Allegato Al Presidente della Repubblica Nel comune di Scalea (Cosenza) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Nel mese di luglio del 2013, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e' stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 38 persone dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro. Tra le persone tratte in arresto figurano il sindaco del comune di Scalea, l'assessore all'ambiente, l'assessore alla protezione civile e arredo urbano, l'assessore al commercio, l'assessore ai lavori pubblici ed un consigliere comunale di minoranza. Nei confronti del vice sindaco nonche' assessore al bilancio e ai tributi veniva invece applicata la misura dell'obbligo di presentazione. Venivano inoltre arrestati il responsabile del servizio urbanistica e demanio e due funzionari di quel settore mentre il responsabile del servizio salvaguardia ambientale ed il precedente responsabile del settore polizia locale sono stati posti agli arresti domiciliari. Ai destinatari dell'ordinanza cautelare viene contestata una serie di reati quali associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, corruzione aggravata, turbata liberta' degli incanti, turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente. In relazione a tali vicende il prefetto di Cosenza, con decreto del 1° agosto 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per gli accertamenti di rito. A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri il consiglio comunale di Scalea, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013, e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione. Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto di Cosenza, su conforme parere espresso nella seduta del 7 novembre 2013 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, ha redatto l'allegata relazione in data 26 novembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Cosenza da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui. Il comune di Scalea e' ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia. Piu' in particolare il territorio comunale ha, negli ultimi decenni, costantemente sofferto la presenza di due clan criminali, che secondo la ricostruzione delineata nel corso delle indagini giudiziarie, operano in via principale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura. La citata operazione di polizia giudiziaria, oltre ad aver colpito i vertici dell'organizzazione malavitosa di Scalea, ha posto in rilievo i radicati collegamenti tra la criminalita' organizzata ed i vertici dell'amministrazione comunale che, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell'intera attivita' amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole di ambienti controindicati. L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attivita' svolta dall'autorita' giudiziaria, ha evidenziato la sussistenza di circostanziate e oggettive forme di condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio, forme di condizionamento che si sono manifestate gia' in occasione delle consultazioni elettorali. Fonti di prova hanno infatti posto in rilievo il fattivo interessamento delle locali organizzazioni criminali in occasione delle elezioni amministrative del 2010, le quali anche attraverso la forza intimidatrice di cui dispongono, hanno fatto proselitismo in favore di colui che sara' poi eletto sindaco. Le stesse, inoltre, avevano ottenuto l'inserimento nella lista civica collegata al futuro primo cittadino di propri candidati, stretti congiunti dei locali capi cosca, in seguito nominati assessori e successivamente destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare. Gli elementi raccolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere come i risultati elettorali abbiano condizionato le scelte operate dagli organi amministrativi favorendo le cosche locali, interessate a consolidare la propria posizione di potere attraverso il controllo delle istituzioni locali. I contenuti della stessa ordinanza di custodia cautelare evidenziano come l'organizzazione criminale avrebbe determinato l'elezione del primo cittadino per poi utilizzare i poteri sindacali dallo stesso esercitati per controllare l'operato della giunta comunale e, in particolare, gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorteria. Aspetti di analoga natura sono emersi per quanto attiene agli altri amministratori destinatari della citata ordinanza cautelare che non solo non hanno in alcun modo contrastato le forme di condizionamento poste in essere dalle locali cosche ma, anzi, attraverso condotte che hanno evidenziato profili di natura penale, hanno favorito gli illeciti interessi di ambienti controindicati. Rileva, infatti, l'organo ispettivo come molte delle attivita' svolte dall'amministrazione locale non siano state in linea con i principi di trasparenza e del buon andamento che devono connotare l'azione amministrativa. La commissione d'accesso, avvalendosi anche delle risultanze delle indagini svolte dall'autorita' giudiziaria, ha posto in evidenza un diffuso quadro di illegalita' in diversi settori dell'ente, funzionale al mantenimento di determinati assetti precostituiti con soggetti organici o contigui alle organizzazioni malavitose dominanti nell'area. In particolare, l'estrema confusione amministrativa riscontrata in sede di accesso si e' rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari. Tali modalita' operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure anomale e irregolari che hanno interessato la gara per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti urbani, la concessione dei servizi di parcheggio a pagamento, la gara per la concessione di porzioni di terreno demaniale c.d. «frangivento». In relazione al primo degli aspetti evidenziati, fonti di prova hanno consentito di accertare il fattivo ruolo svolto dal sindaco e da un assessore comunale in relazione ad una gara d'appalto per l'affidamento di tale servizio ed aggiudicata ad un'A.T.I. i cui rappresentanti si impegnavano a corrispondere alla locale cosca, in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, una consistente somma di denaro. I contenuti dell'ordinanza cautelare delineano lo svolgimento della gara d'appalto caratterizzata da continui contatti tra alcuni destinatari del provvedimento restrittivo, in particolare, amministratori locali, componenti dell'apparato burocratico ed esponenti della criminalita' organizzata volti a favorire la societa' alla quale e' stato poi aggiudicato l'appalto, attraverso ripetuti atti illeciti. Ulteriori concreti elementi che connotano un generale contesto di illegalita' e favoritismo nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente legati ad ambienti controindicati sono altresi' emersi, all'esito dell'esame della complessa