Art. 14 
 
 
            Pubblicazione di messaggi politici elettorali 
                      su quotidiani e periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge  n.
28 del 2000, devono fornire una corretta rappresentazione del quesito
referendario  ed  essere  riconoscibili,  anche  mediante   specifica
impaginazione in spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo  modalita'
uniformi per ciascuna testata. Devono recare la  dicitura  «messaggio
referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente. 
  2. Sono vietate forme  di  messaggio  politico  diverse  da  quelle
elencate all'art. 7, comma 2, legge n. 28 del 2000.