Art. 11 
 
 
          Controlli e misure per l'attuazione del programma 
 
  1. I controlli sono effettuati dall'Organismo  pagatore  competente
sulla base delle modalita' stabilite  da  Agea  Coordinamento,  fermo
restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2. 
  2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli
Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento. 
  3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre  di  ogni
anno ad  Agea  Coordinamento  le  operazioni  di  ristrutturazione  e
riconversione   effettuate   compilando   l'allegato   VIII-bis   del
regolamento (CE)  n.  555/2008.  Agea  coordinamento  trasmette  tale
comunicazione  contestualmente  al  «Ministero»  ed  alle  Regioni  e
Province autonome. 
  4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea,  entro  il
1° dicembre  di  ogni  anno,  gli  elementi  previsti  nel  precitato
allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008. 
  Il presente provvedimento, che abroga  il  decreto  ministeriale  8
agosto 2008 n. 2553, e' trasmesso  all'Organo  di  Controllo  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 449