(Allegato-Linee guida)
                                                 Allegato-Linee guida 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI  CONTI  SUI  RENDICONTI
  DELLE REGIONI PER L'ANNO 2013, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.
  1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005,  N.  266,  RICHIAMATO
  DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
  MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
    1. Il processo di attuazione del decreto legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre  2012,  n.
213, ha visto le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
al  centro  del  nuovo  sistema   dei   controlli   sulle   Autonomie
territoriali,  le  cui  finalita'  si  compendiano  nell'esigenza  di
garantire il rispetto  delle  regole  contabili  ed  il  pareggio  di
bilancio. 
    L'estensione dei profili  di  indagine,  condotti  dalle  Sezioni
regionali con l'ausilio di innovativi strumenti di monitoraggio e  di
accertamento  della  regolarita'  della  gestione   finanziaria,   ha
consentito alla Corte di acquisire una piu'  approfondita  conoscenza
dei sistemi contabili regionali, del quadro organizzativo all'interno
del quale  questi  operano  e  dell'assetto  dei  relativi  controlli
interni. 
    Nell'ambito delle  verifiche  sulla  gestione  finanziaria  delle
Autonomie regionali e degli enti che compongono il Servizio sanitario
regionale assegnate  alla  Corte  dei  conti  dall'art.  1,  d.l.  n.
174/2012, particolarmente qualificante, in termini di  collaborazione
e di sviluppo sinergico tra organi di controllo interno  ed  esterno,
e' la funzione introdotta dal combinato disposto di cui ai commi 3  e
4, che ha  esteso  agli  Organi  di  revisione  economico-finanziaria
istituiti presso le Regioni le procedure previste dall'art. 1,  commi
166 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266, gia' collaudate nei confronti
degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    Le finalita' di  tale  forma  di  controllo,  svolto  in  stretto
raccordo con il Collegio dei revisori dei conti  presso  le  Regioni,
sono state chiarite dal Giudice delle leggi con la sentenza 20 luglio
2012, n. 198, e confermate, con riferimento alle  Regioni  a  statuto
speciale e alle Province autonome, con sentenza 13 febbraio 2014,  n.
23. In detta pronuncia si ribadisce che "il controllo  esterno  cosi'
configurato, sul modello gia' sperimentato per  gli  enti  locali  e'
ascrivibile alla categoria del riesame di legalita' e regolarita'", e
"concorre alla formazione  di  una  visione  unitaria  della  finanza
pubblica, ai fini  della  tutela  dell'equilibrio  finanziario  e  di
osservanza del patto di stabilita' interno". 
    Il tratto distintivo  di  tale  strumento  puo'  cogliersi  nella
pluralita' di obiettivi assegnati  dall'art.  1,  comma  3,  d.l.  n.
174/2012, che ne connota il carattere di presidio dinamico essenziale
ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e  del
coordinamento della finanza  pubblica,  specificamente  rivolto  alla
"...verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto  di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto  in  materia
di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della  Costituzione,
della   sostenibilita'   dell'indebitamento   e    dell'assenza    di
irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari degli enti". 
    La norma, pur collegandosi alla  originaria  disciplina  relativa
alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle
Amministrazioni regionali, introdotta, per  un  verso,  dall'art.  3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e,  per  altro  verso,
dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  rappresenta
il coerente sviluppo  del  processo  di  attuazione  del  federalismo
fiscale  fondato  su  una  logica  di  maggiore  trasparenza   e   di
responsabilizzazione dei diversi livelli di governo. 
    Tale disciplina, nell'affidare alla Corte dei conti il compito di
verificare, ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte  di  Comuni,  Province,
Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al Patto  di  stabilita'
interno  ed  ai  vincoli  derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione   europea,   rende   operante    nei    confronti    delle
Amministrazioni territoriali un articolato sistema di  controlli  che
deve tener conto dei risultati della gestione delle partecipazioni in
societa' controllate e dei richiamati enti del Servizio sanitario. 
    2. In continuita' con le Linee guida approvate con  deliberazione
n. 6/SEZAUT/2013/INPR, le attuali indicazioni istruttorie si ispirano
ad  esigenze  di  razionalizzazione  e   di   semplificazione   degli
adempimenti richiesti dalla legge, evitando duplicazioni di richieste
di dati e reiterazioni di verifiche aventi  analoghe  caratteristiche
funzionali e metodologiche. 
