Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere adeguati alle disposizioni del Titolo IV del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato dal presente decreto, secondo le indicazioni di cui al successivo comma, salvo che nei seguenti casi: a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro i termini temporali di seguito indicati: a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti della regola tecnica allegata al predetto decreto 9 aprile 1994: 9 - Impianti Elettrici; 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 - Segnaletica di Sicurezza; 14 - Gestione della Sicurezza; 15 - Addestramento del Personale; 17 - Istruzioni di Sicurezza. b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della predetta regola tecnica. 3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b) del comma precedente. 4. Ad ognuna delle scadenze indicate al comma 2 dovra' essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni. 5. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di capienza non superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come modificato, da ultimo, dal presente decreto, entro il termine di cui al precedente comma 2, lettera b). 6. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2014 Il Ministro: Alfano