(Allegato)
                                                             Allegato 
 
      Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza 
 
Prot. n. 321/2013/R/OES 
 
                                            Cosenza, 26 novembre 2013 
 
                                 Al sig. Ministro dell'interno - Roma 
    Oggetto: Comune di Scalea. Accertamenti  ex  art.  11,  comma  8,
d.lgs. n. 235/2012 - Relazione ai sensi dell'art. 143, comma  3,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    1.  Si  fa  seguito  alla  precorsa  corrispondenza,  concernente
l'oggetto, per fornire,  qui  di  seguito,  gli  elementi  emersi  in
seguito  agli  accertamenti  disposti  dallo  scrivente,   ai   sensi
dell'art. 11, comma 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti
del Comune di Scalea. 
    Questi  accertamenti  si   sono   resi   necessari   in   seguito
all'esecuzione, il 12 luglio 2013, da parte  di  personale  dell'Arma
dei Carabinieri, dell'Ordinanza di custodia cautelare n.  2810/09  R.
GIP in data 8  luglio  2013,  emessa  dal  Giudice  per  le  Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di  quella
D.D.A., nei confronti di 38 persone (c.d. «Operazione Plinius»). 
    Tra  gli  arrestati  vi  erano   esponenti   di   rilievo   della
criminalita' organizzata dell'area  tirrenica  di  questa  provincia,
imprenditori, esponenti politici e funzionari del Comune di Scalea. 
    In particolare venivano tratti in arresto: 
      Omissis, Sindaco di Scalea; 
      Omissis, assessore ai lavori pubblici; 
      Omissis, assessore all'ambiente; 
      Omissis, assessore alla protezione civile-arredo urbano; 
      Omissis, assessore al commercio. 
      Omissis, consigliere comunale di minoranza. 
    Nei confronti del vice sindaco, nonche' assessore al  bilancio  e
ai tributi, Omissis, veniva invece applicata la  misura  dell'obbligo
di presentazione. 
    Venivano inoltre arrestati: 
      Omissis  architetto,  responsabile  del  Servizio  salvaguardia
ambientale del Comune di Scalea (arresti domiciliari.) 
      Omissis, geometra,  responsabile  del  Servizio  Urbanistica  e
Demanio del comune. 
      Omissis,  geometra,  istruttore  tecnico  in  servizio   presso
l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica. 
      Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio. 
      Omissis, gia' responsabile del Settore della Polizia Locale del
Comune di Scalea (arresti domiciliari). 
    I reati contestati erano, in sintesi, i seguenti: 
      Art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4 5 e 6 c.p. e 110, 416-bis  C.p.
(associazione di stampo mafioso e concorso esterno in associazione di
stampo mafioso); 
      Artt. 110 - 81 - 629 con riferimento al capoverso dell'art. 628
capoverso nn. 1 - 3 c.p., artt. 7 d.l. nn. 152/1991 e 71 del  decreto
legislativo  6  settembre  2011  n.  159  (estorsione  continuata  in
concorso, aggravata in quanto commessa avvalendosi  delle  condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo); 
      artt. 319 - 319-bis - 321 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991  -  71  del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Corruzione aggravata per
atti contrari ai doveri di ufficio); 
      artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del  decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Turbata liberta' degli  incanti,
continuata, in concorso e aggravata.) 
      artt. 110 - 81 - 353-bis c.p. e 7 d.l. n.  152/1991  -  71  del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n.  159  (Turbata  liberta'  del
procedimento di scelta  del  contrente,  continuata,  in  concorso  e
aggravata.) 
      artt. 110 - 81 - 56 - 317 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991  -  71  del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (tentata  concussione  in
concorso, continuata e aggravata.) 
      artt. 110 - 479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (Falsita'  ideologica
commessa  da  pubblico  ufficiale  in  atto  pubblico,  in  concorso,
aggravata.) 
      artt. 110 - 322 c.p. e 7 d.l.  n.  152/1991  (Istigazione  alla
corruzione, in concorso, aggravata.) 
      artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (estorsione continuata
e aggravata). 
    Nei  confronti  degli  amministratori  arrestati  si  determinava
quindi una causa di sospensione di diritto  dalla  carica,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012,  n.  235  e  venivano
immediatamente adottati i relativi provvedimenti. 
    Inoltre, tenuto conto che l'arresto del Sindaco  e  di  4  dei  6
componenti della giunta municipale rendeva  impossibile  il  regolare
funzionamento dell'organo esecutivo, si provvedeva, con  decreto  del
12 luglio 2013, alla nomina di un commissario prefettizio,  ai  sensi
dell'art.  19,  r.d.  3  marzo  1934,  n.  383,  per  assicurare   la
provvisoria amministrazione del  Comune  e  il  regolare  svolgimento
delle attivita' connesse alle funzioni del Sindaco e della giunta. 
    Il successivo  15  luglio,  il  Segretario  Generale  del  Comune
trasmetteva gli atti, acquisiti nella  medesima  data  al  protocollo
dell'Ente, con cui n.  15  (quindici)  consiglieri  comunali  avevano
rassegnato le loro dimissioni dalla carica. 
    Si veniva cosi' a configurare la fattispecie  prevista  dall'art.
141, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come
causa di  scioglimento  del  consiglio  comunale,  in  ragione  della
riduzione dell'organo assembleare a oltre la meta' dei componenti del
consiglio. 
    Conseguentemente  quest'Ufficio  proponeva  lo  scioglimento  del
consiglio comunale, che veniva effettivamente disposto con D.P.R.  21
ottobre 2013. 
    2. L'inchiesta «Plinius» ha  posto  in  evidenza  un  inquietante
intreccio tra la pubblica amministrazione,  ed  esponenti  di  spicco
della criminalita' organizzata locale. Non  si  tratta,  infatti,  di
«semplici» e comunque gravi reati contro la pubblica amministrazione:
questi reati si collocano, secondo l'ipotesi accusatoria, in sinergia
con gli interessi delle organizzazioni malavitose  e  sono  posti  in
atto da soggetti non semplicemente collusi, ma addirittura - nel caso
dell'ex  Sindaco  e  degli  ex  assessori-,  organici   alle   stesse
organizzazioni. 
    Da qui la necessita' di verificare, cosi' come previsto dall'art.
11, comma 8, d.lgs. n. 235/2012,  che  non  vi  fossero  pericoli  di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi del Comune  e  di  accedere
presso l'Ente per acquisire dati e documenti  e,  piu'  in  generale,
notizie sui servizi stessi. 
    Pertanto, con proprio decreto n. 33122/2013/Area I O.S.P. del  1°
agosto  2013,  sono  stati  disposti  gli   anzidetti   accertamenti,
demandando l'esecuzione dell'accesso agli atti del Comune di Scalea a
una commissione che si e' insediata il successivo 13 agosto. 
    Con  successivo  decreto  n.  37596/2013/Area  I/O.S.P.  del   13
settembre 2013 e' stata disposta una proroga per quanto  riguarda  il
termine dei lavori. 
    In data  14  ottobre  2013  e'  stata  depositata  agli  atti  la
relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti. 
    Gli esiti dell'accesso sono  stati  esaminati  nell'ambito  della
riunione  del  Comitato  Provinciale  per  l'Ordine  e  la  Sicurezza
Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della
Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della
Repubblica di Paola-,  sentito  in  data  7  novembre  2013,  che  ha
condiviso con lo scrivente le  valutazioni  che  qui  di  seguito  si
rassegnano. 
    3. Preliminarmente, e per una  piu'  compiuta  valutazione  della
situazione, occorre soffermarsi sul quadro delinquenziale che connota
la realta' di Scalea in particolare e, piu' in  generale,  la  fascia
tirrenica di questa provincia: e' infatti in questo quadro  che  sono
maturate le vicende  oggetto  delle  indagini  da  cui  e'  scaturita
l'operazione «Plinius» 
    La zona  dell'alto  Tirreno  cosentino  e'  caratterizzata  dalla
persistente  operativita'  di   una   importante   associazione   per
delinquere  di  stampo  'ndranghetistico,  imperniata  sulla   figura
carismatica di Omissis. 
    L'esistenza del clan Omissis e' stata confermata con tre sentenze
passate in giudicato, la prima delle quali,  emessa  dalla  Corte  di
Appello di Bari, risale al 1987. (1) Fra i condannati, fin dal  1987,
figuravano Omissis e Omissis che  vennero  considerati  fiduciari  di
Omissis. 
    Il 22 dicembre 1994, il Tribunale di Paola pronunciava una  nuova
sentenza di condanna nei confronti di Omissis e Omissis per il  reato
di cui all'art. 416-bis c.p.. La sentenza veniva riformata  in  peius
dalla Corte di Appello di Catanzaro  che,  con  sentenza  passata  in
giudicato il 2 luglio 1996, oltre ad inasprire le pene per Omissis  e
Omissis, riconosceva responsabile del medesimo reato, Omissis, moglie
di Omissis, per fatti accertati in Cetraro, Paola, Scalea, Fuscaldo e
altri comuni, sino al dicembre del 1992. 
    Nel  settembre  del  2006,  gli  stessi  Giudici  paolani   hanno
riaffermato l'esistenza del clan Omissis cui, in assenza  del  padre,
era preposto Omissis, con la collaborazione di Omissis e di Omissis. 
    La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza del  6  dicembre
2007, con riguardo alla sussistenza del clan Omissis,  afferma:  «...
nel caso di specie, le acquisizioni probatorie, [...]  consentono  di
affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'associazione  mafiosa
denominata "clan Omissis" ha, di fatto, esercitato la  sua  attivita'
delinquenziale anche dopo l'anno 1992 e fino  all'epoca  indicata  in
imputazione». Anche questa sentenza e' passata in giudicato. 
    Piu' recentemente, nell'ambito  del  p.p.  1/07  RGNR,  e'  stata
dimostrata  l'esistenza  di  una  potente  organizzazione  dedita  al
narcotraffico con base operativa in Cetraro imperniata in particolare
sul gia' citato Omissis, che aveva raggiunto  significative  alleanze
con importanti esponenti della 'ndrangheta di San  Luca,  insieme  ai
quali importava grossi quantitativi di  cocaina  dal  Sudamerica.  La
sentenza di primo grado, pronunciata, in esito a giudizio abbreviato,
dal Giudice distrettuale dell'udienza preliminare, in data 15  maggio
2012, riafferma la vitalita' della  cosca  Omissis  alla  quale  sono
stati considerati intranei Omissis, Omissis, Omissis e Omissis. 
    In questo contesto si colloca la  malavita  organizzata  scaleota
che dipende da Cetraro secondo il rapporto ndrina-locale:  la  citata
sentenza del 2006, dei  Giudici  di  Paola,  confermava  che  Cetraro
controlla anche il territorio scaleota. Le  risultanze  investigative
hanno dimostrato che,  in  Scalea,  a  partire  dagli  anni  '80,  si
insediava una 'ndrina in rappresentanza della cosca Omissis. 
    Inizialmente, i Omissis riconoscevano quale  loro  rappresentante
uno dei soggetti tratti in arresto nell'operazione Plinius,  Omissis.
La sentenza emessa dal Tribunale di Paola  nel  1994,  assumeva  come
dimostrata l'esistenza di  un  locale  di  'ndrangheta  con  sede  in
Cetraro, cui era  preposto  Omissis,  con  influenza  sul  territorio
ricompreso fra  i  Comuni  di  Cetraro  e  Scalea.  Peraltro,  quella
sentenza condannava, quale partecipe  della  cosca  Omissis,  Omissis
convivente di Omissis, sorella di Omissis, e madre di Omissis. 
    A partire degli anni '90, emergevano  le  figure  di  Omissis  e,
soprattutto, Omissis - entrambi  tratti  in  arresto  nell'operazione
Plinius - i quali monopolizzavano, sempre in  nome  dei  Omissis,  le
attivita' illecite sul territorio. 
    L'organizzazione criminale di  Scalea  si  fonda  quindi  su  due
fazioni cui sono, rispettivamente, preposti Omissis e Omissis  e  che
sono  dedite  a  varie  attivita'  illecite,  quali  il  traffico  di
stupefacenti, le estorsioni, l'usura. 
    4. L'Operazione Plinius ha colpito pesantemente  l'organizzazione
malavitosa di Scalea, proprio nelle persone  dei  massimi  esponenti,
vale a dire i gia' citati Omissis e Omissis. 
    Tuttavia,  l'aspetto  piu'  rilevante,  ai  fini  della  presente
esposizione,  non  puo'  che  essere  quello  relativo   ai   pesanti
condizionamenti,   se   non   veri   e   propri   collegamenti,   tra
l'organizzazione malavitosa e il Comune di Scalea, nelle  persone  di
quasi tutti i componenti della giunta  municipale,  primo  fra  tutti
l'ex Sindaco Omissis, e di vari funzionari comunali. 
    Omissis,  in  particolare,   assumeva   un   ruolo   attivo   nel
condizionare  l'attivita'  amministrativa  del  Comune.   Basta,   in
proposito, fare riferimento alle vicende  degli  appalti  di  cui  si
dira' di qui a poco. Omissis, oltre a turbare le gare per la raccolta
dei RSU e quella  per  l'assegnazione  dei  c.d.  Lotti  frangivento,
interveniva quando c'era bisogno della sua carica di intimidazione. 
    Omissis,  capo  dell'omonima  fazione  criminale,  sosteneva   la
candidatura  del  sindaco   Omissis,   partecipava   direttamente   e
attivamente alla campagna elettorale facendo, anche  per  il  tramite
della carica di intimidazione di cui dispone, proselitismo in  favore
del figlio Omissis che faceva parte della lista  di  Omissis  e  che,
come si e' visto, e' stato tratto in arresto. 
    Come emerge dall'inchiesta, le elezioni del consiglio comunale di
Scalea, rinnovato nella tornata  del  28  e  29  marzo  2010,  furono
condizionate dall'attivita'  delle  predette  fazioni  criminali  che
appoggiarono,  coese,  la  candidatura   di   Omissis,   che   veniva
effettivamente eletto sindaco guidando una lista  civica,  denominata
«Scalea nel cuore». 
    L'organizzazione malavitosa avrebbe procurato voti in favore  del
Omissis,  determinandone  l'elezione  e  "ne  utilizzava   i   poteri
sindacali per controllare  l'operato  della  giunta  comunale  ed  in
particolare gli appalti pubblici che finivano per essere  aggiudicati
ad imprese rientranti nella sfera di  influenza  della  consorteria».
(2) 
    Una sostanziale conferma di cio' si puo' ricavare dal  fatto  che
nella lista civica che appoggiava il Omissis, si candidavano Omissis,
cugino di Omissis e Omissis, figlio di Omissis, entrambi divenuti poi
assessori e entrambi arrestati. 
    Gli stessi Carabinieri di  Scalea  notavano  addirittura  che  in
testa al corteo di auto inscenato  per  festeggiare  la  vittoria  di
Omissis, vi era proprio Omissis. 
    Si deve peraltro sottolineare che nella lista  di  un  altro  dei
candidati  alla  carica  di  Sindaco,  Omissis,   vi   era   Omissis,
personaggio ritenuto fortemente legato alla criminalita'  organizzata
cetrarese e, in passato, anche a quella scaleota, tratto anche lui in
arresto nell'ambito dell'operazione Plinius. 
    5. Occorre a questo punto  soffermarsi  piu'  diffusamente  sulla
posizione   degli   amministratori   e   dei   funzionari   coinvolti
nell'operazione Plinius, anche al fine di  analizzare  il  grado  del
loro coinvolgimento e quindi valutare la natura dei loro rapporti con
le fazioni criminali di Scalea. 
    Omissis. 
    A Omissis, gia' Sindaco di Scalea,  vengono  contestati  numerosi
capi di imputazione per reati contro la pubblica amministrazione, con
l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991. Tuttavia l'aspetto
piu' grave e rilevante  si  evince  dal  Capo  21  dell'Ordinanza  di
custodia cautelare, laddove gli viene  contestato  il  reato  di  cui
all'art.  416-bis,  c.p.,   ritenendolo   tra   gli   «organizzatori»
dell'associazione   per   delinquere   di   stampo   'ndranghetistico
denominata «Omissis» «che, per il tramite della carica  intimidazione
di cui dispone, ha acquisito il controllo di una serie  di  attivita'
economiche e procurando  voti  in  favore  del  sindaco  Omissis,  in
occasione delle elezioni amministrative scaleote, del marzo del 2010,
ne determinava l'elezione e ne  utilizzava  i  poteri  sindacali  per
controllare l'operato della giunta comunale  ed  in  particolare  gli
appalti pubblici che  finivano  per  essere  aggiudicati  ad  imprese
rientranti nella sfera di influenza della consorteria». (3) 
    Come si evince dall'ordinanza, il Omissis sarebbe stato  cooptato
nella 'ndrina scaleota divenendo lo strumento per il controllo  degli
appalti comunali. (4) 
    Il Omissis, unitamente a  Omissis,  Omissis,  Omissis,  assessori
della giunta comunale, «conformavano la politica  comunale  recependo
le  indicazioni   dei   promotori   in   particolare:   determinavano
l'aggiudicazione degli appalti ad imprese da quelli indicate». 
    Omissis. 
    E'  cugino  di  Omissis  che,   come   emerge   dalle   indagini,
«rappresentava» nella giunta comunale. Veniva eletto nel  2010  quale
consigliere comunale nella lista Omissis ed  assumeva  l'incarico  di
assessore al commercio alle attivita' produttive  ed  alle  politiche
occupazionali, che manteneva fino al  24  settembre  2012,  allorche'
diveniva assessore alla protezione civile ed all'arredo  urbano.  Non
avrebbe esitato a colludersi anche con gli uomini di  Omissis  ed  in
particolare con Omissis, come nella vicenda relativa alla concessione
del servizio dei parcheggi a pagamento. Gestiva, in prima persona, un
accordo corruttivo per autorizzare l'apertura  di  un  grosso  centro
commerciale in Scalea. (5) 
    Anche al Omissis vengono  contestati  numerosi  reati  contro  la
pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art.  7,  legge
n. 203/1991 e, soprattutto, il reato di cui  all'art.  416-bis,  c.p.
(Capo  21),   laddove   viene   incluso   tra   gli   «organizzatori»
dell'associazione   per   delinquere   di   stampo   'ndranghetistico
denominata «Omissis». 
    Omissis. 
    E' ritenuto lo strumento per  il  tramite  del  quale  il  padre,
Omissis, si ingeriva nell'amministrazione comunale. Si candidava  nel
2010, nella lista Omissis, veniva eletto quale  consigliere  comunale
per l'attivita' di  proselitismo  svolta  dal  padre.  Veniva  quindi
