Art. 25 
 
 
                        Notifica individuale 
 
  1. Per i progetti  di  ricerca  e  sviluppo  la  determinazione  di
concessione  delle  agevolazioni   e'   subordinata   alla   notifica
individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte  della
Commissione  europea,  secondo  quanto  previsto   dalla   disciplina
comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione, qualora: 
    a) in caso di progetto prevalentemente  di  ricerca  industriale,
l'importo dell'aiuto supera 10 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto; 
    b) in caso di progetto prevalentemente di sviluppo  sperimentale,
l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro  per  impresa  e  per
progetto.