Art. 8 
 
 
                      Definizione del sostegno 
 
  1. Il sostegno  alla  ristrutturazione  e  alla  riconversione  dei
vigneti puo' essere erogato nelle forme seguenti: 
    a)  compensazione  ai  produttori  per  le  perdite  di   reddito
conseguenti all'esecuzione della misura; 
    b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. 
  2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a)
del comma 1) puo' ammontare fino al 100% della perdita e assumere una
delle seguenti forme: 
    - l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti  nuove
per un periodo determinato, non superiore a tre anni.  L'estirpazione
della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo  anno
successivo a quello in cui e' stato fatto l'impianto; 
    - una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri
definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010. 
  La  compensazione  delle  perdite  di  reddito  non  puo'  comunque
superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. 
  Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite
di  reddito  qualora  siano  utilizzati  diritti  di  reimpianto  non
provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e  riconversione,  o
l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto. 
  3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di
cui alla lettera b) del comma 1 e'  erogato  in  una  delle  seguenti
forme: 
    b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate
come  regioni  di  convergenza  a  norma  del  regolamento  (CE)   n.
1083/2006, dei costi effettivamente  sostenuti  e  nel  rispetto  dei
prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo  massimo  di
16.000 €/Ha; 
    b2) in modo forfettario, sulla base  dei  prezziari  regionali  e
comunque con riferimento ad un  importo  medio  per  ettaro  fissato,
sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di  settore  a
livello nazionale, in  13.500  €/Ha,  elevato  a  15.000  €/Ha  nelle
regioni  classificate  come  regioni  di  convergenza  a  norma   del
regolamento (CE)  n.  1083/2006,  tenendo  presente  quanto  disposto
dell'art. 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008. 
  4. Le Regioni e le Province autonome  stabiliscono  se  l'aiuto  e'
erogato con la modalita' indicata al punto b1) o con quella  indicata
al punto b2) e lo comunicano al Ministero. 
  5. Al fine di sostenere la viticoltura  in  zone  ad  alta  valenza
ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome  possono
elevare  gli  importi  di  cui  al  precedente  comma  3,   fino   al
raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha,  elevato  a  24.500
€/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza  a  norma
del regolamento (CE) n. 1083/2006, sia che il  pagamento  avvenga  in
modo forfettario che sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 
  Tali zone sono individuate dalle regioni con  propri  provvedimenti
ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri: 
    - pendenza del terreno superiore a 30%; 
    - altitudine superiore ai 500 metri  s.l.m.,  ad  esclusione  dei
vigneti situati su altipiano; 
    - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 
    - viticoltura delle piccole isole. 
  6.  I  soggetti  che  beneficeranno  dell'aiuto  di  cui  al  comma
precedente, dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli
elementi  caratterizzanti  il  paesaggio  viticolo,  nel  modo   meno
invasivo e il piu' rispettoso possibile della tradizione locale,  con
la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto. 
  7.  In  tutti  i  casi   previsti   l'aiuto   per   le   spese   di
ristrutturazione e riconversione non puo' superare il 50%  dei  costi
effettivi, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni  di
convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. 
  8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo
alla data di presentazione della domanda. 
  9. Le operazioni  ammesse  sono  riportate  all'allegato  II  parte
integrante del presente decreto  e  si  applicano  indistintamente  a
tutto  il  territorio  nazionale  previa  demarcazione  con  analoghe
operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale. 
  10. Il sostegno e'  pagato  in  relazione  alla  superficie  vitata
definita in conformita' all'art. 75, paragrafo  1),  del  regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione.