(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   Al Presidente della Repubblica 
 
    Nel comune di Scalea (Cosenza) sono state  riscontrate  forme  di
ingerenza  da  parte  della  criminalita'   organizzata   che   hanno
compromesso la libera determinazione e l'imparzialita'  degli  organi
eletti nelle consultazioni amministrative del  28  e  29  marzo  2010
nonche' il buon andamento dell'amministrazione  ed  il  funzionamento
dei servizi. 
    Nel  mese  di  luglio  del  2013,  all'esito   di   un'operazione
coordinata dalla Direzione distrettuale  antimafia  di  Catanzaro  e'
stata data esecuzione ad un'ordinanza di  custodia  cautelare  emessa
nei confronti di 38 persone dal Giudice per le  indagini  preliminari
presso il Tribunale di Catanzaro. Tra le persone  tratte  in  arresto
figurano il sindaco del comune di Scalea,  l'assessore  all'ambiente,
l'assessore alla protezione civile e arredo  urbano,  l'assessore  al
commercio, l'assessore ai lavori pubblici ed un consigliere  comunale
di minoranza. 
    Nei confronti del vice sindaco nonche' assessore al bilancio e ai
tributi  veniva  invece   applicata   la   misura   dell'obbligo   di
presentazione. 
    Venivano  inoltre  arrestati   il   responsabile   del   servizio
urbanistica e demanio e due funzionari  di  quel  settore  mentre  il
responsabile del servizio salvaguardia ambientale  ed  il  precedente
responsabile del settore polizia locale sono stati posti agli arresti
domiciliari. 
    Ai destinatari  dell'ordinanza  cautelare  viene  contestata  una
serie di reati quali associazione di stampo mafioso, concorso esterno
in associazione di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso,
corruzione  aggravata,  turbata  liberta'  degli   incanti,   turbata
liberta' del procedimento di scelta del contraente. 
    In relazione a tali vicende il prefetto di Cosenza,  con  decreto
del 1° agosto 2013, successivamente prorogato, ha disposto  l'accesso
presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per gli accertamenti di rito. 
    A  seguito  delle  dimissioni  dalla  carica   rassegnate   dalla
maggioranza dei consiglieri il  consiglio  comunale  di  Scalea,  con
decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre  2013,  e'
stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett.  b),  n.  4  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la conseguente  nomina
di  un  commissario  straordinario  per   la   provvisoria   gestione
dell'amministrazione. 
    Al termine dell'accesso ispettivo  il  prefetto  di  Cosenza,  su
conforme parere  espresso  nella  seduta  del  7  novembre  2013  dal
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato
con  la  partecipazione  del   Procuratore   Capo   della   Direzione
Distrettuale  Antimafia  di  Catanzaro  e   del   Procuratore   della
Repubblica presso  il  Tribunale  di  Paola,  ha  redatto  l'allegata
relazione in data 26 novembre 2013, che costituisce parte  integrante
della presente proposta. Con  la  citata  relazione  il  prefetto  di
Cosenza da' atto della sussistenza di concreti, univoci  e  rilevanti
elementi su collegamenti diretti ed  indiretti  degli  amministratori
locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme  di
condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto,  i  presupposti
per l'applicazione della misura prevista dall'art.  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    I lavori svolti  dalla  commissione  d'indagine  hanno  preso  in
esame, oltre  all'intero  andamento  gestionale  dell'amministrazione
comunale, la cornice criminale ed il locale contesto  ambientale  con
particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e  le  locali
cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della  cosa  pubblica
si sia concretizzato, nel tempo,  nel  favorire  soggetti  o  imprese
collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi,  per
l'esistenza  di  una  fitta  ed  intricata   rete   di   amicizie   e
frequentazioni, che lega alcuni  amministratori  ad  esponenti  delle
locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui. 
    Il comune di Scalea  e'  ricompreso  in  un  ambito  territoriale
notoriamente caratterizzato dalla radicata e  pervasiva  presenza  di
locali organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si
estende anche ad altri comuni della provincia. 
    Piu' in particolare  il  territorio  comunale  ha,  negli  ultimi
decenni, costantemente sofferto la presenza di  due  clan  criminali,
che secondo la  ricostruzione  delineata  nel  corso  delle  indagini
giudiziarie, operano in  via  principale  nel  settore  del  traffico
internazionale di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura. 
    La citata  operazione  di  polizia  giudiziaria,  oltre  ad  aver
colpito i vertici dell'organizzazione malavitosa di Scalea, ha  posto
in rilievo i radicati collegamenti tra la criminalita' organizzata ed
i vertici dell'amministrazione comunale che, consolidatisi nel tempo,
hanno prodotto uno  sviamento  dell'intera  attivita'  amministrativa
dell'ente in funzione degli interessi  e  delle  regole  di  ambienti
controindicati. 
    L'organo   ispettivo,   avvalendosi   anche   delle    risultanze
dell'attivita' svolta dall'autorita' giudiziaria, ha  evidenziato  la
sussistenza di circostanziate e oggettive  forme  di  condizionamento
nei confronti dell'amministrazione comunale riconducibili  alle  mire
delle consorterie  criminali  gravitanti  sul  territorio,  forme  di
condizionamento che si  sono  manifestate  gia'  in  occasione  delle
consultazioni elettorali. 
    Fonti  di  prova  hanno  infatti  posto  in  rilievo  il  fattivo
interessamento delle locali  organizzazioni  criminali  in  occasione
delle elezioni amministrative del 2010, le quali anche attraverso  la
forza intimidatrice di cui dispongono, hanno  fatto  proselitismo  in
favore di colui che sara' poi eletto  sindaco.  Le  stesse,  inoltre,
avevano ottenuto l'inserimento nella lista civica collegata al futuro
primo cittadino di propri candidati,  stretti  congiunti  dei  locali
capi  cosca,  in  seguito  nominati   assessori   e   successivamente
destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare. 
    Gli elementi raccolti dalla commissione  d'indagine  hanno  fatto
emergere come i risultati elettorali abbiano condizionato  le  scelte
operate dagli  organi  amministrativi  favorendo  le  cosche  locali,
interessate a consolidare la propria posizione di  potere  attraverso
il controllo delle istituzioni locali. 
    I  contenuti  della  stessa  ordinanza  di   custodia   cautelare
evidenziano  come  l'organizzazione  criminale  avrebbe   determinato
l'elezione del primo cittadino per poi utilizzare i poteri  sindacali
dallo  stesso  esercitati  per  controllare  l'operato  della  giunta
comunale e, in particolare, gli appalti  pubblici  che  finivano  per
essere aggiudicati ad imprese rientranti  nella  sfera  di  influenza
della consorteria. 
    Aspetti di analoga natura sono emersi  per  quanto  attiene  agli
altri amministratori destinatari della citata ordinanza cautelare che
non  solo  non  hanno  in  alcun  modo  contrastato   le   forme   di
condizionamento  poste  in  essere  dalle  locali  cosche  ma,  anzi,
attraverso condotte che hanno evidenziato profili di  natura  penale,
hanno favorito gli illeciti interessi di ambienti controindicati. 
    Rileva, infatti, l'organo ispettivo come  molte  delle  attivita'
svolte dall'amministrazione locale non siano state  in  linea  con  i
principi di trasparenza e del buon  andamento  che  devono  connotare
l'azione amministrativa. 
    La commissione  d'accesso,  avvalendosi  anche  delle  risultanze
delle  indagini  svolte  dall'autorita'  giudiziaria,  ha  posto   in
evidenza  un  diffuso  quadro  di  illegalita'  in  diversi   settori
dell'ente,  funzionale  al  mantenimento   di   determinati   assetti
precostituiti con soggetti organici o  contigui  alle  organizzazioni
malavitose dominanti nell'area. 
    In particolare, l'estrema confusione  amministrativa  riscontrata
in sede di accesso si e' rivelata utile per mascherare  una  gestione
svincolata dal rispetto delle  disposizioni  di  legge  e  di  quelle
regolamentari. 
    Tali modalita' operative, che hanno avuto origine  nel  corso  di
precedenti consessi e  sono  proseguite,  consolidandosi  negli  anni
successivi, risultano evidenti in una serie di  procedure  anomale  e
irregolari che  hanno  interessato  la  gara  per  l'affidamento  del
servizio raccolta rifiuti  urbani,  la  concessione  dei  servizi  di
parcheggio a pagamento, la gara per la  concessione  di  porzioni  di
terreno demaniale c.d. «frangivento». 
    In relazione al primo degli aspetti evidenziati, fonti  di  prova
hanno consentito di accertare il fattivo ruolo svolto dal  sindaco  e
da un assessore comunale in  relazione  ad  una  gara  d'appalto  per
l'affidamento di tale servizio ed  aggiudicata  ad  un'A.T.I.  i  cui
rappresentanti si impegnavano a corrispondere alla locale  cosca,  in
cambio dell'aggiudicazione dell'appalto,  una  consistente  somma  di
denaro. 
    I contenuti dell'ordinanza  cautelare  delineano  lo  svolgimento
della gara d'appalto caratterizzata da continui contatti  tra  alcuni
destinatari   del   provvedimento   restrittivo,   in    particolare,
amministratori  locali,  componenti  dell'apparato   burocratico   ed
esponenti della criminalita' organizzata volti a favorire la societa'
alla quale e' stato poi aggiudicato  l'appalto,  attraverso  ripetuti
atti illeciti. 
    Ulteriori concreti elementi che connotano un generale contesto di
illegalita' e favoritismo nei confronti di  soggetti  direttamente  o
indirettamente  legati  ad  ambienti  controindicati  sono   altresi'
emersi, all'esito dell'esame della complessa vicenda  concernente  la
concessione di lotti di demanio marittimo, denominati «frangivento». 
    L'intera procedura e' stata caratterizzata da una forte ingerenza
delle locali cosche interessate ad ottenere i lotti in argomento.  Le
pressioni esercitate sull'ente dalle opposte fazioni, che non avevano
raggiunto un'intesa su illeciti accordi spartitori, determinavano una
sostanziale paralisi  dell'attivita'  amministrativa.  E',  altresi',
documentato che gli stessi vertici dell'ente, avevano  svolto  azioni
di mediazione tra le due opposte cosche. 
    Le indagini hanno infatti posto  in  rilievo  come  in  un  primo
momento  l'amministrazione  comunale  procedeva  ad  un   affidamento
diretto in favore di un soggetto riconducibile ad  una  delle  locali
organizzazioni criminali. 
    Successivamente, a seguito delle rimostranze dell'opposizione  in
merito  alle  modalita'  dell'avvenuto  conferimento   dell'incarico,
l'amministrazione era  costretta  a  revocare  la  concessione  ed  a
procedere alla pubblicazione del  bando  di  gara  le  cui  clausole,
tuttavia, erano state chiaramente  redatte  per  favorire  una  delle
citate cosche. In seguito, al fine di favorire l'altra organizzazione
dominante  venivano   disposte   piu'   proroghe   dei   termini   di
presentazione delle domande di assegnazione e veniva inoltre concessa
un'importante  porzione  di  terreno   demaniale   ad   un   soggetto
riconducibile a tale organizzazione. 
    La complessiva analisi della procedura dei  lotti  frangivento  e
quindi il  susseguirsi  di  ripetute  illegittimita',  favoritismi  e
sviamenti dell'azione amministrativa evidenzia,  concretamente,  come
il comportamento della compagine amministrativa  non  sia  rispettoso
delle regole e, comunque,  non  in  linea  con  i  principi  di  buon
andamento e legalita'. 
    Logiche clientelari che evidenziano emblematicamente  l'intricato
intreccio di cointeressenze e rapporti tra l'amministrazione comunale
e le due opposte fazioni  criminali  operanti  sul  territorio  hanno
contraddistinto nel complesso anche la  procedura  per  l'affidamento
del servizio parcheggi. 
    L'amministrazione comunale, infatti, a seguito della scadenza del
precedente  contratto  di  parcheggio,  assegnava  la  gestione   del
servizio ad una societa' cooperativa  in  via  temporanea  e  per  la
durata di sei mesi. 
    Tale affidamento,  disposto  senza  che  venisse  effettuato  uno
studio di  settore  volto  a  determinare  il  canone  semestrale  da
corrispondere all'amministrazione  comunale,  veniva  successivamente
prorogato. 
    Elementi   rilevanti    scaturenti    dalle    indagini    svolte
dall'autorita' giudiziaria attestano come il  primo  cittadino  abbia
coordinato la gestione dell'intera procedura nell'esclusivo interesse
delle due menzionate organizzazioni criminali. 
    Infatti la cooperativa a cui veniva affidata in via temporanea la
gestione  del  servizio  era  stata  costituita  poco   tempo   prima
dell'aggiudicazione ed era composta da un amministratore  comunale  e
da un fiduciario della cosca criminale egemone. 
    Dalle indagini ispettive e' emerso che tale affidamento era stato
disposto  dal  sindaco  per  favorire,  a  seguito  delle   pressioni
ricevute,  la  cooperativa  che  risultera'  poi   assegnataria   del
servizio. 
    Ulteriori aspetti, che univocamente attestano una  compromissione
ed uno sviamento dell'attivita' amministrativa in favore di  ambienti
controindicati sono emersi dall'analisi dei provvedimenti concernenti
l'installazione e la posa in  opera  di  manufatti  provvisori  e  di
facile rimozione su un'area demaniale marittima. 
    Sono state poste in rilievo illegittimita' e negligenze da  parte
dei  competenti  uffici  comunali,  in  occasione  del  rilascio   di
provvedimenti che sono risultati non  conformi  a  legge  o  comunque
caratterizzati da irregolarita'. 
