Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I rifugi alpini esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo
IV  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  come
modificato dal presente decreto, secondo le  indicazioni  di  cui  al
successivo comma, salvo che nei seguenti casi: 
    a) sia stata presentata la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita'  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151. 
  2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi  alpini
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di
capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere  adeguati
ai requisiti  di  sicurezza  antincendio  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,  dal
presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata  al
predetto decreto 9 aprile 1994: 
  9 - Impianti Elettrici; 
  11.2 -  Estintori,  incluso  il  punto  26.3,   lettera   h),   ove
pertinente; 
  13 - Segnaletica di Sicurezza; 
  14 - Gestione della Sicurezza; 
  15 - Addestramento del Personale; 
  17 - Istruzioni di Sicurezza. 
    b) entro due anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i restanti punti della predetta regola tecnica. 
  3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere  a)  e,  b)
del comma precedente. 
  4. Ad ognuna delle scadenze  indicate  al  comma  2  dovra'  essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151 e successive modificazioni. 
  5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza  e  di  prevenzione  incendi,  i  rifugi  alpini
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di
capienza non superiore  a  venticinque  posti  letto,  devono  essere
adeguati ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio  del  decreto  del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo,  dal
presente decreto, entro il termine di  cui  al  precedente  comma  2,
lettera b). 
  6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano