Art. 11 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai
soggetti beneficiari avviene sulla  base  di  fatturazioni  di  spesa
debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa  su
ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori  (SAL),
ciascuno non inferiore al 30 per cento delle  spese  ammissibili.  E'
fatta  salva  la  possibilita'  per  il  soggetto   beneficiario   di
richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione  a  titolo
di anticipazione, svincolata  dall'avanzamento  del  programma  degli
investimenti, di importo non superiore al 30 per cento del contributo
in c/impianti concesso, previa presentazione di  idonea  fideiussione
bancaria a scalare  ovvero  di  polizza  assicurativa  a  favore  del
Soggetto gestore, di pari importo,  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo  schema  di  cui
alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n.  43138,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  23  gennaio
2013, n. 19. 
  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e  alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da  utilizzare
sono   resi   disponibili   nei    siti    del    Soggetto    gestore
(www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it) e  della  Regione
Campania (www.regione.campania.it). 
  3. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle  singole  quote
di agevolazione previa effettuazione della verifica  in  merito  alla
vigenza e alla regolarita'  contributiva  del  soggetto  beneficiario
nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto  di  contributo
in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato  di  cui
all'art. 10, comma 4. 
  4. Alle singole erogazioni  di  contributo  in  conto  impianti  e'
operata una ritenuta a garanzia pari al  10  per  cento  della  quota
maturata e una ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per cento
della spesa ammissibile. Le modalita' di erogazione della ritenuta  a
garanzia sono indicate nella circolare di cui all'art. 6, comma 2. La
ritenuta aggiuntiva sino a concorrenza del 3 per  cento  della  spesa
ammissibile e' erogata condizionatamente alla verifica delle seguenti
condizioni: 
    a) accertamento, da parte  del  Soggetto  gestore,  del  regolare
completamento del programma degli investimenti; 
    b)   integrale   conseguimento    dell'obiettivo    occupazionale
concordato; 
    c) assunzione del personale come definito all'art. 5,  comma  10,
in  percentuale  non  inferiore  al  20  per  cento   dell'incremento
occupazionale previsto e comunque  in  numero  non  inferiore  a  tre
addetti.