Art. 12 Variazioni 1. Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di modifica o di variazione non sono approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario e' ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto puo' richiedere di subentrare nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi gia' sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo; b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante e' rilevata, con i criteri di cui all'art. 4, comma 4, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta; d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato nella delibera originaria di concessione delle agevolazioni. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante. 3. Il Soggetto gestore procede all'esame delle modifiche sostanziali e delle variazioni di cui al comma 1, valutandone in particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attivita' istruttoria effettuata. 4. In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento, il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nella delibera di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica e' riferita al permanere dei requisiti di validita' tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso all'art. 5, comma 5.