Art. 6 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. 2. Il Ministero, con propria successiva circolare, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.