Art. 2 Ambito di applicazione e risorse disponibili 1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale nella regione Campania attraverso la valorizzazione della vitalita' imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale della Macro area di crisi e/o alla riqualificazione del suo sistema produttivo. 2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 53.400.000,00, cosi' ripartite tra le singole aree di crisi: euro 10.680.000,00, pari al 20,0 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Airola; euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Acerra; euro 7.155.600,00, pari al 13,4 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Avellino; euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Caserta; euro 14.204.400,00, pari al 26,6 per cento delle risorse complessive, all'Area di crisi di Castellammare di Stabia. 3. Le risorse assegnate alle singole aree di crisi possono essere incrementate con provvedimento del Comitato esecutivo, nel rispetto delle proporzioni indicate al comma 2, a valere sulle risorse eventualmente non impegnate per l'attuazione degli interventi previsti dall'Avviso pubblico per la selezione di progetti strategici da realizzare nei territori dei Comuni della Regione Campania ricadenti nelle aree colpite da crisi industriale individuate dalla terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione tramite ricorso al regime di aiuto dei Contratti di sviluppo. Qualora, a seguito della formazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 4, residuino risorse, in una o piu' Aree di crisi, rispetto a quelle indicate al comma 2, il Soggetto gestore e' autorizzato a ripartire, in proporzione agli eventuali fabbisogni delle altre graduatorie, le risorse in eccesso tra le altre Aree di crisi per le quali vi siano ancora domande da soddisfare.