Art. 5 
 
 
                        Area dell'intervento 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome, in base a criteri oggettivi e
non discriminatori, possono: 
    - definire l'area o le aree dell'intervento; 
    - limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari  di
produzione dei vini a  denominazione  di  origine  o  ad  indicazione
geografica.