vicenda concernente la concessione di lotti di demanio marittimo, denominati «frangivento». L'intera procedura e' stata caratterizzata da una forte ingerenza delle locali cosche interessate ad ottenere i lotti in argomento. Le pressioni esercitate sull'ente dalle opposte fazioni, che non avevano raggiunto un'intesa su illeciti accordi spartitori, determinavano una sostanziale paralisi dell'attivita' amministrativa. E', altresi', documentato che gli stessi vertici dell'ente, avevano svolto azioni di mediazione tra le due opposte cosche. Le indagini hanno infatti posto in rilievo come in un primo momento l'amministrazione comunale procedeva ad un affidamento diretto in favore di un soggetto riconducibile ad una delle locali organizzazioni criminali. Successivamente, a seguito delle rimostranze dell'opposizione in merito alle modalita' dell'avvenuto conferimento dell'incarico, l'amministrazione era costretta a revocare la concessione ed a procedere alla pubblicazione del bando di gara le cui clausole, tuttavia, erano state chiaramente redatte per favorire una delle citate cosche. In seguito, al fine di favorire l'altra organizzazione dominante venivano disposte piu' proroghe dei termini di presentazione delle domande di assegnazione e veniva inoltre concessa un'importante porzione di terreno demaniale ad un soggetto riconducibile a tale organizzazione. La complessiva analisi della procedura dei lotti frangivento e quindi il susseguirsi di ripetute illegittimita', favoritismi e sviamenti dell'azione amministrativa evidenzia, concretamente, come il comportamento della compagine amministrativa non sia rispettoso delle regole e, comunque, non in linea con i principi di buon andamento e legalita'. Logiche clientelari che evidenziano emblematicamente l'intricato intreccio di cointeressenze e rapporti tra l'amministrazione comunale e le due opposte fazioni criminali operanti sul territorio hanno contraddistinto nel complesso anche la procedura per l'affidamento del servizio parcheggi. L'amministrazione comunale, infatti, a seguito della scadenza del precedente contratto di parcheggio, assegnava la gestione del servizio ad una societa' cooperativa in via temporanea e per la durata di sei mesi. Tale affidamento, disposto senza che venisse effettuato uno studio di settore volto a determinare il canone semestrale da corrispondere all'amministrazione comunale, veniva successivamente prorogato. Elementi rilevanti scaturenti dalle indagini svolte dall'autorita' giudiziaria attestano come il primo cittadino abbia coordinato la gestione dell'intera procedura nell'esclusivo interesse delle due menzionate organizzazioni criminali. Infatti la cooperativa a cui veniva affidata in via temporanea la gestione del servizio era stata costituita poco tempo prima dell'aggiudicazione ed era composta da un amministratore comunale e da un fiduciario della cosca criminale egemone. Dalle indagini ispettive e' emerso che tale affidamento era stato disposto dal sindaco per favorire, a seguito delle pressioni ricevute, la cooperativa che risultera' poi assegnataria del servizio. Ulteriori aspetti, che univocamente attestano una compromissione ed uno sviamento dell'attivita' amministrativa in favore di ambienti controindicati sono emersi dall'analisi dei provvedimenti concernenti l'installazione e la posa in opera di manufatti provvisori e di facile rimozione su un'area demaniale marittima. Sono state poste in rilievo illegittimita' e negligenze da parte dei competenti uffici comunali, in occasione del rilascio di provvedimenti che sono risultati non conformi a legge o comunque caratterizzati da irregolarita'. Tali aree demaniali, infatti, di notevole interesse pubblico e paesaggistico sono state occupate da soggetti sprovvisti dei necessari titoli concessori o autorizzatori sebbene le stesse siano sottoposte a vincolo sismico e sia necessario ottenere, per poterne usufruire, il permesso di costruirvi oltre che il parere paesaggistico ambientale rilasciato dall'Autorita' competente. Sugli stessi spazi sono stati realizzati manufatti abusivi ove vengono svolte, senza autorizzazione e comunque irregolarmente, attivita' commerciali. Piu' in particolare un'indagine svolta dalle forze dell'ordine ha fatto emergere come taluni dei beneficiari di dette aree, alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale, siano legati direttamente o indirettamente ad esponenti della criminalita' organizzata. Elementi di analoga natura sono emersi all'esito di verifiche concernenti le occupazioni di parte del suolo demaniale per il temporaneo esercizio di attivita' ricreative. La commissione d'indagine, in particolare, ha esaminato alcune autorizzazioni rilasciate per l'esercizio temporaneo di attivita' di giostraio e giochi ludici nonche' per gli spettacoli viaggianti su porzioni di terreno demaniale di notevole interesse pubblico. Le indagini esperite hanno consentito di verificare come, invero, a fronte di autorizzazioni per esercitare le attivita' entro spazi assai circoscritti, indicati nella concessione amministrativa, gli interessati avessero di fatto occupato altre aree, appartenenti al demanio statale e di rilevante interesse pubblico, di dimensioni decisamente superiori a quelle concesse. La descritta occupazione abusiva e le relative attivita' commerciali venivano svolte nella totale indifferenza o tolleranza dell'amministrazione comunale, protraendosi per anni. Solo nel mese di agosto 2013, dopo l'insediamento del commissario straordinario, il comune ha diffidato i suddetti a demolire le opere abusive e liberare le aree demaniali. La relazione del prefetto di Cosenza pone in rilievo che, anche in questo caso, le concessioni in argomento risultano rilasciate in favore di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e ritenuti elementi di spicco dei locali sodalizi criminali; uno dei citati concessionari e' stato raggiunto dalla piu' volte menzionata ordinanza cautelare. L'insieme dei suesposti elementi e' idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volonta' degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente. L'adozione del provvedimento di rigore disposto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 puo' intervenire, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa anche prima che si determinino i presupposti per il procedimento penale o anche ai soli fini di prevenzione. Sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune sia gia' iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Scalea (Cosenza), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' ed al recupero delle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario determinare la durata della gestione commissariale in diciotto mesi. Roma, 24 febbraio 2014 Il Ministro dell'interno: Alfano