Art. 2 
 
 
            Ambito di applicazione e risorse disponibili 
 
  1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree  colpite  da  crisi
industriale nella regione Campania attraverso la valorizzazione della
vitalita'  imprenditoriale  e   delle   potenzialita'   dei   singoli
territori, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  del
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  23  luglio  2009  e
successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce  i  termini,  le
modalita' e le  procedure  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso,  nonche'  i  criteri  di  selezione  e  valutazione  per  la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore  di  programmi
di investimento finalizzati al rilancio industriale della Macro  area
di crisi e/o alla riqualificazione del suo sistema produttivo. 
  2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di  cui
al presente decreto sono pari a euro 53.400.000,00,  cosi'  ripartite
tra le singole aree di crisi: 
    euro  10.680.000,00,  pari  al  20,0  per  cento  delle   risorse
complessive, all'Area di crisi di Airola; 
    euro  7.155.600,00,  pari  al  13,4  per  cento   delle   risorse
complessive, all'Area di crisi di Acerra; 
    euro  7.155.600,00,  pari  al  13,4  per  cento   delle   risorse
complessive, all'Area di crisi di Avellino; 
    euro  14.204.400,00,  pari  al  26,6  per  cento  delle   risorse
complessive, all'Area di crisi di Caserta; 
    euro  14.204.400,00,  pari  al  26,6  per  cento  delle   risorse
complessive, all'Area di crisi di Castellammare di Stabia. 
  3. Le risorse assegnate alle singole aree di crisi  possono  essere
incrementate con provvedimento del Comitato esecutivo,  nel  rispetto
delle proporzioni  indicate  al  comma  2,  a  valere  sulle  risorse
eventualmente  non  impegnate  per  l'attuazione   degli   interventi
previsti dall'Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici
da  realizzare  nei  territori  dei  Comuni  della  Regione  Campania
ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale  individuate  dalla
terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite  ricorso  al
regime di aiuto dei Contratti di sviluppo. Qualora, a  seguito  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 9,  comma  4,  residuino
risorse, in una o piu' Aree di crisi, rispetto a quelle  indicate  al
comma  2,  il  Soggetto  gestore  e'  autorizzato  a  ripartire,   in
proporzione agli eventuali fabbisogni  delle  altre  graduatorie,  le
risorse in eccesso tra le altre Aree di crisi per le quali  vi  siano
ancora domande da soddisfare.