Art. 9 Istruttoria dei programmi 1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione, procede a verificare il rispetto delle modalita' e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonche' la completezza e la regolarita' della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida e' respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Accertata la regolarita' e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza dei programmi di investimento presentati ai criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le domande di agevolazione che abbiano superato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di una attivita' di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui e' articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonche' la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue e' ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria, in riferimento alle singole aree di crisi, dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3. 5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito e' disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimo nell'ordine di graduatoria puo' essere ammesso alla valutazione di merito, previa accettazione del proponente, a condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di risorse finanziarie non inferiore al 33 per cento della spesa ammissibile. I programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilita' delle risorse, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora, entro il 30 giugno 2015, si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria. 6. Qualora piu' programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento che prevede il maggiore incremento occupazionale. In caso di parita' di incremento occupazionale si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 7. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato esecutivo. 8. Il Comitato esecutivo, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al comma 4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato esecutivo, pubblica la graduatoria nel sito www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento. 9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti dei programmi utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di cui al comma 4, invitandoli a fornire la documentazione necessaria per detta valutazione, definita nella circolare del Ministero di cui all'art. 6, comma 2. 10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, i soggetti interessati devono inviare la documentazione richiesta secondo le modalita' e gli schemi definiti dal Ministero con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi disponibili nei siti del Soggetto gestore (www.invitalia.it), del Ministero (www.mise.gov.it), e della Regione Campania (www.regione.campania.it). 11. La documentazione di cui al comma 10 e' oggetto, nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione: a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale; b) ammissibilita' degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita' del progetto; c) potenzialita' del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing; d) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. 12. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni: a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma; b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma; c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni; e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni. 13. Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione di merito, il periodo di validita' del Regolamento GBER sia decorso, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla approvazione del nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo di programmazione 2014/2020 e alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.