nominato assessore alla Viabilita' - Polizia Municipale  e  Politiche
Giovanili fino al 24 settembre 2012, in seguito diveniva assessore al
commercio. 
    Durante la carcerazione di Omissis, avrebbe stretto con  Omissis,
referente   politico   della   fazione   contrapposta,   un   accordo
politico-mafioso volto ad un'equa spartizione di appalti  e  servizi,
ed a scongiurare contese violente (6) . Anche  allo  Omissis  vengono
contestati numerosi reati contro  la  pubblica  amministrazione,  con
l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 e, soprattutto,  il
reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene  incluso
tra gli «organizzatori» dell'associazione per  delinquere  di  stampo
'ndranghetistico denominata «Omissis». 
    Omissis. 
    Secondo quanto riferiva il collaboratore Omissis, sarebbe da anni
una sorta di «infiltrato» della criminalita' organizzata in seno alla
giunta comunale. (7) Le sue collusioni con il crimine organizzato  vi
sarebbero state anche nella sua veste di assessore in amministrazioni
precedenti a quella Omissis. 
    Omissis avrebbe turbato la gara per la  realizzazione  del  porto
turistico, unitamente all'ex sindaco Omissis,  in  modo  da  favorire
un'impresa che sarebbe vicina alla famiglia camorristica dei Omissis. 
    Nel 2010 veniva eletto nella lista Omissis ed assumeva l'incarico
di Assessore ai lavori pubblici, fino al 24 settembre 2012, allorche'
diveniva assessore all'ambiente ed alle reti. 
    In concorso con Omissis e Omissis per il  tramite  di  funzionari
comunali, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di concussione
nei confronti del consigliere di  minoranza  Omissis  per  indurlo  a
dimettersi dalla carica politica ricoperta (8) 
    Anche al Omissis  viene  contestato  il  reato  di  cui  all'art.
416-bis,  c.p.   (Capo   21),   laddove   viene   incluso   tra   gli
«organizzatori»   dell'associazione   per   delinquere   di    stampo
'ndranghetistico Omissis. 
    Omissis. 
    In esito alle elezioni del 2010, era il consigliere piu'  votato,
tanto da assumere l'incarico di vice Sindaco che conservava  fino  al
24 giugno 2012 allorche' diveniva assessore ai lavori pubblici. 
    Al Omissis viene contestato il delitto di cui agli  artt.  110  -
416-bis c.p. (concorso esterno  in  associazione  mafiosa),  come  si
evince dal Capo 22 dell'ordinanza  di  custodia  cautelare,  oltre  a
delitti contro la pubblica amministrazione. 
    Quale Vice Sindaco del  comune  di  Scalea,  e  componente  della
commissione comunale demaniale, avrebbe turbato lo svolgimento  della
gara per  la  concessione  di  porzioni  di  terreno  demaniale  c.d.
frangivento in modo da consentire l'aggiudicazione delle  concessioni
medesime   ad   imprese   rientranti   nella   sfera   di   influenza
dell'associazione malavitosa. 
    Nell'ambito del medesimo  appalto  si  colludeva  anche  con  gli
uomini di Omissis  ed  in  particolare,  cedendo  alle  pressioni  di
Omissis, determina Omissis a concedere una proroga del termine per la
presentazione delle domande in  modo  da  garantire  agli  uomini  di
Omissis di partecipare alla gare per il tramite di propri  prestanomi
(9) . 
    Omissis  architetto,  responsabile  del   Servizio   salvaguardia
ambientale Sottoposto agli arresti domiciliari per  i  reati  di  cui
agli artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 
    In  tale  qualita',  in  data  13  dicembre  2010,  con   propria
Determinazione, indiceva l'appalto per l'affidamento dei  Servizi  di
igiene ambientale e manutenzione ordinaria. Nello  svolgimento  della
gara,   assumeva   l'incarico   di   presidente   della   commissione
giudicatrice. Attuando le direttive del  sodalizio  politico-mafioso,
che riceveva attraverso il sindaco  Omissis,  compiva  numerosi  atti
contrari ai doveri d'ufficio, violando ripetutamente il principio  di
imparzialita' della pubblica amministrazione, in virtu'  dell'accordo
corruttivo raggiunto  tra  i  rappresentanti  della  costituenda  ATI
Avvenire - Omissis e gli esponenti della fazione mafiosa facente capo
a Omissis. In particolare, Omissis, nel corso della  gara  d'appalto,
al   verificarsi   di   situazioni   che   mettevano   in    pericolo
l'aggiudicazione della  gara  all'ATI,  informava  immediatamente  il
Sindaco affinche', insieme agli altri correi, perche'  sistemasse  le
anomalie. 
    Omissis geometra, responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio 
    Al pari del Omissis gli sono stati contestati vari  reati  contro
la  pubblica  amministrazione.  In  particolare  sono  contestate  le
irregolarita' nella  gestione  dell'appalto  dei  servizi  di  igiene
ambientale e manutenzione ordinaria per il comune di Scalea.  Forniva
al Sindaco informazioni e documentazione  al  fine  di  consumare  un
tentativo di concussione perpetrato in danno del consigliere comunale
di minoranza Omissis  al  fine  di  indurlo  alle  dimissioni.  Anche
all'Omissis viene contestato  il  concorso  esterno  in  associazione
mafiosa (Capo 22 Ordinanza di custodia cautelare). 
    Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio. 
    Come all'Omissis gli vengono  contestati  vari  reati  contro  la
pubblica amministrazione, concorrendo nella perpetrazione degli abusi
per assegnazione, senza gara di uno dei lotti frangivento  a  Omissis
che era unanimemente conosciuto come prestanome di Omissis. 
    Al  Omissis  viene  contestato  anche  il  concorso  esterno   in
associazione mafiosa. 
    Omissis,  geometra,  istruttore  tecnico   in   servizio   presso
l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica. 
    E' ritenuto costantemente a disposizione degli 'ndraghetisti.  Si
sarebbe  fatto  corrompere  per  abbattere   l'importo   dei   canoni
concessori.  Come   gli   altri   componenti   dell'Ufficio   tecnico
«spalleggiava» il Sindaco. La  sua  vicinanza  alla  'ndrina  sarebbe
notoria (10) e  gli  e'  stata  contestato  il  concorso  esterno  in
associazione mafiosa (Capo 22, Ordinanza di custodia cautelare). 
    Omissis, gia' responsabile del Settore della Polizia  Locale  del
Comune di Scalea (arresti domiciliari). 
    Sottoposto agli arresti domiciliari per  il  reato  di  cui  agli
artt. 110-479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991. 
    Secondo quanto emerge dall'Ordinanza  di  custodia  cautelare  n.
2810/09 R. GIP, «come gli altri funzionari e'  a  disposizione  della
componente  politica  degli  intranei  al  sodalizio  ...,  ai  quali
assicura lo strumento  della  Polizia  municipale  cui  e'  preposto.
L'assunto e' dimostrato nella vicenda c.d. dei parcheggi  nell'ambito
della quale Omissis redige una determina di proroga del servizio alla
cooperativa Omissis, assumendo l'esistenza di un presupposto di fatto
del tutto falso, cioe' l'inizio delle procedure  per  l'indizione  di
una gara c.d. europea. Che Omissis "abusi" delle sue  funzioni  nella
consapevolezza  di  contribuire  alla  realizzazione  del   programma
criminale della consorteria  di  'ndrangheta  Omissis  risulta  dalla
vicenda relativa alla pubblicita' perche' quando si avvedeva  che  ad
ergere, abusivamente, i cartelloni cc.dd. 3×6 era Omissis, evitava di
refertare il reato avvisando, immediatamente, Omissis» (11) . 
    Omissis, ex consigliere comunale di minoranza. 
    Al predetto vengono  contestati  i  delitti  di  cui  agli  artt.
110-81-629 in riferimento al capoverso dell'art. 628,  capoverso  nn.
1-3 c.p.; 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159; artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991; artt. 61 n.  2
- 628 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 artt. 110-630 c.p. 
    In concorso con altri, cercava di  costringere  Omissis  -  socio
lavoratore della Omissis - concessionaria del servizio  di  trasporti
dei rifiuti solidi urbani, fra gli altri, del  Comune  di  Scalea,  a
consegnare loro la somma di 50.0000 euro. 
    Inoltre, mediante violenza,  costringeva  i  fratelli  Omissis  e
Omissis, gestori della Omissis, a fornirgli e montargli materiali  in
marmo  per  un  importo,  procurandosi  un  ingiusto   profitto.   In
particolare, colpiva Omissis con un ceffone e si  impossessava  della
sua autovettura Omissis. 
    Inoltre  privava  della  liberta'  personale  una   persona   non
identificata, che aveva sorpreso a rubare presso il suo supermercato. 
    6. Come si e' visto, la posizione dell'ex sindaco  e  di  diversi
assessori  e'  particolarmente  grave.   L'inchiesta   ha,   infatti,
dimostrato il suo ruolo nella gestione dagli appalti comunali,  e  la
sua soggiacenza alle indicazioni del Omissis e dello  Omissis,  e  il
suo impegno costante a cercare un punto  di  mediazione  fra  le  due
fazioni.  (12) 
    Nell'esercizio  del  mandato  si  avvaleva,  in  modo  del  tutto
improprio, del supporto di un legale, l'avv. Omissis, pure tratto  in
arresto, presso il cui studio incontrava, tra gli altri,  proprio  il
Omissis (13) . 
