Art. 11 Controlli e misure per l'attuazione del programma 1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2. 2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento. 3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l'allegato VIII-bis del regolamento (CE) n. 555/2008. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle Regioni e Province autonome. 4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008. Il presente provvedimento, che abroga il decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, e' trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2013 Il Ministro: De Girolamo Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 449