IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con Regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione
del 7  marzo  2014,  la  denominazione  «Strachitunt»  riferita  alla
categoria «Formaggi»  e'  iscritta  quale  Denominazione  di  Origine
Protetta  nel  registro  delle  denominazioni  di  origine   protette
(D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette  (I.G.P.)  previsto
dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Denominazione di Origine Protetta «Strachitunt»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale. 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Denominazione di Origine Protetta «Strachitunt», registrata  in  sede
comunitaria con Regolamento (UE) n. 244/2014 del 7 marzo 2014. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Strachitunt»,  possono  utilizzare,  in  sede  di  presentazione   e
designazione del prodotto, la suddetta denominazione  e  la  menzione
«Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 18 marzo 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto