Art. 10 Pagamento dell'aiuto 1. Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro la data definita da apposita circolare emanata annualmente dalla stessa, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna Regione e Provincia autonoma. 2. L'Organismo pagatore liquida le domande accolte secondo tempistica definita con circolare AGEA coordinamento.