Art. 10 
 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito del procedimento istruttorio di  cui  all'art.  9,  il
Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni. 
  2. La delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma  finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute  non  ammissibili,  la
forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi  e
le  modalita'  per  l'attuazione  dell'iniziativa,   stabilisce   gli
obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. 
  3. Il  Soggetto  gestore  trasmette  al  soggetto  beneficiario  la
delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1
unitamente  all'elenco  della  documentazione   necessaria   per   la
sottoscrizione del contratto di contributo in conto  impianti  e  del
contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere
trasmessa al Soggetto gestore entro 45 giorni dalla data di ricezione
della delibera di concessione delle agevolazioni. 
  4. Il Soggetto gestore,  entro  60  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui al comma 3, provvede  a  sottoscrivere  con  il
soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti  e
a stipulare il contratto di finanziamento agevolato che disciplina le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il  rimborso  del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per
il soggetto beneficiario.