Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno non inferiore al 30 per cento delle spese ammissibili. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30 per cento del contributo in c/impianti concesso, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria a scalare ovvero di polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2013, n. 19. 2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e della Regione Campania (www.regione.campania.it). 3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4. 4. Alle singole erogazioni di contributo in conto impianti e' operata una ritenuta a garanzia pari al 10 per cento della quota maturata e una ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile. Le modalita' di erogazione della ritenuta a garanzia sono indicate nella circolare di cui all'art. 6, comma 2. La ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento della spesa ammissibile e' erogata condizionatamente alla verifica delle seguenti condizioni: a) accertamento, da parte del Soggetto gestore, del regolare completamento del programma degli investimenti; b) integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale concordato; c) assunzione del personale come definito all'art. 5, comma 10, in percentuale non inferiore al 20 per cento dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a tre addetti.