Art. 9 
 
 
                      Istruttoria dei programmi 
 
  1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di  presentazione
delle domande di agevolazione, procede a verificare il rispetto delle
modalita'  e  delle   condizioni   stabilite   per   l'accesso   alle
agevolazioni,  nonche'  la  completezza  e   la   regolarita'   della
documentazione  ricevuta.  La  domanda  non  considerata  valida   e'
respinta dal Soggetto gestore con  una  specifica  nota  al  soggetto
richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Accertata la regolarita'  e  la  completezza  della  domanda  di
agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla  preliminare  verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 da  parte  dei  soggetti
proponenti  e  della  rispondenza  dei  programmi   di   investimento
presentati ai criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5.  Nel  caso
di insussistenza delle condizioni di accesso  alle  agevolazioni,  il
Soggetto gestore comunica al soggetto  richiedente  l'esito  negativo
del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla  citata  legge  n.
241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Le domande di agevolazione che abbiano superato le verifiche  di
cui ai commi 1 e  2  sono  oggetto  di  una  attivita'  di  selezione
mediante  l'applicazione  dei   criteri   di   valutazione   indicati
nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri  in  cui  e'
articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi  di
investimento, nonche' la soglia minima per  l'accesso  alla  fase  di
valutazione di merito. Il punteggio che ogni  programma  consegue  e'
ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 
  4. L'attivita' di selezione termina con la predisposizione  di  una
proposta di graduatoria, in riferimento alle singole aree  di  crisi,
dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione  di
merito  secondo  l'ordine  decrescente  del   punteggio   determinato
applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al comma 3. 
  5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
programmi  di  investimento  che  conseguono  un  punteggio  pari   o
superiore a 50.  L'avvio  alla  fase  di  valutazione  di  merito  e'
disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili
nella graduatoria di cui al comma 4, seguendo  l'ordine  decrescente,
dalla  prima   fino   all'esaurimento   delle   risorse   finanziarie
disponibili. L'ultimo nell'ordine di graduatoria puo' essere  ammesso
alla valutazione di merito, previa  accettazione  del  proponente,  a
condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di  risorse  finanziarie
non inferiore al 33 per cento della spesa  ammissibile.  I  programmi
ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilita' delle  risorse,
possono essere avviati alla fase di valutazione  di  merito  qualora,
entro  il  30  giugno  2015,  si  liberino  risorse   precedentemente
destinate a programmi aventi posizione piu' alta nella graduatoria. 
  6. Qualora piu' programmi di  investimento  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio, e' data priorita' al programma di investimento  che
prevede il maggiore incremento occupazionale. In caso di  parita'  di
incremento occupazionale si tiene conto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione delle domande. 
  7. Entro 90 giorni dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione
delle  domande  di  agevolazione  il  Soggetto  gestore  provvede   a
trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato esecutivo. 
  8. Il Comitato esecutivo, entro 15  giorni  dalla  trasmissione  da
parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria  di  cui  al
comma 4, provvede  ad  approvare  la  stessa.  Il  Soggetto  gestore,
successivamente all'approvazione da  parte  del  Comitato  esecutivo,
pubblica  la  graduatoria   nel   sito   www.invitalia.it.   Con   la
pubblicazione si considera effettuata la  comunicazione  ai  soggetti
interessati circa l'esito del procedimento. 
  9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione  della  graduatoria,
il  Soggetto  gestore  invia  una   comunicazione,   mediante   posta
elettronica certificata (PEC), ai soggetti proponenti  dei  programmi
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di cui al  comma  4,
invitandoli  a  fornire  la  documentazione  necessaria   per   detta
valutazione, definita nella circolare del Ministero di  cui  all'art.
6, comma 2. 
  10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma 9, i soggetti  interessati  devono  inviare  la  documentazione
richiesta secondo le modalita' e gli schemi  definiti  dal  Ministero
con la circolare di cui all'art. 6, comma 2, e resi  disponibili  nei
siti  del  Soggetto   gestore   (www.invitalia.it),   del   Ministero
(www.mise.gov.it),       e       della        Regione        Campania
(www.regione.campania.it). 
  11. La documentazione di cui al comma 10 e' oggetto, nel termine di
90 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di
una valutazione di merito, comprendente un colloquio con  i  soggetti
proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto
imprenditoriale, basata sui seguenti criteri di valutazione: 
    a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci  e/o  del  management  aziendale,  in
relazione alla pregressa  esperienza  lavorativa  e/o  professionale,
rispetto al progetto imprenditoriale; 
    b) ammissibilita' degli investimenti  in  termini  di  pertinenza
rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalita'
del progetto; 
    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing; 
    d) fattibilita' e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  12. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni,  sulla  base
della documentazione di cui al comma 10, il Soggetto gestore verifica
che il programma degli investimenti generi un  effetto  incentivante,
ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) incremento rilevante, per effetto  delle  agevolazioni,  delle
dimensioni del programma; 
    b) estensione rilevante, per effetto  delle  agevolazioni,  della
portata del programma; 
    c)  incremento  rilevante,  per   effetto   delle   agevolazioni,
dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma; 
    d)  riduzione  significativa  dei  tempi  di  realizzazione   del
programma oggetto delle agevolazioni; 
    e) mancata realizzazione del programma  proposto  in  assenza  di
agevolazioni. 
  13. Nel caso in cui,  al  termine  della  fase  di  valutazione  di
merito, il periodo di validita' del Regolamento GBER sia decorso,  la
concessione delle agevolazioni e' subordinata alla  approvazione  del
nuovo Regolamento generale di esenzione per il successivo periodo  di
programmazione  2014/2020  e  alla  verifica   del   rispetto   delle
condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.