Art. 7 
 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  l. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette,
nelle regioni e province  autonome  interessate  dalla  consultazione
elettorale, messaggi politici  autogestiti  di  cui  all'articolo  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2,  comma
l, lettera b), della presente delibera. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'articolo  3,  comma  4,  per  i  messaggi  trasmessi  sulle  reti
regionali e provinciali. 
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della  presente
delibera,  la  Rai  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  e  alla  Commissione   il   numero   giornaliero   dei
contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo  4,
comma 3, della legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  nonche'  la  loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire in orari di buon  ascolto  piu'  di  una  fascia  oraria.  La
comunicazione  della  Rai  e'  valutata  dalla  Commissione  con   le
modalita' di cui all'articolo 11 del presente provvedimento. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica richiesta, che: 
    a) e' presentata alle sedi  regionali  o  provinciali  della  Rai
delle  regioni   e   delle   province   autonome   interessate   alle
consultazioni elettorali entro i due giorni successivi  allo  scadere
dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature; 
    b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e'  richiesto
da una coalizione, dal candidato a sindaco; 
    c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    d)  specifica  se  e  in  quale  misura  il  richiedente  intende
avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare  ricorso  a
filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti
con il  contributo  tecnico  della  Rai  potranno  essere  realizzati
unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici  predisposti
dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali. 
  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera
a),  la  Rai  provvede  a  ripartire  le  richieste   pervenute   nei
contenitori  mediante  sorteggio,   a   cui   possono   assistere   i
rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. 
  6. Il  calendario  dei  contenitori  e  dei  relativi  messaggi  e'
pubblicato sul sito internet della Rai. 
  7.  I  messaggi  di  cui  al  presente  articolo   possono   essere
organizzati, su  richiesta  della  forza  politica  interessata,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti. 
  8. Per quanto non e' espressamente previsto dal  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28.