Art. 10 
 
 
                        Pagamento dell'aiuto 
 
  1. Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro la
data definita da apposita circolare emanata annualmente dalla stessa,
la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate  e,
qualora  possibile,   anche   quelle   ritenute   ammissibili.   Agea
Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed  a  ciascuna
regione e provincia autonoma l'importo totale  e  quello  relativo  a
ciascuna Regione e Provincia autonoma. 
  2.  L'Organismo  pagatore  liquida  le  domande   accolte   secondo
tempistica definita con circolare AGEA coordinamento.