    Questi rapporti si sono poi tradotti in varie forme  di  illecito
poste in atto sia  dagli  amministratori,  sia  dai  vari  funzionari
comunali coinvolti. 
    L'ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio
2013, nell'esaminare l'ingente e  complesso  materiale  di  indagine,
individua vari avvenimenti delittuosi ciascuno dei quali configura, a
sua volta, una molteplicita' di distinte ipotesi di  reato  a  carico
degli amministratori e dei funzionari tratti in arresto. 
    Nella   relazione    della    Commissione    vengono    esaminati
approfonditamente  i  profili,  quali  emergono   dall'ordinanza   di
custodia  cautelare,  attinenti  specificamente  agli  intrecci   tra
l'attivita' degli amministratori e dei funzionari comunali tratti  in
arresto e le  organizzazioni  malavitose  e  le  ripercussioni  sulla
attivita' amministrativa del comune. 
    6.1 Un settore  particolarmente  rilevante  della  attivita'  del
comune, vale a dire quello relativo alla raccolta dei rifiuti  solidi
urbani, e' stato ed e' tuttora pesantemente condizionato dalle scelte
operate dalla giunta Omissis e dai  funzionari  dell'Ufficio  tecnico
comunale coinvolti nell'operazione Plinius. 
    Questo appalto fu, infatti, aggiudicato a un'A.T.I.  composta  da
Omissis  (14)  e  dalla  impresa  individuale  Omissis,  (15)  i  cui
rappresentanti   si   impegnavano   a   corrispondere,   in    cambio
dell'aggiudicazione  dell'appalto,  agli  appartenenti  alla  'ndrina
Omissis una somma pari a 500.000 euro. 
    Il  Sindaco,  Omissis,  in  concorso  con  l'assessore   Omissis,
assicurava il rispetto dell'accordo della  componente  amministrativa
determinando i componenti della  commissione  giudicatrice:  Omissis,
Presidente di  Commissione;  Omissis,  e  Omissis,  componenti  della
commissione. 
    L'ordinanza cautelare, riportando per esteso il  contenuto  della
richiesta del P.M., descrive puntualmente lo svolgimento  della  gara
d'appalto  caratterizzata  da  continui  e   significativi   contatti
telefonici tra gli  indagati  volti  inequivocabilmente  a  favorire,
attraverso il compimento di una serie di atti illeciti  e  con  mezzi
fraudolenti, l'aggiudicazione dell'appalto all'Ati Omissis. 
    Fatto   particolarmente   significativo   e'   che   gli   stessi
imprenditori avevano chiaramente compreso che, perlomeno in parte, il
prezzo della corruzione  sarebbe  finito  nella  «bacinella»  di  una
consorteria di 'ndrangheta. 
    Questa vicenda appare indubbiamente significativa e in  un  certo
senso emblematica della gestione del Comune  di  Scalea.  Un  appalto
fondamentale  per  la  comunita'  e'  stato   infatti,   secondo   la
ricostruzione investigativa,  il  mezzo  attraverso  cui  sono  stati
perseguiti  gli  interessi   di   amministratori   e   delle   locali
organizzazioni malavitose. 
    L'effetto di tali pesanti deviazioni e' stata la pessima gestione
della raccolta dei rifiuti, con grave  nocumento  sulla  cittadinanza
tutta. 
    Si e' quindi arrivati alla risoluzione del contratto di appalto e
all'affidamento, con procedura quanto meno discutibile,  dei  servizi
di igiene ambientale, in data 1° luglio  2012,  in  via  provvisoria,
alla societa' Omissis 
    Detto affidamento  veniva  infatti  effettuato  e  prorogato  con
ordinanza contingibile e urgente a firma del Sindaco, in  sostanziale
elusione delle norme in materia di affidamento dei servizi:  infatti,
se e' vero che vi poteva essere una situazione di urgenza determinata
dalla necessita' di garantire un servizio essenziale, e'  altrettanto
vero che tale soluzione non poteva che essere transitoria e  adottata
nelle more dello svolgimento di una gara di appalto. 
    Nei fatti la gara si e' svolta solo nei giorni scorsi e solo  per
l'impulso determinante da parte  del  Commissario  straordinario  che
attualmente regge il Comune. 
    6.2 Secondo la ricostruzione  fornita  dall'ordinanza  cautelare,
«anche l'appalto per le concessioni di aree del demanio marittimo,  i
c.d. frangivento (16)  ,  e'  stato  caratterizzato  da  un'ingerenza
fortissima della 'ndrina Omissis, che ha  determinato  una  sorta  di
paralisi dell'attivita' amministrativa. 
    Infatti, le concessioni non erano state ancora assegnate  perche'
le due fazioni criminali non avevano raggiunto un accordo. Ancora una
volta, si dimostra che Omissis e Omissis, per il tramite  dei  propri
piu' stretti  collaboratori,  determinano  l'operato  di  politici  e
amministratori che sono nella situazione imbarazzante di mediare onde
cercare una sintesi fra le pretese delle due fazioni, che sono sempre
in  precario  equilibrio.  In  un  primo  momento,  l'amministrazione
comunale procedeva, addirittura, all'affidamento diretto  di  un'area
demaniale a persona indicata da Omissis. 
    In seguito alla polemica innescata dal consigliere  di  minoranza
Omissis,  che  denunciava,  pubblicamente,  l'abuso,  la  concessione
veniva revocata, e si pubblicava un bando congegnato per favorire gli
uomini di Omissis. Quando quest'ultimo veniva incarcerato, gli uomini
di Omissis prendevano  il  sopravvento,  ottenendo  una  proroga  dei
termini di presentazione delle domande di assegnazione dei  lotti  e,
conseguentemente, la concessione di un'importante porzione di terreno
demaniale ad un loro prestanome. Tornato libero, Omissis otteneva  un
sostanziale annullamento del bando, per il tramite della rinuncia del
concessionario». (17) 
    Lo svolgimento degli eventi nella loro  successione  temporale  e
nella loro evidenza dimostra che tutta la vicenda per  l'assegnazione
dei lotti frangivento deriva da un accordo tra  il  Sindaco  Omissis,
gli assessori Omissis  e  Omissis,  Omissis  e  l'avv.  Omissis,  che
svolge, anche in questo caso, il ruolo di  curare  gli  interessi  di
quest'ultimo. 
    I fatti, antecedenti  alla  gara  di  appalto,  risalgono  al  29
gennaio  2008,  allorche'  Omissis  (18)  -  prestanome  di  Omissis,
depositava, presso il comune di Scalea, una domanda per  il  rilascio
di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto un lotto  di
terreno, ricadente nell'area frangivento, dell'ampiezza di 37.800 mq,
da  impiegare  per  realizzare  un  villaggio  turistico  di   grandi
dimensioni. Al fine  del  rilascio  della  concessione  demaniale  si
attivavano, a  piu'  riprese,  l'architetto  Omissis  e  il  geometra
Omissis,   rispettivamente   istruttore   tecnico   e    responsabile
dell'ufficio Tecnico - Sett. Urbanistica  e  Demanio.  Nonostante  il
persistente parere sfavorevole dell'Ufficio  del  Demanio,  l'ufficio
tecnico comunale non desisteva e, in data 1° ottobre 2010, rilasciava
a Omissis la concessione n.  60.  L'atto  era  redatto  materialmente
dall'architetto Omissis ed era firmato dal geometra Omissis. 
    Ancora, a fronte del reiterarsi del parere sfavorevole (19) i due
tecnici  comunali,  Omissis  e  Omissis,  perseveravano  nella   loro
condotta antigiuridica: in data 8 novembre 2010 (ossia dopo 4  giorni
dal  ricevimento  dell'ultimo  parere  sfavorevole  dell'ufficio  del
demanio),  l'ufficio  tecnico  di  Scalea  invece  di  annullare   la
concessione,  inviava  a  Omissis  una   missiva   per   richiedergli
un'integrazione di documenti. 
    A partire da tale data iniziavano a concretizzarsi le minacce nei
confronti del consigliere  di  minoranza  Omissis  (20)  Peraltro,  a
seguito della denuncia pubblica del Omissis,  l'Ufficio  Tecnico  era
costretto ad annullare la concessione n. 60 rilasciata al Omissis, al
fine di evitare problemi giudiziari. 
    A  seguito  dell'annullamento  della  concessione  in  favore  di
Omissis veniva indetto un bando  di  gara  per  l'assegnazione  delle
concessioni dei  lotti  demaniali  marittimi  rientranti  nella  c.d.
«fascia frangivento». 
    Da intercettazioni effettuate ancora una volta presso  lo  studio
dell'Avv.   Omissis,   emergeva   che   Omissis    era    interessato
all'aggiudicazione in favore di: Omissis  (21) ,  di  un  non  meglio
identificato napoletano, della sorella (Omissis) e di Omissis,  ossia
Omissis. 
    6.3 Un altro servizio condizionato  dalle  piu'  volte  descritte
collusioni e' quello relativo ai parcheggi. 
    In seguito alla scadenza del contratto a suo tempo stipulato  per
la gestione di tale servizio, sia la fazione Omissis  sia  quella  di
Omissis mostravano il proprio interesse.  L'amministrazione  comunale
assegnava la gestione del servizio parcheggi per le aree a  pagamento
senza custodia alla societa' cooperativa Omissis con sede  in  Scalea
(22) , verso il  pagamento  di  un  corrispettivo  annuo  fissato  in
25.000,00 euro, in via temporanea e sperimentale, per  la  durata  di
mesi 6, a decorrere dalla firma del  contratto  e  nelle  more  dello
svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del  contraente  da
parte della stazione appaltante (23) . 
    Come emerge  dall'inchiesta  il  Sindaco  gestiva  nell'esclusivo
interesse  della  'ndrina  Omissis  l'affidamento  del  servizio.  La
predetta cooperativa si era infatti costituita  poco  prima,  ed  era
composta da  prestanomi  di  Omissis,  dell'assessore  Omissis  e  di
Omissis. Quest'ultimo, si era ingerito  nell'affare  senza  informare
Omissis e  gli  altri  uomini  di  Omissis.  Omissis  poteva  gestire
l'affare parcheggi  sia  perche'  Omissis  era  stato  arrestato  sia
perche' era, per cosi' dire, in credito verso il Sindaco,  che  aveva
«lasciato» allo  stesso  Omissis  la  gestione  dell'appalto  per  la
raccolta dei RSU. 
    In  buona  sostanza,  l'attivita'  di  indagine   permetteva   di
dimostrare che l'affidamento del servizio di gestione delle  aree  di
parcheggio  a  pagamento  alla  societa'  sopra   indicata   era   la
conseguenza di un accordo fra il gruppo Omissis ed il gruppo  Omissis
che, ancora  una  volta,  dimostravano  di  sostituirsi  alla  giunta
comunale nell'amministrazione dell'interesse pubblico. 
    In data 8 agosto  2012,  Omissis,  responsabile  pro-tempore  del
settore Polizia Locale, redigeva determinazione n. 32/PL protocollata
il 10 agosto 2012 con la quale, in via temporanea  ed  eccezionale  e
fino alla data del 31  dicembre  2012,  prorogava  l'affidamento  del
servizio di gestione  delle  aree  a  pagamento  senza  custodia  nel
territorio comunale in favore della Omissis 
    L'intero affare  veniva  gestito  con  due  determine  emesse  da
Omissis recanti numero 1/2012  dell'11  gennaio  2012  e  n.  32/2012
dell'8 agosto 2012 di cui la prima e' illegittima, in quanto  viziata
per eccesso di potere per violazione del principio  di  imparzialita'
nella misura in  cui  favorisce  la  cooperativa  aggiudicataria  del
servizio senza procedere ad uno studio di settore che fissi  in  modo
imparziale il canone semestrale  in  favore  della  P.A.  (24)  ;  la
seconda determina e' viziata parimenti  per  eccesso  di  potere  per
travisamento dei fatti in quanto parte dal presupposto dell'esistenza
di una gara che, in realta', non era stata neanche iniziata. 
    6.4   Un'altra   vicenda   significativa   e'   quella   relativa
all'abbattimento dei canoni concessori. 
    Come  si  evince  dall'ordinanza  di  custodia   cautelare,   tre
imprenditori si rivolgevano a uno degli indagati, l'avv.  Omissis,  e
raggiungevano,  per  suo   tramite,   un   accordo   corruttivo.   In
particolare, si impegnavano a consegnare a  due  funzionari  comunali
dell'Ufficio tecnico, Omissis e Omissis,  una  somma  di  danaro  per
ottenere un provvedimento che riducesse l'importo  di  alcuni  canoni
concessori da loro dovuti, in quanto  concessionari  di  porzioni  di
terreno  demaniale  ove  gestiscono  aziende  che   erogano   servizi
turistici. 
    6.5 Un altro aspetto emerso nel corso dell'inchiesta e oggetto di
approfondimento da parte della  commissione  di  accesso,  e'  quello
relativo all'appalto per la costruzione del porto turistico. 
    In  realta'  questo   appalto   era   stato   gestito   all'epoca
dell'amministrazione comunale guidata dall'ex  sindaco  Omissis,  che
l'aveva appaltato a un'ATI napoletana. I  lavori,  pero',  non  erano
stati avviati per il ricorso di un'associazione ambientalista  e  per
l'espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale.  La
Regione emanava un provvedimento di valutazione di impatto ambientale
positivo, con la prescrizione di richiedere ulteriori  autorizzazioni
all'ARPACAL, il cui consiglio di amministrazione e' composto, fra gli
altri, dallo stesso Omissis. 
    Quest'ultimo, pertanto, cercava, per  il  tramite  di  Omissis  e
Omissis, «un contatto» con Omissis in modo tale  da  ingerirsi  nella
gestione   dell'appalto,   altrimenti,   non    avrebbe    «concesso»
l'autorizzazione richiesta. 
    Come emerge dall'ordinanza, la gara sarebbe stata pilotata  dalla
vecchia amministrazione che avrebbe  «preconfezionato»  il  bando  in
modo da favorire l'ATI, aggiudicataria  che  avrebbe  potuto  contare
sull'appoggio del clan camorristico Omissis. 
    La vicenda e' particolarmente importante  perche'  dimostra  come
l'amministrazione comunale scaleota sia stata sempre infiltrata dagli
esponenti della 'ndrina Omissis. 
    6.6.  Anche  l'appalto   per   la   gestione   dell'impianto   di
compostaggio e' stato oggetto di attenzione da parte  della  malavita
locale. 
    Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge che nel settembre del
2011, dopo l'arresto di Omissis, il Comune indiceva un bando  per  la
realizzazione di un impianto di compostaggio  e  di  un  impianto  di
recupero materiale secchi da raccolta differenziata. Inizialmente  il
Sindaco  sembrava  volere  coinvolgere  l'Avvocato  Omissis  che  gli
presentava tale Omissis, che e' un  imprenditore  del  settore  della
trasformazione dei rifiuti. Omissis faceva costituire una societa' al
figlio  Omissis  e  a  Omissis   che   doveva   avere   la   gestione
dell'impianto. 
    Successivamente, lo stesso  Omissis  pubblicava  il  bando  senza
avvisare Omissis il quale veniva a sapere, da piu'  persone,  che  la
gara sarebbe stata turbata in favore di Omissis che doveva costituire
una societa' per avere, in subappalto, la gestione dell'impianto. 
    Fino al luglio del 2012 la gestione dell'impianto non  era  stata
subappaltata: la vicenda e' comunque significativa  perche'  dimostra
come la 'ndrina Omissis si ingerisca in  ogni  affare  gestito  dalla
casa comunale. 
    6.7  La  Commissione  si  e'  inoltre  soffermata  sulla  vicenda
relativa all'installazione e posa in opera di manufatti provvisori  e
di facile rimozione su area demaniale marittima. 
    Infatti,  e'  emerso  che  talune  aree  demaniali,  di  notevole
interesse pubblico e paesaggistico, sono state - di fatto -  occupate
da soggetti sprovvisti del necessario  titolo  concessorio,  a  volte
legati a elementi di spicco della criminalita' organizzata locale.  E
questo nonostante fossero sottoposte a vincolo sismico, e  vi  fosse,
per la fruizione, la necessita' del rilascio di SCIA  o  Permesso  di
costruire, oltre che di parere  paesaggistico-ambientale,  rilasciato
dall'Autorita' competente. 
    E' emerso, altresi', che taluni di questi soggetti hanno ottenuto
nulla osta o autorizzazioni  rilasciati  impropriamente  dall'Ufficio
Tecnico Comunale. Questi fatti sono venuti in evidenza a  seguito  di
una operazione di  Polizia  Giudiziaria  congiunta  tra  Carabinieri,
Polizia Locale del Comune di Scalea e Guardia di Finanza,  successiva
all'insediamento del Commissario  Prefettizio  presso  il  Comune  di
Scalea. 
    In seguito a tale operazione sono stati  sottoposti  a  sequestro
preventivo diversi manufatti in legno e/o prefabbricati ubicati nelle
suddette aree, per violazione, tra l'altro, degli artt. 54 e 1161 del
Codice della Navigazione. 
    In particolare, da una disamina  degli  atti  acquisiti,  Omissis
(25) , con diversi  pregiudizi  di  polizia  per  minacce,  percosse,
ingiurie,  violazione  degli  obblighi  di  assistenza  familiare   e
danneggiamento, nonche' madre del pregiudicato  Omissis,  gravato  da
reati contro il patrimonio, la persona ed in materia  di  droga,  ben
inserito negli ambienti criminali locali (26) , gestiva  un'attivita'
commerciale all'interno di un  manufatto  in  legno  situato  in  via
Carmine  Manco,  in  area   demaniale,   essendo   in   possesso   di
un'autorizzazione a firma del geom. Omissis (27) , con  la  quale  la
predetta veniva autorizzata all'utilizzo dell'area richiesta  per  il
periodo intercorrente tra il 1° luglio 2013 ed il 30 settembre  2013,
ma impropriamente, in quanto la medesima doveva essere in possesso di
concessione   demaniale,    previo    rilascio    delle    prescritte
autorizzazioni paesaggistico ambientali. 
    Similmente, Omissis (28) , sorella di Omissis  (29)  ,  risultato
appartenente  al  sodalizio  mafioso  Omissis   (30)   ,   esercitava
un'attivita'  commerciale  all'interno  di  una  struttura  in  legno
prefabbricata, ubicata in via C. Manco, occupando abusivamente l'area
demaniale, non avendo mai conseguito idonea concessione demaniale. 
    Omissis (31) , gravato da  numerosi  pregiudizi  di  polizia  per
reati contro  il  patrimonio  e  contro  la  persona  (32)  ,  legale
rappresentante   della   societa'   Omissis   effettuava    attivita'
commerciale all'interno di un manufatto in legno, ancorato al terreno
in maniera fissa, con adiacente area recintata adibita  a  parcheggio
per  una  superficie  di  circa  1.500  mq.,  in  totale  assenza  di
concessione   demaniale;   tale   attivita'   e'   stata   esercitata
abusivamente in nome e per conto di  Omissis,  membro  della  fazione
facente capo al boss Omissis (33) . 
    Omissis (34) , con diversi pregiudizi di polizia per ricettazione
e  porto  illegale  di  oggetti  atti  ad  offendere,   nonche'   con
frequentazioni con tale Omissis  (35) , ritenuto fiduciario del  boss
Omissis ed intraneo all'associazione mafiosa di cui questi e' a capo 
(36) , svolgeva, in qualita' di amministratore unico  della  societa'
