Art. 15 Revoche 1. Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario: a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario; c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto all'art. 5, comma 9, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale; f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; h) effettui operazioni societarie di cui all'art. 12, comma 2, in assenza dell'autorizzazione del Soggetto gestore; i) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale esterno alla Macro area di crisi, ovvero in altro comune all'interno della stessa senza la preventiva autorizzazione del Soggetto gestore anteriormente al completamento del programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto; m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore; n) non realizzi il programma occupazionale nel rispetto dei termini indicati all'art. 5, comma 11; o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro; p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b), e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e' totale; 3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a), la revoca e' parziale, in relazione alle spese afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca e' totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato; nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca e' totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca e' parziale, ed e' commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora resi nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse; nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca e' totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma d'investimento; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del programma d'investimento; nelle fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca e' parziale ed e' commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Soggetto gestore; 4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2014 Il Ministro: Zanonato Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1129