Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi, relativi a unita' produttive ubicate nella Macro area di
crisi,  finalizzati  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di
innovazione,   miglioramento   competitivo   e   tutela    ambientale
riguardanti una delle seguenti attivita': 
    a) sezione C della  classificazione  delle  attivita'  economiche
Ateco 2007; 
    b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di
cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco,  nei  limiti
indicati al punto 1 dell'allegato n. 1 al presente decreto; 
    c) attivita' di servizi elencate al punto 2 dell'allegato n. 1. 
  2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), in
conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti  da  disposizioni
comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni  i  programmi  di
investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai  settori
della  siderurgia,   della   cantieristica   navale,   dell'industria
carboniera e delle fibre sintetiche,  come  individuate  al  punto  3
dell'allegato n. 1. Ulteriori precisazioni in merito al settore della
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli   sono
indicate al punto 4 dell'allegato n. 1. 
  3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono: 
    a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione
di  soluzioni  tecniche,  organizzative  e/o  produttive   innovative
rispetto al mercato di riferimento; 
    b) l'ampliamento e/o la  riqualificazione  di  unita'  produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi  o  cambiamento  fondamentale  del   processo   produttivo
complessivo; 
    c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto  2
dell'allegato n. 1. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni,  i  programmi  di
investimento devono comunque prevedere un incremento occupazionale. 
  5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo
programma di investimento.  Uno  stesso  programma  non  puo'  essere
suddiviso in piu' domande di agevolazione. 
  6.  Ciascun  programma  di  investimento  deve   essere   da   solo
sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica
unita' produttiva  ubicata  in  una  delle  aree  di  crisi  indicate
all'art. 1, comma 1, lettera e). Nel caso  di  contratto  di  rete  i
singoli  programmi  debbono   risultare   strettamente   connessi   e
funzionali  al  miglioramento  della  competitivita'  delle   imprese
aderenti ed essere tutti ubicati in una medesima area  di  crisi  tra
quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera e). 
  7. Sono ammessi  alle  agevolazioni  i  programmi  il  cui  importo
complessivo non sia inferiore a euro 1.000.000,00 e non sia superiore
a euro 20.000.000,00. Esclusivamente per le attivita' di  servizi  di
cui al comma  1,  lettera  c),  l'importo  minimo  dei  programmi  di
investimento e' pari a euro 500.000,00. 
  8.  I  programmi  devono  essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui  all'art.  8.  Per
avvio del programma si intende la data  del  primo  titolo  di  spesa
ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui  titoli
di spesa, ivi compresi  quelli  relativi  ad  acconti,  abbiano  data
antecedente a quella di presentazione della domanda di  agevolazioni,
anche  se  non  rendicontati.   Non   sono   considerate,   ai   fini
dell'individuazione della data  di  avvio  del  programma,  le  spese
riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non  sono  ammissibili
alle agevolazioni i programmi  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 
  9. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di
stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto
di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma  4,  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2017. La  data  di  chiusura  del  programma
coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa  ammissibile.
Entro 30 giorni da tale  data  il  soggetto  beneficiario  deve  dare
comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma  degli
investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del
programma gli investimenti previsti siano stati  realizzati  solo  in
parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli  titoli
di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che
siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza  di  tale  termine.
Cio', comunque, a condizione che le  spese  effettivamente  sostenute
configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e
funzionale  rispetto  alle  finalita'  poste  a  base  del   giudizio
favorevole espresso  in  sede  istruttoria.  In  caso  contrario,  si
procede alla  revoca  della  delibera  di  concessione  per  l'intero
importo delle agevolazioni  attribuite.  Su  richiesta  motivata  del
soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una  proroga
del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi. 
  10. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo
fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza
dei requisiti professionali,  prioritariamente  alla  assunzione  dei
lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino  percettori  di
CIG o risultino iscritti alla liste di mobilita',  al  momento  della
nuova assunzione. 
  11. I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro  dodici
mesi dalla data di chiusura  del  programma  degli  investimenti,  il
programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui
al  presente  decreto.  Nel   caso   di   decremento   dell'obiettivo
occupazionale nei limiti del 50 per  cento  di  quanto  previsto,  le
agevolazioni  sono   proporzionalmente   revocate.   Per   decrementi
superiori al 50 per cento la revoca e' totale. 
  12. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui  all'art.  7,
la  revoca  parziale,   nel   caso   di   decremento   dell'obiettivo
occupazionale nei  limiti  del  50  per  cento  di  quanto  previsto,
comporta l'applicazione  di  un  tasso  corrispondente  al  tasso  di
riferimento per il credito agevolato - operazioni  oltre  18  mesi  -
settore industria,  pubblicato  dall'Associazione  Bancaria  Italiana
(ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale
alla occupazione realizzata, espressa in termini percentuali rispetto
a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca
totale  comporta  la   restituzione   integrale   del   finanziamento
accordato.