Art. 16 
 
 
Inserimento  dell'art.  19-bis  -   Valutazione   dei   rischi,   nel
              Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 
 
  1. Nel Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, dopo  l'art.  12,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 19-bis (Valutazione dei rischi). 
  1. Le imprese valutano i  rischi  cui  sono  esposte  in  un'ottica
attuale e prospettica almeno con cadenza annuale  e,  comunque,  ogni
volta che si presentino circostanze che potrebbero modificare in modo
significativo il proprio profilo di rischio, secondo quanto  disposto
nella politica di valutazione dei rischi. 
  2. Ai fini  delle  valutazioni  di  cui  al  comma  1,  le  imprese
definiscono un processo di analisi dei rischi  che  include  sia  una
valutazione qualitativa sia, per quelli quantificabili, l'adozione di
metodologie di misurazione dell'esposizione al rischio, inclusi,  ove
appropriati, sistemi di determinazione dell'ammontare  della  massima
perdita  potenziale.  Ove  possibile,  le  imprese   considerano   le
interrelazioni tra i rischi, valutandoli  sia  singolarmente  sia  su
base aggregata. 
  3. I processi di valutazione dei rischi  sono  effettuati  su  base
continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche  nella
natura,   nella   portata   e   nella   complessita'   dell'attivita'
dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di  nuovi
rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare  attenzione
e' posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta  di  nuovi
prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati. 
  4. Le metodologie di valutazione  e  misurazione  dei  rischi  e  i
relativi risultati sono adeguatamente documentati. 
  5.  Gli  esiti  delle  valutazioni,  unitamente  alle   metodologie
utilizzate, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli
discussi  e  approvati,  li  comunica  all'alta  direzione  ed   alle
strutture interessate unitamente alle conclusioni cui  lo  stesso  e'
pervenuto."