Art. 3 
 
  E' istituito,  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e  statistici  -  Direzione  generale  per  il  trasporto
pubblico locale, un Tavolo  tecnico  permanente  con  il  compito  di
esprimere un parere vincolante sulle richieste di deroghe alle «Norme
Tecniche», cosi' determinato nella sua composizione: 
    Presidente:  il  Direttore  della  Direzione  generale   per   il
trasporto pubblico locale; 
  Membri effettivi: 
    due rappresentanti della  Direzione  generale  per  il  trasporto
pubblico locale; 
    due rappresentanti di R.F.I. S.p.A.; 
    un rappresentante del Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei
Vigili del  Fuoco,  del  Soccorso  Pubblico  e  della  Difesa  Civile
designato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
    un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per la  Sicurezza  delle
Ferrovie; 
    un rappresentante dei Gestori delle Ferrovie Regionali; 
    Segretario: un rappresentante della  Direzione  generale  per  il
trasporto pubblico locale. 
  In caso di  assenza  o  impedimento  dei  membri  effettivi  o  del
segretario,  gli  stessi  sono  sostituiti  da   altrettanti   membri
supplenti. 
  La partecipazione al Tavolo tecnico permanente non comporta oneri a
carico del bilancio dello Stato.