    Le presenti Linee guida concernono le relazioni del Collegio  dei
revisori presso le Regioni sui  rendiconti  2013,  rinviando  ad  una
successiva   deliberazione   l'individuazione    degli    adempimenti
riguardanti le relazioni sui bilanci preventivi 2014. 
    Alla  luce  delle  verifiche  svolte  dalle  Sezioni   regionali,
chiamate a pronunciarsi, in sede di giudizio  di  parificazione,  sui
rendiconti generali proposti dalle Giunte regionali e, in un  secondo
momento,  sulle  relazioni  dei  Collegi  dei  revisori   dei   conti
concernenti i rendiconti approvati  dai  Consigli  regionali,  si  e'
ritenuto necessario gettare le basi per realizzare un piano  di  piu'
profonda interoperabilita' e  di  cooperazione  tra  la  Corte  e  le
Istituzioni territoriali. Esso, in particolare,  deve  consentire  di
strutturare e di mettere a disposizione degli  operatori  una  "banca
dati  integrata"  che   favorisca   la   gestione   condivisa   delle
informazioni contabili ed extracontabili, sviluppando  un  patrimonio
informativo omogeneo utile anche alla  Sezione  delle  autonomie  per
elaborare il referto annuale. 
    Infatti, le relazioni annuali dei revisori  dei  conti  regionali
sono funzionali anche alle attribuzioni intestate alla Sezione  delle
autonomie, la quale, a mente dell'art. 3, comma 6, l.  n.  20/1994  e
dell'art. 7, comma  7,  l.  n.  131/2003,  riferisce  annualmente  al
Parlamento ed ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito
sulla base dei dati e delle informazioni raccolti anche dalle Sezioni
regionali di controllo. 
    3. In una logica di semplificazione e  di  interoperabilita'  tra
sistemi informativi, in cui le banche dati  governate  dalla  Sezione
delle autonomie convergono progressivamente verso  un  unico  sistema
integrato di finanza territoriale ad interconnessione flessibile,  si
e' ritenuto di non richiedere la produzione di dati gia' presenti  in
altri sistemi informativi (SICO, SIOPE, PATTO). 
    Nella prospettiva  dell'acquisizione  telematica  dei  rendiconti
delle Regioni,  si  e'  inteso  proporre  agli  Organi  di  revisione
economico-finanziaria delle Regioni nuovi  schemi  di  relazione  sui
consuntivi regionali, strutturati in questionari  che  consentono  la
compilazione on line ed il successivo invio  alla  Corte  dei  conti,
utilizzando un modello analogo a quello gia' esistente per  gli  Enti
locali (SIQuEL). 
    Questo processo di cambiamento costituisce un primo  passo  verso
l'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. 23 giugno 2011,  n.
118, in materia di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio delle Regioni, nella prospettiva di far  confluire
le attuali modalita' di raccolta dei dati contabili  in  un  progetto
generale di accesso "concordato" alle  scritture  informatiche  delle
singole Regioni, in grado di  fornire  un  costante  flusso  di  dati
relativi alle  diverse  fasi  gestionali  (sul  modello  del  sistema
informativo integrato RGS - Corte dei conti). 
    Al fine di adeguare le esigenze istruttorie  rappresentate  dalle
Sezioni regionali di controllo e dalla Sezione delle  autonomie  alle
soluzioni  tecnico-informatiche  che  consentano   un   piu'   rapido
adeguamento    del    software,    e'    stata    enucleata     nella
relazione-questionario  una   parte   "fissa",   contenente   "quadri
contabili"  da  aggiornare  nel  tempo,  che  si  aggiunge  a  quella
"variabile", recante "quesiti" relativi a informazioni  di  carattere
qualitativo, cosi' da favorire la gestione informatizzata della banca
dati e circoscrivere l'ambito delle modifiche da apportare, riducendo
i tempi ed i costi di adeguamento del sistema alle revisioni  che  si
renderanno necessarie. 
    Al pari dello scorso anno, lo schema di  relazione  presenta  una
forma sufficientemente flessibile ed aperta, tale  da  consentire  ai
destinatari (che nelle more della effettiva operativita' dei  Collegi
dei  revisori  possono  essere  individuati  nei  Responsabili  delle
ragionerie/uffici   di   bilancio   delle   Regioni)   di   integrare
adeguatamente la  risposta  sintetica,  nella  parte  "quesiti",  con
l'esplicitazione di ogni ulteriore chiarimento  ritenuto  utile  allo
scopo. 
