Art. 6 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli  2423
e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle  finalita'
del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. 
  2. Il Ministero,  con  propria  successiva  circolare,  provvede  a
fornire le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese
ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.