Omissis attivita' commerciale all'interno di un  manufatto  in  legno
ancorato al terreno in maniera fissa, essendo in possesso di un nulla
osta a firma del geom. Omissis,  con  la  quale  il  predetto  veniva
autorizzato  all'utilizzo  dell'area   richiesta   per   il   periodo
intercorrente tra  il  16  maggio  2013  ed  il  30  settembre  2013:
impropriamente, in quanto il medesimo doveva essere  in  possesso  di
concessione   demaniale,    previo    rilascio    delle    prescritte
autorizzazioni paesaggistico ambientali. 
    Per talune delle situazioni descritte, risultano rilasciati  atti
comunali di autorizzazione e/o nulla osta che appaiono non conformi a
legge, o, quantomeno, atipici nella loro formulazione. Essi, infatti,
ai sensi della vigente normativa, sarebbero dovuto  essere  preceduti
dall'obbligatorio parere paesaggistico - ambientale, mentre,  invece,
sono  stati  rilasciati  con  la  postilla  -  scritta  in  carattere
minuscolo - secondo cui «l'effettivo utilizzo dell'a.d.m. e,  quindi,
l'installazione del manufatto in legno di facile  rimozione,  restano
subordinati           all'acquisizione            dell'autorizzazione
paesaggistico-ambientale e dell'autorizzazione doganale,  nonche'  al
pagamento di canone demaniale ed imposta regionale». 
    I provvedimenti cosi' fatti, quindi,  non  sono  costitutivi  del
diritto di concessione demaniale, in quanto «condizionati» al  futuro
(e comunque mai accertato) rilascio delle autorizzazioni di legge. 
    In  ragione  di  cio',  appare  in   tutta   evidenza   la   loro
illegittimita', di cui, peraltro,  ha  preso  atto  l'amministrazione
comunale, dopo l'insediamento della gestione  commissariale,  che  ha
diffidato - con provvedimenti adottati nel mese di agosto  2013  -  i
soggetti beneficiari a voler rimuovere a proprie  spese  i  manufatti
abusivamente realizzati, dando, al contempo, atto  che  l'occupazione
era avvenuta in violazione degli artt.  54  e  1161  del  cod.  nav.,
nonche' del vincolo ambientale proposto dalla Commissione Provinciale
dell'8  luglio  1967,  pubblicato  come  riepilogo   sulla   Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 1970. Da notare, altresi', che taluni  dei
medesimi soggetti sopra citati, erano  stati  similmente  autorizzati
negli anni 2012, 2011 e 2010. 
    6.8 Appare, altresi', nondimeno preoccupante  ed  emblematica  la
vicenda  legata  all'occupazione  illegittima  di  suolo   demaniale,
mediante il posizionamento di giostre e di apparecchi ludici, ubicate
in Scalea, C.so Mediterraneo, nell'area posta ad ovest della s.s. 18,
antistante la torre Talao, da parte del  gia'  citato  Omissis  e  di
Omissis (37) . 
    Omissis, persona gravata da numerosi precedenti di polizia:  (38)
, e sottoposto a misura restrittiva cautelare in carcere  nell'ambito
dell'operazione «Plinius», 
    come emerge da documentazione del  Comune  di  Scalea,  acquisita
dalla Commissione, aveva ottenuto, con autorizzazione  del  29  marzo
2010, successivamente prorogata anche per il 2011, per il 2012 e  per
il 2013, permesso di installare un chiosco di tipo  «Algida»  di  mq.
16. Con atti del 12  marzo  2013,  inoltre,  al  predetto  era  stata
concessa l'occupazione temporanea di aree  situate  in  Scalea,  C.so
Mediterraneo,   lato   est   Torre   Talao   c/o   cabine    Telecom,
rispettivamente di mq. 40 e di mq. 16, per tutti i giorni festivi dal
31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal  1°  luglio
2013  al  31  agosto  2013;  al  medesimo  soggetto,   inoltre,   con
provvedimento del Comune di Scalea, del 7 aprile 2011, era stata data
licenza per l'esercizio dell'attivita' di spettacolo viaggiante,  con
inserimenti successivi, nella suddetta licenza, di varie  attrazioni,
tra  cui  giostra  per  bambini,  mini  pista  baby-kart   e   giochi
gonfiabili. In totale difformita' da quanto prescritto  dai  suddetti
atti di concessione, invece, da  accertamenti  svolti  congiuntamente
dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai CC. di Scalea e  dalla
Guardia di Finanza di Scalea  (39) , risulta che  il  predetto  abbia
abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest della s.s. 18,
antistante la Torre  Talao,  con  attivita'  ludiche,  per  mq.  1650
totali. In ragione di cio', il Comune, con propria  ordinanza  emessa
il 16 agosto  2013  (e  dunque  soltanto  dopo  l'insediamento  della
gestione commissariale) ha diffidato  Omissis  a  demolire  le  opere
abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale. 
    Similmente, Omissis, gravato da numerosi precedenti di polizia, e
persona ritenuta elemento di spicco del sodalizio criminale avente  a
capo Omissis, titolare  di  licenza  per  l'esercizio  di  spettacolo
viaggiante, aveva ottenuto concessione, in data  12  marzo  2013,  ad
occupare in via temporanea un'area di mq.  40,  per  tutti  i  giorni
festivi dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal
1° luglio 2013 al 31 agosto 2013. 
    Anche in questo caso, in totale difformita' da quanto  prescritto
dai  suddetti   atti   di   concessione,   da   accertamenti   svolti
congiuntamente dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai C.C. di
Scalea e dalla Guardia di Finanza di Scalea (40)  ,  risulta  che  il
predetto abbia abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest
della s.s. 18, antistante la Torre Talao, con attivita' ludiche,  per
mq. 850 totali. In ragione di cio', il Comune, con propria  ordinanza
emessa il 16 agosto 2013 (e dunque soltanto dopo l'insediamento della
gestione commissariale) ha diffidato  Omissis  a  demolire  le  opere
abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale. 
    I predetti soggetti, dunque, anziche'  occupare  l'area  indicata
nei rispettivi atti di concessione, ne avevano occupata un'altra,  di
ben maggiore ampiezza, che appartiene al Demanio dello Stato ed e' di
notevole interesse pubblico,  nella  sostanziale  indifferenza  della
stessa amministrazione comunale concedente, se e' vero che tali aree,
per come emerge dalla citata C. N. R., venivano da anni occupate  nel
periodo estivo dai  medesimi  soggetti  con  le  giostre  ed  i  vari
apparecchi ludici. 
    7.  Una  valutazione  degli  elementi  appena   illustrati,   che
rappresentano la  necessaria  sintesi  della  opera  di  accertamento
condotta dalla Commissione e dell'esito  dell'attivita'  di  indagine
svolta dalla D.D.A. di Catanzaro, non puo' pero' essere svolta, anche
alla luce della vigente normativa e della consolidata giurisprudenza,
che collocando i medesimi nel difficile contesto di Scalea. 
    La recente operazione Plinius, al pari delle altre  attivita'  di
indagine e dei processi celebrati negli anni scorsi, confermano  come
il  territorio  di  Scalea  sia  interessato  dalla  presenza   della
'ndrangheta e, specificamente di  due  consorterie,  facenti  capo  a
Omissis e Omissis, che rientrano  nell'area  di  influenza  del  clan
Omissis, egemone nell'area del Nord Tirreno cosentino. 
    Una cosca della 'ndrangheta che ha ormai esteso i  propri  ambiti
di attivita'  ben  oltre  i  confini  delle  consuete  manifestazioni
criminose quali le estorsioni o il traffico di stupefacenti, tendendo
a espandere  sempre  piu'  la  propria  sfera  di  influenza  sino  a
infiltrarsi nelle  attivita'  imprenditoriali,  cosi'  inquinando  le
libere attivita' economiche. 
    Le  indagini  hanno  ampiamente  evidenziato  l'interesse   degli
esponenti  delle  cosche  anche  per  quanto  riguarda  la   gestione
dell'Amministrazione comunale di Scalea.  Interessi  radicati  e  non
riconducibili al solo periodo in cui Omissis ha ricoperto  la  carica
di Sindaco. 
    Da qui le interferenze  operate  dalle  fazioni  facenti  capo  a
Omissis e Omissis nel corso della campagna  elettorale  del  2010  e,
soprattutto, nella fase successiva, allorquando  si  e'  pesantemente
manifestata la volonta' e la capacita' della criminalita' organizzata
di ingerirsi nell'attivita' della Pubblica Amministrazione. 
    Questa capacita' di ingerenza e' da attribuirsi innanzi tutto  ai
collegamenti con alcuni amministratori di primo piano e alla generale
capacita'  di  condizionamento  nei  confronti   dell'Amministrazione
comunale. 
    Basti considerare che uno degli ex assessori tratti  in  arresto,
Omissis, e' addirittura figlio  di  un  esponente  di  vertice  della
criminalita' organizzata locale, ovvero il piu' volte citato Omissis. 
    Un altro ex assessore, Omissis, e' cugino  del  pure  piu'  volte
citato Omissis. 
    Un altro assessore, Omissis, viene definito addirittura una sorta
di «infiltrato» della criminalita' organizzata in  seno  alla  giunta
comunale. (41) 
    Pesanti imputazioni e indizi  di  collegamento  con  la  malavita
organizzata gravano finanche su un consigliere di minoranza, Omissis. 
    Analoghi indizi, sia pure di diversa gravita' gravano anche sugli
altri indagati, tra cui diversi funzionari comunali. 