    Per  consentire  l'avvio  della  banca  dati  integrata,   l'arco
temporale preso in considerazione e'  necessariamente  triennale,  il
che consentira', altresi', di verificare, sulla base di dati omogenei
riferiti all'intero triennio, la tenuta complessiva dei documenti  di
programmazione e di esprimere valutazioni anche ai fini del  giudizio
di parificazione del rendiconto. 
    4. Al fine di pervenire a un sempre maggior coordinamento con  le
Sezioni regionali di controllo e le Amministrazioni  controllate,  la
Sezione delle autonomie ha sviluppato le linee operative del presente
documento con il concorso di specifici gruppi di lavoro, composti  in
prevalenza  da  magistrati  assegnati  alle  Sezioni   regionali   di
controllo, integrati da esperti  esterni  selezionati  con  procedura
comparativa per titoli. Il relativo contributo di  analisi  e'  stato
recepito, come pure sono  state  considerate  le  esigenze  operative
delle Amministrazioni regionali emerse in sede di  confronto  con  la
Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  nonche'  con  la
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome. 
    Le Linee guida e la relazione-questionario costituiscono supporto
operativo anche per le Sezioni di controllo nelle Regioni  a  Statuto
speciale e nelle Province autonome, nel  rispetto  degli  ordinamenti
giuridici e degli specifici regimi di autonomia differenziata.  Negli
appositi quadri riservati ai chiarimenti potra'  essere  indicata,  a
cura dei medesimi Enti, la normativa eventualmente applicata in luogo
di quella citata nel testo, in coerenza con le procedure di controllo
previste dai rispettivi ordinamenti. 
    Il risultato del complesso lavoro di  aggiornamento  delle  Linee
guida per le  relazioni  dei  Collegi  dei  revisori  dei  conti  sui
rendiconti delle Regioni per l'esercizio 2013  e'  costituito  da  un
questionario che si articola in due parti.  La  prima,  suddivisa  in
sette sezioni,  compendia  i  tratti  caratteristici  di  particolari
profili gestionali, potenzialmente  idonei  ad  incidere  sulla  sana
gestione economico-finanziaria  dell'Ente;  la  seconda,  invece,  e'
destinata ad implementare la banca dati contabili e  si  articola  in
vari quadri, la cui  compilazione  alimenta  una  serie  di  voci  di
bilancio che vanno a comporre prospetti di sintesi che caratterizzano
la situazione economico-finanziaria dell'Ente. 
    Con riguardo alla prima parte  ("quesiti"),  il  questionario  e'
articolato come di seguito indicato: 
    la prima sezione (Domande preliminari) contiene una  ricognizione
dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario; 
    la seconda sezione (Regolarita' della gestione  amministrativa  e
contabile) riguarda taluni parametri amministrativo-contabili  capaci
di intercettare la  presenza  di  problematiche  nella  gestione  del
personale ovvero di far emergere una  non  corretta  rappresentazione
contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria; 
    la  terza  sezione  (Gestione  contabile)  si  limita  ad  alcune
verifiche in ordine all'avanzo di amministrazione ed  alla  effettiva
consistenza patrimoniale, rinviando la compilazione dei dati numerici
di rendiconto al secondo blocco di domande; 
    la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento  e  rispetto
dei vincoli) e' intesa ad evidenziare  il  rispetto  dei  vincoli  di
indebitamento, con approfondimenti circa l'utilizzo di  strumenti  di
finanza derivata o di altri mezzi di  finanziamento  suscettibili  di
avere potenziali finalita' elusive; 
    la quinta sezione (Organismi partecipati) mira  a  verificare  il
rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione
dei servizi in societa' e altri organismi partecipati, considerando i
risultati di esercizio conseguiti e l'impatto delle relative gestioni
sui bilanci degli enti proprietari; 
    la sesta sezione (Patto di stabilita') contiene parametri diretti
a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi  e  degli  obiettivi
fissati dal patto di stabilita' interno per il 2013; 
    la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e'  diretta  ad
evidenziare la presenza di eventuali criticita' nel finanziamento del
Servizio sanitario regionale e nella relativa gestione contabile. 
