Art. 9 
 
 
        Capacita' di restituzione del finanziamento agevolato 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  8,
comma 8, per determinare l'ammissibilita' alla fase istruttoria della
domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare la capacita'
dell'impresa richiedente di rimborsare  il  finanziamento  agevolato,
verificando, sulla base  dei  dati  desumibili  dall'ultimo  bilancio
approvato, la seguente relazione: 
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N) 
  dove: 
"Cflow":  indica  la  somma  dei  valori  relativi  al  Risultato  di
esercizio e degli Ammortamenti; 
"CFa": indica l'importo del finanziamento  agevolato  determinato  ai
sensi dell'art. 7; 
"N": indica il numero degli anni di  ammortamento  del  finanziamento
agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di
agevolazioni.