    Tali aree demaniali, infatti, di notevole  interesse  pubblico  e
paesaggistico  sono  state  occupate  da  soggetti   sprovvisti   dei
necessari titoli concessori o autorizzatori sebbene le  stesse  siano
sottoposte a vincolo sismico e sia necessario ottenere,  per  poterne
usufruire,  il  permesso  di   costruirvi   oltre   che   il   parere
paesaggistico ambientale rilasciato dall'Autorita' competente. 
    Sugli stessi spazi sono stati realizzati  manufatti  abusivi  ove
vengono  svolte,  senza  autorizzazione  e  comunque  irregolarmente,
attivita' commerciali. 
    Piu' in particolare un'indagine svolta dalle forze dell'ordine ha
fatto emergere come taluni dei beneficiari di dette aree, alcuni  dei
quali con pregiudizi di natura penale, siano  legati  direttamente  o
indirettamente ad esponenti della criminalita' organizzata. 
    Elementi di analoga natura sono  emersi  all'esito  di  verifiche
concernenti le occupazioni  di  parte  del  suolo  demaniale  per  il
temporaneo esercizio di attivita' ricreative. 
    La commissione d'indagine, in particolare,  ha  esaminato  alcune
autorizzazioni rilasciate per l'esercizio temporaneo di attivita'  di
giostraio e giochi ludici nonche' per gli  spettacoli  viaggianti  su
porzioni di terreno demaniale di notevole interesse pubblico. 
    Le indagini esperite hanno consentito di verificare come, invero,
a fronte di autorizzazioni per esercitare le  attivita'  entro  spazi
assai circoscritti, indicati nella  concessione  amministrativa,  gli
interessati avessero di fatto occupato altre  aree,  appartenenti  al
demanio statale e di  rilevante  interesse  pubblico,  di  dimensioni
decisamente superiori a quelle  concesse.  La  descritta  occupazione
abusiva e le relative attivita'  commerciali  venivano  svolte  nella
totale  indifferenza  o  tolleranza  dell'amministrazione   comunale,
protraendosi  per  anni.  Solo  nel  mese  di   agosto   2013,   dopo
l'insediamento del commissario straordinario, il comune ha  diffidato
i suddetti a demolire le opere abusive e liberare le aree demaniali. 
    La relazione del prefetto di Cosenza pone in rilievo  che,  anche
in questo caso, le concessioni in argomento risultano  rilasciate  in
favore di soggetti  gravati  da  numerosi  precedenti  di  polizia  e
ritenuti elementi di spicco dei locali sodalizi  criminali;  uno  dei
citati concessionari e' stato raggiunto dalla piu'  volte  menzionata
ordinanza cautelare. 
    L'insieme dei  suesposti  elementi  e'  idoneo  a  suffragare  le
rilevate forme di  condizionamento  del  procedimento  di  formazione
della volonta' degli organi comunali, essendo  questo  caratterizzato
da collegamenti indizianti la compromissione  del  buon  andamento  e
dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale  a  causa  delle
deviazioni  nella  conduzione  di  settori  cruciali  nella  gestione
dell'ente. 
    L'adozione  del  provvedimento  di  rigore  disposto   ai   sensi
dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  puo'
intervenire, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa anche
prima che si determinino i presupposti per il procedimento  penale  o
anche ai soli fini di prevenzione. 
    Sebbene il processo di ripristino della legalita'  nell'attivita'
del comune sia gia' iniziato da alcuni mesi  attraverso  la  gestione
provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi
dell'art.  141   citato   decreto   legislativo   n.   267/2000,   in
considerazione dei  fatti  suesposti  e  per  garantire  il  completo
affrancamento  dalle  influenze  della  criminalita',   si   ritiene,
comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui
all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per  scongiurare
il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali
possa di nuovo esprimersi in occasione delle  prossime  consultazioni
amministrative. 
    L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa  per
la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative  e  di
interventi programmatori  che,  piu'  incisivamente,  favoriscono  il
risanamento dell'ente. 
    Rilevato che, per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il
provvedimento  dissolutorio  previsto  dall'art.  143   del   decreto
legislativo citato, puo' intervenire finanche quando sia  stato  gia'
disposto  provvedimento  per  altra  causa,  differenziandosene   per
funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei
confronti del comune di Scalea (Cosenza), con conseguente affidamento
della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui,
in  virtu'  dei  successivi  articoli  144  e  145,  sono  attribuite
specifiche competenze  e  metodologie  di  intervento  finalizzate  a
garantire, nel tempo, la rispondenza  dell'azione  amministrativa  ai
principi  di  legalita'  ed  al   recupero   delle   esigenze   della
collettivita'. 
    In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza
criminale, si rende necessario determinare la durata  della  gestione
commissariale in diciotto mesi. 
      Roma, 24 febbraio 2014 
 
                                     Il Ministro dell'interno: Alfano