IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del  20  gennaio
1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di  Romagna»
e il successivo Regolamento (UE)  n.  701  della  Commissione  del  4
agosto  2010  con  il  quale  e'  stata  approvata  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 63 del 18  marzo  2011,
con il quale l'organismo «Check Fruit  Srl»  con  sede  Bologna,  Via
Cesare Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
per  la  indicazione  geografica  protetta  «Pesca  e  Nettarina   di
Romagna»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 4 marzo 2011; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Pesca e Nettarina di Romagna  e
la Regione Emilia Romagna non hanno  ancora  provveduto  a  segnalare
l'organismo di controllo da autorizzare per  il  triennio  successivo
alla data  di  scadenza  dell'autorizzazione  sopra  citata,  sebbene
sollecitati in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione  geografica  protetta  «Pesca  e
Nettarina di Romagna» anche nella fase intercorrente tra la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite  con  decreto  4
marzo   2011,   fino   all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Check  Fruit
Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24,  con  decreto  4
marzo 2011 ad effettuare i controlli per  la  indicazione  geografica
protetta  «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna»,   registrata   con   il
Regolamento (CE) n. 134  del  20  gennaio  1998,  e'  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo.