Art. 3 
 
 
        Attivita' finanziate attraverso procedure concorsuali 
 
  1. Nell'ambito dell'ammontare di cui all'art. 1 sono destinati: 
  a) 16 milioni di euro per il finanziamento di attivita' di ricerca,
classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera a)  del  decreto  9
novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali  secondo  la
ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA)
2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato A, con intensita' di
finanziamento massima pari al 100% delle spese sostenute; 
  b) 34 milioni di euro per il finanziamento di attivita' di  ricerca
classificate in base all'art. 1, comma 2, lettera b)  del  decreto  9
novembre 2012, da affidare tramite procedure concorsuali  secondo  la
ripartizione di cui alla «Tabella III - Piano operativo annuale (POA)
2013 - Ripartizione delle risorse» dell'allegato A, con intensita' di
finanziamento pari al 50% delle spese sostenute  per  l'attivita'  di
ricerca  industriale  e  del  25%  per  le  attivita'   di   sviluppo
sperimentale. 
  2. Le procedure concorsuali di cui al comma precedente si  svolgono
secondo le disposizioni del decreto 8 marzo 2006.