  superiore  a  15  kW,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 115,  comma  1,  lettera
          e), numero 1); 
              e) B1:  quadricicli  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata  non
          supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
          non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
          una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.  Agli
          autoveicoli di questa categoria puo' essere  agganciato  un
          rimorchio la cui massa massima autorizzata superi  750  kg,
          purche' la massa massima autorizzata di  tale  combinazione
          non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione  superi  3500
          chilogrammi, e' richiesto il superamento di  una  prova  di
          capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso  di
          esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
          un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
              g) BE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
              h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
          o D la cui massa massima autorizzata e'  superiore  a  3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
              i) C1E: 
              1)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
              2)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
              l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie  D1
          o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
          e progettati e costruiti per il trasporto di  non  piu'  di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              m) CE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
              n)  D1:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              o) D1E: complessi di veicoli composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
              p)  D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per   il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              q) DE: complessi di veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4-18. (Omissis).». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  del
          decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40  (Disposizioni  urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  2.  Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario 
              1 - 2-undecies. (Omissis). 
              3.  Ai  fini  della   rideterminazione   dei   principi
          fondamentali della disciplina di cui alla legge 15  gennaio
          1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
          1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  ed
          allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
          tale  disciplina  in  ambito  nazionale,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
          la Conferenza Unificata di cui al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
          dicembre 2014,  urgenti  disposizioni  attuative,  tese  ad
          impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
          e del servizio di noleggio con conducente o, comunque,  non
          rispondenti  ai  principi  ordinamentali  che  regolano  la
          materia. Con il suddetto decreto sono,  altresi',  definiti
          gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione  e
          di pianificazione delle regioni, ai fini del  rilascio,  da
          parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 
              4 - 4-septiesdecies. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  33-quinquies
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  33-quinquies.   Disposizioni   in   materia   di
          revisione triennale dell'attestato SOA 
              1. Il termine di cui all'art. 1, comma 3,  lettera  d),
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.  119,  e'
          prorogato al 30 giugno 2014.». 
              Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  189  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  189.  Requisiti   di   ordine   speciale   (art.
          20-quinquies, d.lgs.  n.  190/2002  aggiunto  dall'art.  1,
          d.lgs. n. 9/2005) 
              1-4. (Omissis). 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          dicembre  2014,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 27 dell'art.  357
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              «Art. 357. Norme transitorie 
              1-26. (Omissis). 
              27. In relazione all'art. 100, comma 1,  lettera  c.2),
          fino al  31  dicembre  2013,  i  soggetti  in  possesso  di
          attestazioni  SOA  per   classifica   illimitata,   possono
          documentare  l'esistenza  del  requisito  a   mezzo   copia
          conforme  delle  attestazioni  possedute,  nei  limiti   di
          validita'  di  cui  all'art.  98,  comma  1,  del  presente
          regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma
          5, del codice. 
              28-30. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 11-bis del citato
          decreto-legge n. 216 del 2011: 
              «Art. 11-bis. Proroga in materia di impianti funiviari 
              1. All'art. 145, comma  46,  della  legge  23  dicembre
          2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «proroga di  due  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «proroga di quattro anni». 
              2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10, e' soppressa la seguente  voce:  «due
          anni - art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, e successive modificazioni». Alla tabella  1  allegata
          al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  25
          marzo 2011, recante ulteriore proroga di  termini  relativa
          al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  31  marzo
          2011, e' soppressa la seguente voce: « art. 145, comma  46,
          della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e   successive
          modificazioni - Settore funiviario». 
              3.  Per  gli  impianti  che  beneficiano  di   proroghe
          richieste ai sensi delle  disposizioni  previgenti,  e  non
          ancora scadute, le societa'  esercenti  possono  richiedere
          un'ulteriore concessione di proroga nel limite  massimo  di
          quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
          decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure  urgenti  per
          contenere il disagio  abitativo  di  particolari  categorie
          sociali), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18
          dicembre 2008, n. 199: 
              «1. Al fine  di  ridurre  il  disagio  abitativo  e  di
          favorire il passaggio da casa a  casa  per  le  particolari
          categorie sociali individuate dall'art. 1, comma  1,  della
          legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della  realizzazione
          delle  misure  e  degli  interventi  previsti   dal   Piano
          nazionale di edilizia abitativa  di  cui  all'art.  11  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per  finita
          locazione degli immobili adibiti  ad  uso  abitativo,  gia'
          sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi  dell'art.  22-ter
          del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  e'
          ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni  di
          cui all'art. 1, comma 1, della legge 8  febbraio  2007,  n.
          9.». 
              Si riporta il testo vigente del  comma  1  dell'art.  2
          della legge 8  febbraio  2007,  n.  9  (Interventi  per  la
          riduzione del disagio abitativo per  particolari  categorie
          sociali): 
              «Art. 2. Benefici fiscali. 
              1.  Per  i  proprietari  degli   immobili   locati   ai
          conduttori individuati nell'art. 1,  commi  1  e  3,  della
          presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione
          della  procedura  esecutiva,  i  benefici  fiscali  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n.
          23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  marzo
          2006, n. 86. A favore dei  medesimi  proprietari  i  comuni
          possono  prevedere  esenzioni  o   riduzioni   dell'imposta
          comunale sugli immobili.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1-4 (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              Si riporta il  testo  del  comma  7  dell'art.  12  del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 12. Piano nazionale per le citta' 
              1-6. (Omissis). 
              7. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge  13
          maggio 1991, n. 152, convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio  1991,  n.  203,  per  i  quali  sia  stato
          ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
          ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  legge  23  febbraio
          2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
          medesima  regione   ovvero   in   regioni   confinanti   ed
          esclusivamente  nei  comuni  capoluogo  di  provincia.   E'
          esclusa, in ogni caso, la possibilita'  di  frazionare  uno
          stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine  il
          termine per la ratifica degli Accordi di programma  di  cui
          all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e' fissato al 31 dicembre 2016. 
              8-9 (Omissis).». 
              Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'art.  26  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14,  come  da  ultimo  prorogato
          dall'art. 1, comma 419, della legge 24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              «Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia 
              1. Entro il 31 dicembre 2013, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ed  al  fine  di
          proseguire  l'adeguamento  dell'assetto   organizzativo   e
          funzionale del Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
          costiera in modo da renderlo conforme alle  nuove  esigenze
          derivanti dalla completa liberalizzazione del  settore  del
          cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale
          e conseguire  obiettivi  di  razionalizzazione  e  maggiore
          efficienza  operativa,  su  proposta  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai
          sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, sentito il Ministro  della  difesa  per  quanto  di
          competenza, si provvede: a)  alla  redazione  di  un  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  i  compiti  e   le
          funzioni attribuiti al Corpo dalle  disposizioni  normative
          vigenti  al  fine  di   realizzare   una   semplificazione,
          razionalizzazione  e  snellimento  delle  stesse;   b)   ad
          adeguare la struttura organizzativa centrale  e  periferica
          del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti  per
          delineare  un  assetto  rispondente  ai  maggiori   impegni
          soprattutto in materia di  sicurezza  marittima  in  ambito
          dell'Unione   europea   ed   internazionale   nonche'   per
          realizzare una corrispondenza  con  i  livelli  di  governo
          regionale  e,  a  tal  fine,  ripartire  le   funzioni   di
          coordinamento,  ispettive  e  di   controllo,   svolte   da
          strutture regionali ed interregionali del Corpo  da  quelle
          operative  di  vigilanza  e  controllo  e   amministrative,
          attribuite  alle  Capitanerie  di  porto  e   agli   uffici
          dipendenti; c) ad adeguare  l'assetto  ordinativo  ai  vari
          livelli  gerarchici  e  degli   organici   per   accrescere
          l'efficacia dell'organizzazione centrale e  periferica  del
          Corpo, privilegiando  la  sua  componente  operativa,  allo
          scopo di potenziare gli  assetti  diretti  a  garantire  la
          sicurezza in mare e nei porti anche mediante  flessibilita'
          organizzativa sottesa ad esigenze operative, da  conseguire
          con atti amministrativi.». 
              Si riporta il testo vigente dei commi 98 e 99 dell'art.
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              « 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata  la  spesa  di  20
          milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all' art.  1,
          comma 1331, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  da
          ripartire,  per  le  esigenze  di   funzionamento   e   per
          l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo  operativi
          in materia  di  sicurezza  delle  navi  e  delle  strutture
          portuali svolti dal Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
          Guardia costiera, con decreto del Ministro  dei  trasporti,
          da  comunicare,  anche  con   evidenze   informatiche,   al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale del bilancio. 
              99. Al fine di  sviluppare  e  adeguare  la  componente
          aeronavale e dei sistemi di comunicazione del  Corpo  delle
          capitanerie di porto - Guardia costiera e'  autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e 20  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2010 e 2011.».