Art. 11 
 
 
 Modifiche all'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. L'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 20  del  26  marzo  2008,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Funzione di revisione interna). 
  1. Le imprese  istituiscono  una  funzione  di  revisione  interna,
incaricata di monitorare e valutare l'efficacia  e  l'efficienza  del
sistema di controllo interno e la necessita'  di  adeguamento,  anche
attraverso attivita' di supporto e di consulenza alle altre  funzioni
aziendali. 
  2. La funzione di revisione interna  deve  presentare  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) la collocazione della  funzione  nell'ambito  della  struttura
organizzativa  deve  essere  tale  da  garantirne  l'indipendenza   e
l'autonomia, affinche'  non  ne  sia  compromessa  l'obiettivita'  di
giudizio;   la   funzione   di   revisione   interna   non    dipende
gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai  soggetti
preposti  alla  funzione  di  revisione  interna  non  devono  essere
affidate  responsabilita'  operative  o  incarichi  di  verifica   di
attivita' per le  quali  abbiano  avuto  in  precedenza  autorita'  o
responsabilita' se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo; 
    b) agli incaricati della funzione deve essere consentita liberta'
di accesso a tutte  le  strutture  aziendali  e  alla  documentazione
relativa  all'area  aziendale  oggetto  di   verifica,   incluse   le
informazioni utili per la  verifica  dell'adeguatezza  dei  controlli
svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate; 
    c) la funzione deve  avere  collegamenti  organici  con  tutti  i
centri titolari di funzioni di controllo interno; 
    d) la struttura dedicata  deve  essere  adeguata  in  termini  di
risorse umane  e  tecnologiche  alla  natura,  alla  portata  e  alla
complessita'  dell'attivita'  dell'impresa  ed  agli   obiettivi   di
sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura
devono possedere competenze  specialistiche  e  deve  esserne  curato
l'aggiornamento professionale. 
  3. La funzione di revisione interna uniforma la  propria  attivita'
agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale
ed internazionale e verifica: 
    a) i processi gestionali e le procedure organizzative; 
    b) la regolarita' e la funzionalita' dei flussi  informativi  tra
settori aziendali; 
    c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro  affidabilita'
affinche' non sia inficiata  la  qualita'  delle  informazioni  sulle
quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni; 
    d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri
di correttezza e di regolare tenuta della contabilita'; 
    e)   l'efficienza   dei   controlli   svolti   sulle    attivita'
esternalizzate. 
  4. Durante l'esecuzione  dell'attivita'  di  audit  e  in  sede  di
valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione  di
revisione interna svolge i compiti ad essa assegnati con autonomia ed
obiettivita'  di  giudizio,  in  modo  da   preservare   la   propria
indipendenza e imparzialita', in coerenza con le direttive a tal fine
definite dall'organo amministrativo. 
  5. La revisione interna si conclude con l'attivita'  di  follow-up,
consistente nella verifica a distanza di tempo  dell'efficacia  delle
correzioni apportate al sistema."