    La  seconda  parte  del  questionario  ("quadri  contabili")   e'
suddivisa in tre sezioni, cosi' articolate: 
    ottava sezione (dati contabili) 
    8.1 Entrate 
    8.2 Entrate tributarie 
    8.3 Spese 
    8.4 Risultato amministrazione 
    8.5 Equilibri 
    8.6 Contabilita' speciali 
    8.7 Residui attivi e passivi 
    8.8 Contenimento spese 
    8.9 Conto del patrimonio 
    8.10 Indebitamento 
    8.11 Vincoli indebitamento 
    8.12 SSR indebitamento 
    8.13 Sanita' 
    8.14 Sanita' consolidato 
    nona sezione (Organismi partecipati) 
    9.1 Dati societari 
    9.2 Dati di bilancio 
    9.3 Crediti e debiti 
    9.4 Bilancio consolidato 
    9.5 Affidamenti 
    9.6 Spese dell'ente 
    decima  sezione  (Note)  dedicata  all'inserimento   di   importi
rettificativi, con riferimento a ciascuna posta contabile, nonche' di
eventuali commenti e/o precisazioni. 
    5. Con specifico riferimento alla duplice  funzione  delle  Linee
guida, preordinate tanto ai  giudizi  di  parificazione  quanto  alle
relazioni  sul  rendiconto  approvato  dai  Consigli  regionali,   e'
necessario che i "dati contabili" richiesti  nel  questionario  siano
"validati"  con  priorita'  rispetto  alla  parte  "quesiti",   ossia
immediatamente dopo l'approvazione  del  rendiconto  da  parte  della
Giunta regionale (di norma  entro  il  30  aprile),  per  essere  poi
confermati/rettificati al momento  dell'approvazione  dal  parte  del
Consiglio regionale. 
    Sotto   il   profilo   operativo,    si    evidenzia    che    la
relazione-questionario, che sara' resa disponibile on line nei  tempi
tecnici necessari, previa comunicazione da parte della Sezione  delle
autonomie, potra' mostrare talune differenze di  carattere  meramente
formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale,  per
esigenze legate allo sviluppo del software. 
    Per procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario,
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on line,
selezionare  il  link  "Controllo  e  Referto"  e,   successivamente,
selezionare il sistema ConTe (Contabilita' Territoriale). 
    Per gli utenti gia'  registrati  sul  sistema  SIQuEL  non  sara'
necessario effettuare una nuova registrazione, ma  potranno  accedere
direttamente al sistema ConTe. 
    Per  gli  utenti  sprovvisti  di  credenziali  di  accesso  sara'
necessario eseguire prima la registrazione nel sistema GET - Gestione
Enti Territoriali  (all'interno  dell'Area  "Controllo  e  Referto").
Quindi, dopo avere effettuato la  registrazione  per  il  profilo  di
pertinenza (Presidente del collegio dei revisori - PCR; Collaboratore
del collegio dei revisori - CCR; Responsabile Organismi Partecipati -
ROP; Responsabile Ragioneria/Servizi Finanziari della Regione -  RSF)
e ottenute, via e-mail, user-id e password, sara'  possibile  entrare
sia su ConTe sia su SIQuEL. 
    In    ordine     alle     modalita'     di     gestione     della
relazione-questionario, il sistema ConTe e'  composto  da  due  macro
funzioni distinte: nella parte "Quesiti"  e'  possibile  inserire  il
Questionario in formato .xls  debitamente  compilato,  mentre  l'area
"Quadri contabili" (organizzata  in  diverse  sezioni),  e'  dedicata
all'inserimento dei dati richiesti. 
    Con  la  macro  funzione  "Quadri  contabili"  sara'   consentito
compilare o modificare  ciascuna  sezione  anche  in  tempi  diversi,
salvando a piu' riprese  i  dati  immessi  al  fine  di  memorizzarli
provvisoriamente  prima  dell'invio  finale  ("Validazione").   Sara'
disponibile anche una funzione di annullamento dell'invio  effettuato
("Annulla Validazione"), per permettere l'integrazione/rettifica  dei
dati. 
    Inoltre, si richiama l'attenzione sulla necessita' di inserire  i
dati degli Organismi Partecipati  (sezione  IX  della  parte  "Quadri
Contabili") nell'ambito del sistema SIQuEL, ove e' gia' operativa una
specifica banca dati. Con  le  medesime  modalita',  dovranno  essere
forniti i dati  di  dettaglio  relativi  agli  strumenti  di  finanza
derivata (sezione VIII della parte Quadri Contabili, tabella 8.10.5). 
    All'interno del sistema  ConTe  saranno  fornite  le  indicazioni
necessarie  per  accedere  alle  predette  banche  dati,   oltre   ai
riferimenti per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo
dei sistemi.