Art. 14 Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge n. 28 del 2000, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata. Devono recare la dicitura «messaggio referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico diverse da quelle elencate all'art. 7, comma 2, legge n. 28 del 2000.