Art. 12 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali modifiche sostanziali del programma o  variazioni  del
soggetto beneficiario devono  essere  tempestivamente  comunicate  al
Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando
le proposte di modifica  o  di  variazione  non  sono  approvate,  il
Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 
  2. Il subentro di un nuovo  soggetto  beneficiario  e'  ammissibile
solo se conseguente a fusione,  scissione,  conferimento  o  cessione
d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura
privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al  soggetto
richiedente e/o beneficiario  ne  subentri  un  altro  a  seguito  di
fusione, scissione, conferimento  o  cessione  d'azienda  o  di  ramo
d'azienda, il nuovo soggetto  puo'  richiedere  di  subentrare  nella
titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa,  della  concessione
delle agevolazioni. Ai fini del subentro: 
    a)  il  soggetto  subentrante  sottoscrive,   con   le   medesime
modalita',  le  dichiarazioni,  gli  impegni,  e  gli  obblighi  gia'
sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  in  sede  di   domanda   di
agevolazione e aggiorna i dati  e  le  informazioni  contenute  nella
domanda medesima, limitatamente alla  parte  variata  a  seguito  del
subentro medesimo; 
    b)  il  Soggetto  gestore  verifica,  con  riferimento  al  nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto  della
domanda di agevolazione, la sussistenza dei  requisiti  soggettivi  e
oggettivi  per  la  concessione  o  la  conferma  delle  agevolazioni
medesime; 
    c) la dimensione del soggetto  subentrante  e'  rilevata,  con  i
criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento  alla  data  in
cui lo  stesso  diviene  legittimamente  titolare  del  programma  e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui  si
tratta; 
    d)  le  agevolazioni  sono  calcolate  sulla  base  della  misura
agevolativa massima relativa al soggetto  subentrante;  nel  caso  di
concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non  puo',
comunque, superare l'importo indicato nella  delibera  originaria  di
concessione delle agevolazioni. Qualora  l'operazione  societaria  di
cui si tratta abbia effetto nel  corso  del  prescritto  quinquennio,
ovvero  triennio  per  le  piccole  e  medie  imprese,  d'obbligo  di
mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo  delle  agevolazioni  si
tiene conto delle frazioni di  detto  periodo  relative  al  soggetto
originario ed a quello subentrante. 
  3.  Il  Soggetto  gestore   procede   all'esame   delle   modifiche
sostanziali e delle variazioni di cui  al  comma  1,  valutandone  in
particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e  sulla
qualificazione   del   soggetto   beneficiario,   dando    tempestiva
comunicazione  al  soggetto  beneficiario  dell'esito  dell'attivita'
istruttoria effettuata. 
  4. In caso di modifiche sostanziali del programma di  investimento,
il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita'
tecnica ed economica del programma stesso ed  effettua  il  ricalcolo
delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare
l'importo  indicato  nella  delibera  di  concessione.  Nel  caso  di
contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei  requisiti
di validita' tecnica ed economica  del  programma  proposto  nel  suo
complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art.  5,  comma
5.