Art. 13 
 
 
Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici
                elettorali su quotidiani e periodici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla  data  di  indizione  del
referendum, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale
che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo
giorno prima del voto nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, legge
n. 28 del 2000, messaggi politici relativi al referendum sono  tenuti
a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito
comunicato  pubblicato  sulla   stessa   testata   interessata   alla
diffusione di messaggi politici referendari. Per la stampa  periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove
in ragione della periodicita' della testata non sia  stato  possibile
pubblicare  sulla  stessa  nel   termine   predetto   il   comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non potra'  avere  inizio  che
dal  numero  successivo  a  quello  recante  la   pubblicazione   del
comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il  comunicato   sia   stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici referendari  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
referendari durante la campagna  referendaria.  In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.