Art. 3 Attivita' finanziate attraverso procedure concorsuali 1. Nell'ambito dell'ammontare di cui all'art. 1 sono destinati: a) 16 milioni di euro per il finanziamento di attivita' di ricerca, classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 9 novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato A, con intensita' di finanziamento massima pari al 100% delle spese sostenute; b) 34 milioni di euro per il finanziamento di attivita' di ricerca classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto 9 novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato A, con intensita' di finanziamento pari al 50% delle spese sostenute per l'attivita' di ricerca industriale e del 25% per le attivita' di sviluppo sperimentale. 2. Le procedure concorsuali di cui al comma precedente si svolgono secondo le disposizioni del decreto 8 marzo 2006.