Art. 15 
 
 
    Modalita' di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni 
 
  1. Ciascuna  amministrazione  aggiorna  immediatamente  nell'indice
delle  amministrazioni  ogni  modifica  delle  informazioni  di   cui
all'art. 12 e la data di decorrenza della stessa. 
  2. Con la stessa tempestivita'  ciascuna  amministrazione  aggiorna
nell'indice delle amministrazioni la soppressione ovvero la creazione
di una  area  organizzativa  omogenea  specificando  i  dati  di  cui
all'art. 12, comma 2. 
  3. Le amministrazioni aggiornano le informazioni di cui ai commi  1
e 2 utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema  informatico
di gestione dell'indice delle amministrazioni.