Art. 7 
 
 
                          Superficie minima 
 
  1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione  e
di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento  comunitario
e'  di  0,5  ettari.  La  superficie  minima,  per  le  aziende   che
partecipano a un progetto collettivo  o  che  hanno  una  Sau  vitata
inferiore o uguale ad un ettaro, e' di 0,3 ettari. 
  2. Le Regioni e le Province autonome possono derogare  ai  predetti
limiti.