Art. 5 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi, relativi a unita' produttive ubicate nella Macro area di crisi, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attivita': a) sezione C della classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007; b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati al punto 1 dell'allegato n. 1 al presente decreto; c) attivita' di servizi elencate al punto 2 dell'allegato n. 1. 2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate al punto 3 dell'allegato n. 1. Ulteriori precisazioni in merito al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono indicate al punto 4 dell'allegato n. 1. 3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono: a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unita' produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 2 dell'allegato n. 1. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi di investimento devono comunque prevedere un incremento occupazionale. 5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. 6. Ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva ubicata in una delle aree di crisi indicate all'art. 1, comma 1, lettera e). Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitivita' delle imprese aderenti ed essere tutti ubicati in una medesima area di crisi tra quelle indicate all'art. 1, comma 1, lettera e). 7. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.000.000,00 e non sia superiore a euro 20.000.000,00. Esclusivamente per le attivita' di servizi di cui al comma 1, lettera c), l'importo minimo dei programmi di investimento e' pari a euro 500.000,00. 8. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilita'. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. 9. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 10, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data e' compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Cio', comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalita' poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca della delibera di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore puo' disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi. 10. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alla liste di mobilita', al momento della nuova assunzione. 11. I soggetti beneficiari si impegnano a concludere, entro dodici mesi dalla data di chiusura del programma degli investimenti, il programma occupazionale proposto nella domanda di agevolazioni di cui al presente decreto. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca e' totale. 12. Con riferimento al finanziamento agevolato di cui all'art. 7, la revoca parziale, nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50 per cento di quanto previsto, comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato - operazioni oltre 18 mesi - settore industria, pubblicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, ridotto in misura proporzionale alla occupazione realizzata, espressa in termini percentuali rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca totale comporta la restituzione integrale del finanziamento accordato.