Art. 16 Inserimento dell'art. 19-bis - Valutazione dei rischi, nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis (Valutazione dei rischi). 1. Le imprese valutano i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica almeno con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che si presentino circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio, secondo quanto disposto nella politica di valutazione dei rischi. 2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, le imprese definiscono un processo di analisi dei rischi che include sia una valutazione qualitativa sia, per quelli quantificabili, l'adozione di metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi, ove appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare della massima perdita potenziale. Ove possibile, le imprese considerano le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata. 3. I processi di valutazione dei rischi sono effettuati su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessita' dell'attivita' dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione e' posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati. 4. Le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati. 5. Gli esiti delle valutazioni, unitamente alle metodologie utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso e' pervenuto."