Art. 15 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate totalmente  o  parzialmente  ed  i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo programma  oggetto  della  concessione
abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura,
ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme
statali, regionali o  comunitarie  o  comunque  concesse  da  enti  o
istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento comunitario; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso ovvero  non  corrisponda  gli
interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; 
    e) non porti  a  conclusione,  entro  il  termine  stabilito,  il
programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi  di
forza maggiore e/o le  proroghe  autorizzate  dal  Soggetto  gestore,
ovvero, nel caso previsto  all'art.  5,  comma  9,  il  programma  di
investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e
funzionale; 
    f)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
programma degli investimenti ovvero prima che siano trascorsi 5 anni,
o 3 anni per le piccole e  medie  imprese,  dal  completamento  degli
investimenti; 
    g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel programma di  investimento  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, ovvero
cessi l'attivita' prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni  per  le
piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti; 
    h) effettui operazioni societarie di cui all'art. 12, comma 2, in
assenza dell'autorizzazione del Soggetto gestore; 
    i) trasferisca l'attivita' produttiva in un  ambito  territoriale
esterno alla Macro area di crisi, ovvero in altro comune  all'interno
della stessa senza la preventiva autorizzazione del Soggetto  gestore
anteriormente  al  completamento  del  programma  degli  investimenti
ovvero prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per  le  piccole  e
medie imprese, dal completamento degli investimenti; 
    l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto  gestore
circa realizzazione del programma degli investimenti e  sul  rispetto
degli obblighi previsti dal presente decreto; 
    m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la  conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in
esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale
autorizzazione del Soggetto gestore; 
    n) non realizzi  il  programma  occupazionale  nel  rispetto  dei
termini indicati all'art. 5, comma 11; 
    o) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro; 
    p) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  e  dai  contratti  di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 
  2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere  b),
e), h), l), m), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse e'
totale; 
  3. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 1, lettera  a),
la revoca e' parziale, in  relazione  alle  spese  afferenti  i  beni
oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa
a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca  e'  totale
nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga  rilevato  a
seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che  l'impresa  ne  abbia
dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei  beni
oggetto   di   altre   agevolazioni   determini   il    venir    meno
dell'organicita' e funzionalita' dell'originario programma agevolato;
nella fattispecie di cui alla lettera c), la  revoca  e'  totale  nel
caso in cui la dichiarazione mendace o gli  atti  falsi  siano  stati
resi ai fini della  concessione  delle  agevolazioni;  la  revoca  e'
parziale, ed e' commisurata agli indebiti  vantaggi  goduti,  qualora
resi  nelle  fasi  di  fruizione  ed  erogazione  delle  agevolazioni
concesse; nella fattispecie di cui alla  lettera  d),  la  revoca  e'
totale  nel  caso   di   mancato   pagamento   degli   interessi   di
preammortamento alla scadenza prevista; la revoca e' limitata al solo
contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due  rate
del piano di rimborso; nella fattispecie di cui alla lettera  f),  la
revoca e' totale se le condizioni previste si verificano prima  della
ultimazione del programma d'investimento; la revoca e' parziale ed e'
commisurata al  periodo  di  mancato  utilizzo  rispetto  all'obbligo
stabilito,   qualora   le   predette   condizioni   si    verifichino
successivamente all'ultimazione del programma  d'investimento;  nelle
fattispecie di cui alle lettere g) e i), la revoca e' totale nel caso
in  cui  non  sia  stata  preventivamente   richiesta   ed   ottenuta
l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca e'  parziale  ed  e'
commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi  autorizzati  dal
Soggetto gestore; 
  4. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o  in  parte  il
beneficio gia' erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano
i  presupposti,  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2014 
 
                                                Il Ministro: Zanonato 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1129