    Un'attenzione particolare deve essere ovviamente dedicata  all'ex
sindaco,   Omissis,   che   e'   rimasto    pesantemente    coinvolto
nell'operazione Plinius 
    e la  cui  posizione  appare  invero  particolarmente  grave.  Il
collegamento del Omissis con  la  cosca  e'  descritto  efficacemente
nell'ordinanza di custodia cautelare: «Gestisce gli appalti  comunali
secondo  le  indicazioni  di  Omissis  e  Omissis  e'   costantemente
impegnato a cercare un punto di mediazione fra  le  due  fazioni  per
come si evince in  modo  evidente  nella  gestione  dell'appalto  per
l'assegnazione dei lotti frangivento. Esercita  il  suo  mandato,  in
quella che e' possibile definire una sede ignota ai piu':  lo  studio
Omissis presso il quale non esita a sedere  allo  stesso  tavolo  con
Omissis».  (42) . 
    Il fatto di assoluta gravita' e' certamente la  contestazione  al
Omissis, cosi' come agli ex assessori Omissis, Omissis, Omissis,  del
reato di cui all'art. 416-bis c.p. 
    A carico dei predetti viene,  infatti,  ipotizzato  il  ruolo  di
«organizzatori» dell'associazione di stampo mafioso e  avrebbero,  in
tal senso, conformato «la politica comunale recependo le  indicazioni
dei promotori in particolare:  determinavano  l'aggiudicazione  degli
appalti ad imprese da quelli indicate». 
    Si tratta quindi di qualcosa  di  ben  piu'  grave  del  semplice
collegamento o del «condizionamento» che, come noto, sono gia' di per
se' fattori sufficienti a determinare l'adozione delle misure di  cui
all'art. 143, T.U.E.L. 
    Collegamenti o, quanto meno, condizionamenti, presenti per quanto
riguarda altri soggetti -  amministratori  e  funzionari  comunali  -
coinvolti  nell'operazione  Plinius,  la  cui  attivita'   e'   stata
fortemente condizionata e come tale viziata. Non a caso nei confronti
di Omissis, ex vice sindaco e ex assessore, e dei funzionari Omissis,
Omissis  e  Omissis.  viene  contestato  il   concorso   esterno   in
associazione mafiosa. 
    Inoltre, i delitti contro la pubblica amministrazione  contestati
ai vari indagati, sono in genere  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7,
legge n. 203/1991. 
    Gli elementi circa i collegamenti con la criminalita' organizzata
o quanto  meno  circa  forme  di  condizionamento  della  stessa  nei
confronti di  amministratori  o  funzionari  del  Comune  di  Scalea,
possono quindi ritenersi concreti, univoci e anche  rilevanti,  nella
misura in cui, come si vedra' di  qui  a  poco,  hanno  proiettato  i
propri effetti sulla concreta gestione della Cosa pubblica. 
    Da  quanto  ampiamente  esposto  emerge  infatti  come  in  vari,
delicati settori del Comune di Scalea si siano piu' volte determinate
varie forme di illegittimita'  o  quanto  meno  di  cattiva  gestione
riconducibili ad alterazioni del  procedimento  di  formazione  della
volonta' degli organi elettivi ed  amministrativi,  riconducibili  ai
collegamenti con la criminalita'  organizzata  e  ai  condizionamenti
della medesima. 
    Si tratta di deviazioni  gravi  che  hanno  compromesso  il  buon
andamento  e  l'imparzialita'  dell'amministrazione  comunale  e   il
regolare funzionamento  dei  servizi.  Basti  considerare,  a  titolo
puramente esemplificativo, la vicenda del servizio  di  raccolta  dei
rifiuti solidi urbani o la gestione del demanio. 
    Questa situazione  non  si  e'  tradotta  in  singoli,  ancorche'
deprecabili,  episodi  criminosi,  ma  assume,  nel   quadro   emerso
dall'inchiesta, un vero e proprio connotato di «sistema»,  in  cui  i
principali affari della Cosa pubblica finiscono  per  essere  gestiti
con criteri del tutto disancorati dal pubblico interesse. 
    Gli effetti di tale  situazione  si  ripercuotono,  in  generale,
sulla  situazione  dell'Ente,  gravato  da  problemi   di   difficile
soluzione. 
    Si segnala, in particolare,  lo  stato  di  sostanziale  dissesto
finanziario,  aggravato  negli  anni  dall'incapacita'  dell'Ente  di
riscuotere i tributi locali. 
    Ancora si segnala il disordine, evidenziatosi anche con gli esiti
dell'inchiesta Plinius, nella gestione del  territorio  comunale  (in
particolar modo per quanto concerne le aree che insistono sul demanio
marittimo, in molti casi concesse in  uso  a  domanda  individuale  e
mediante l'emanazione di  provvedimenti  amministrativi  dell'Ufficio
Tecnico, giuridicamente inefficaci, ove esistenti),  orientata  anche
nell'ottica  di  favorire,  come  sopra   descritto,   le   attivita'
imprenditoriali di persone vicine od affiliate alle consorterie della
locale criminalita' organizzata. 
    La  Commissione  ha  evidenziato  l'inesistente,  o  quanto  meno
parzialmente  inesistente,  attivita'  di  controllo  del  territorio
comunale da  parte  della  medesima  amministrazione,  posto  che  le
ordinanze  di  demolizione  delle  opere  abusivamente  allocate  sul
demanio   marittimo   hanno   preso   le   mosse   solo   a   partire
dall'insediamento della gestione commissariale. 
    Altro elemento sintomatico e' il fatto che nel periodo 1° gennaio
2010 - 12 luglio 2013 (oltre  tre  anni),  il  Comune  di  Scalea  ha
richiesto alla Prefettura  di  Cosenza  soltanto  due  certificazioni
antimafia, di cui una il 21 ottobre 2010 e l'altra il 21 maggio 2013,
e cio' nonostante lo stesso Comune avesse sottoscritto - proprio  con
la Prefettura di Cosenza - un protocollo  di  legalita'  nel  settore
degli appalti e concessioni di lavori  pubblici  in  data  14  giugno
2012. 
    Tale dato e' particolarmente significativo, da  un  lato,  se  si
considerano le dimensioni e l'importanza del Comune di Scalea, e,  da
un altro lato,  se  si  considera  che,  nel  periodo  immediatamente
successivo all'inizio della gestione commissariale (15 luglio  2013),
risultano, invece, richieste alla Prefettura di Cosenza dal Comune di
Scalea ben 5 (cinque) certificazioni antimafia. 
    Dagli esiti delle  indagini  giudiziarie  e  dalla  Ordinanza  di
custodia cautelare, piu' volte  citata,  sembra  quindi  emergere  il
quadro di una vasta compromissione di settori nevralgici dell'ente. 
    Gli elementi informativi illustrati si  concentrano  in  un  arco
temporale particolarmente ampio e, almeno dal  2010  in  poi,  in  un
contesto amministrativo caratterizzato dalle forme di collegamento  e
condizionamento particolarmente allarmanti. 
    Infine, non puo' sottacersi che tutte le  vicende  amministrative
innanzi segnalate come particolarmente significative,  finiscono  per
incrociare fatti e persone accomunati  da  un  fattore  ben  preciso:
l'essere direttamente o indirettamente  implicati  nei  fatti  e  nei
contesti criminali da cui e' scaturita l'operazione «Plinius». 
    I rapporti tra  pubblici  amministratori  e  funzionari  con  gli
esponenti della malavita organizzata di Scalea si  sono  tradotti  in
forme di illegalita' funzionali agli interessi della  cosca  medesima
che, secondo il quadro accusatorio  era  addirittura  «presente»  nel
Comune  attraverso  i  massimi  responsabili  politici   del   Comune
medesimo. 
    E' vero che questo quadro  emerge  da  un'ordinanza  di  custodia
cautelare e che non e' stato ancora consacrato, per  cosi'  dire,  in
una «verita'» processuale scaturita da una sentenza. Ma e'  pur  vero
che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, il  quadro  indiziario
idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento  dei  consigli
comunali ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., non implica necessariamente
l'acquisizione di alcuna prova di un collegamento diretto o indiretto
con la  criminalita'  organizzata.  Nel  caso  di  specie  il  quadro
indiziario consacrato nell'Ordinanza di custodia cautelare appare  in
piena aderenza rispetto al dettato normativo. E' infatti,  il  quadro
di un Sindaco e di diversi assessori non «contigui»,  ma  addirittura
organici alla malavita organizzata.  E'  il  quadro  di  un  ex  vice
sindaco e di diversi funzionari comunali ai quali viene contestato il
concorso esterno in associazione mafiosa. 
    Si  tratta  insomma  di  «elementi»   la   cui   valenza   appare
difficilmente contestabile e che sono, si ribadisce, consacrati in un
provvedimento giudiziario. 
    Una siffatta situazione, consolidata negli  anni  e  della  quale
l'Amministrazione Omissis appare ampiamente  responsabile,  non  puo'
che essere risolta  mediante  l'adozione  di  un'incisiva  azione  di
ripristino della legalita' e di buone prassi che rendano il Comune di
Scalea,  capace  di  respingere  anche  in  futuro  i  tentativi   di
infiltrazione da parte della criminalita' organizzata. 
    I suddetti elementi di fatto, letti  alla  luce  della  pervasiva
presenza della criminalita' organizzata nel territorio  di  Scalea  e
dei collegamenti ampiamente esposti, inducono, pertanto,  a  ritenere
che gli stessi siano sintomatici della  sussistenza  dei  presupposti
per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, d.lgs. 18  agosto
2000, n. 267. 
 
