Art. 7 Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie 1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione e' predisposta da ciascuna universita' ed e' identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo. 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo e' tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento e' assegnato un tempo di 100 minuti.