                                                   Il prefetto: Tomao 

(1) Il processo fu spostato a Bari per ragioni di ordine pubblico  in
    quanto ebbe ad oggetto, fra gli altri, l'omicidio di Omissis  che
    suscito' un'enorme  eco  perche'  Omissis  era  segretario  della
    Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Paola  e  membro
    del Consiglio Comunale di Cetraro. 

(2) Cfr. pag. 14, ordinanza di custodia cautelare. 

(3) Pag. 14, ordinanza custodia cautelare. 

(4) Pag. 411. 

(5) ibidem. 

(6) Cfr. pagg. 449 e s. O.C.C. n. 2810/09 R.  GIP  del  Tribunale  di
    Catanzaro, cit. 

(7) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare. 

(8) Cfr. pagg. 460 e s. O. C. C. n. 2810/09 R. GIP del  Tribunale  di
    Catanzaro, cit. 

(9) Cfr. pagg. 460 e s. O.C.C. n. 2810/09 R.  GIP  del  Tribunale  di
    Catanzaro, cit. 

(10) Cfr. pagg. 463 e  s.  dell'O.  C.  C.  n.  2810/09  R.  GIP  del
     Tribunale di Catanzaro, cit. 

(11) Cfr. pag. 464 dell'O.C.C. n. 2810/09 R.  GIP  del  Tribunale  di
     Catanzaro, cit. 

(12) Pag. 438, Ordinanza custodia cautelare. 

(13) Cfr. pag. 439 dell'O.C.C. n. 2810/09 R.  GIP  del  Tribunale  di
     Catanzaro, cit. 

(14) La societa' Omissis mandataria e capofila nella costituenda ATI,
     e' riconducibile a Omissis e Omissis.  Quest'ultima  ricopre  la
     carica di amministratore unico della  societa',  che  di  fatto,
     compete a Omissis. La mandante e' l'impresa individuale  Omissis
     di fatto gestita dal figlio del titolare identificato in Omissis
     Ord. Caut. n. 2810/09 R.GIP dell'8 luglio 2013. 

(15) Omissis. 

(16) «I frangivento sono divisi in  piu'  lotti,  ricadono  nell'area
     demaniale che insiste fra la s.s. 18 ed il  litorale  tirrenico,
     si estendono per circa  4  chilometri  e  costeggiano  tutto  il
     centro di Scalea. Sono caratterizzati  da  una  ricca  ed  ampia
     vegetazione costituita, in gran parte,  da  pini  marittimi.  In
     passato,  l'area  demaniale,  detta  anche  ex  consortile,  era
     gestita dal  Consorzio  di  Bonifica  per  conto  della  Regione
     Calabria. Per effetto del D.D.G.R. n. 16066 del 24 ottobre  2007
     che, di fatto, ha completato il trasferimento  delle  competenze
     amministrative, le aree demaniali sono amministrate  dal  Comune
     di Scalea». (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP  dell'8  luglio  2013,
     pag. 170) 

(17) Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 170. 

(18) Omissis 

(19) Missiva n. 8230 dell'Ufficio del Demanio - Settore  n.  1  -  di
     Catanzaro, datata 25 ottobre 2010, protocollata con n. 19528  al
     registro generale 

(20) Omissis, in data 24 novembre  2010,  avvicinava  Omissis  e  gli
     rivolgeva pesanti minacce  «non  permetterti  piu',  di  parlare
     della mia  concessione  altrimenti  saranno  versate  lacrime  e
     sangue dalla tua famiglia, perche' tu sai che  non  sono  io  il
     beneficiario della concessione» e  gli  confermava  che  era  un
     prestanome di Omissis. (Ord. Caut.  n.  2810/09  R.  GIP  dell'8
     luglio 2013, pag. 175). 

(21) Da identificarsi in Omissis. 

(22) «La societa' cooperativa Omissis avente ad oggetto sociale anche
     la gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e dimensione  nonche'
     l'organizzazione e la gestione di servizi, pubblici  e  privati,
     anche mediante il sistema dell'appalto, risulta  costituita,  in
     data  7  ottobre  2011,  con  amministratore  unico   e   legale
     rappresentante proprio Omissis e soci Omissis e Omissis».  (Ord.
     Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 254.) 

(23) Ibidem, pag. 254 

(24) Il vizio e' ancora piu' apprezzabile ove si consideri che  nella
     seconda  determina  si  fa  riferimento   alla   necessita'   di
     approntare una gara comunitaria con un canone annuo superiore ai
     250.000,00 euro annui. Ord.  Caut.  n.  2810/09  R.  GIP  dell'8
     luglio 2013, pag. 274. 

(25) Omissis          

(26) Notizie desunte  da  informativa  dei  C.C.  di  Scalea  del  10
     settembre 2013 

(27) Sottoposto alla misura restrittiva della custodia  cautelare  in
     carcere giusta ordinanza n. 2810/09  R.  GIP  del  Tribunale  di
     Catanzaro, datata 8 luglio 2013 

(28) Omissis    

(29) Omissis  sottoposto  alla  misura  restrittiva  della   custodia
     cautelare in carcere giusta Ordinanza n. 2810/09 R. GIP. 

(30) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013  

(31) Omissis.   

(32) Informazioni fornite dai CC. di Scalea con nota del 10 settembre
     2013 

(33) Cfr. informativa dei C.C. di Scalea del 10 settembre 2013 

(34) Omissis      

(35) Omissis sottoposto  alla  misura  cautelare  della  custodia  in
     carcere giusta ordinanza n. 2810/09 R. GIP dell'8  luglio  2013,
     operazione «Plinius» 

(36) Crf. Informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013 

(37) Omissis     

(38) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013   

(39) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot.  del  3
     agosto 2013    

(40) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot.  del  3
     agosto 2013      

(41) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare   

(42) Ibidem, pag. 439